Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del TRIB. RIESAME di SALERNO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2023, depositata in data 23 dicembre 2023, il Tribunale di Salerno, sezione Riesame, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME, quale liquidatore e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 23 agosto 2023 delle quote cedute dalla società fallita RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, previo versamento ad opera del liquidatore della seconda delle somme corrispondenti al valore delle stesse.
L’ordinanza ha posto a fondamento della inammissibilità l’inosservanza dell’art.1209 cod. civ. per la mancata presentazione dell’offerta di danaro nelle forme dell’offerta reale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, nella qualità, a mezzo dei difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo il seguente motivo di doglianza.
2.1. Con il primo articolato motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione all’art.240 commi primo e secondo cod. pen., art.321 cod. proc. pen. nonché in relazione all’art.263 cod. proc. pen. per mancata fissazione di camera di consiglio partecipata da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Il sequestro preventivo delle quote era stato effettuato in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva perché le stesse, a fronte del valore nominale di euro 51.141,60, erano state cedute dalla società fallita alla società RAGIONE_SOCIALE per una somma ritenuta incongrua, pari ad euro 4000,00.
L’offerta da parte della società RAGIONE_SOCIALE di una somma corrispondente al valore delle quote indicato nel capo di imputazione al fine della revoca del sequestro e restituzione delle stesse garantiva il vincolo su di un bene fungibile quale il danaro che in concreto forniva anche maggiore e più immediata possibilità di realizzazione rispetto alle quote stesse.
Né si poneva un problema di individuazione del valore delle quote atteso che lo stesso era espressamente indicato nel capo di imputazione quale oggetto della ritenuta distrazione.
Egualmente errata è l’affermazione in base alla quale, avendo il sequestro ad oggetto le quote e non una somma di danaro, l’oggetto del reato sarebbero le quote in quanto tali e non il loro valore corrispondente: dalla contestazione risulta che la distrazione è parametrata al valore della quota e in particolare alla forbice differenziale esistente tra il valore nominale delle quote e il prezzo della cessione.
Una volta che la società cessionaria offriva in sostituzione delle quote il controvalore emergente dagli atti societari, avrebbe incrementato il patrimonio della società fallita dell’eventuale differenza di quanto indebitamente sottratto dalla illegittima cessione.
Sul punto il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione, adottando ai fini della pronunzia di inammissibilità argomentazioni del tutto diverse da quelle contenute nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Con riferimento alle motivazioni dell’ordinanza impugnata, il richiamo all’art.1208 cod. civ. e più in generale alle disposizioni relative all’offerta rea riguardano la materia delle obbligazioni e non il sequestro penale. Il rapporto
sottostante nell’ipotesi di specie si sviluppa all’interno di una procedura pubblicistica differente da quanto accade in ambito civile.
La difesa evidenzia inoltre un’ulteriore circostanza: la richiesta avanzata dinanzi al AVV_NOTAIO conteneva anche quella di fissazione di un’udienza nel contradittorio delle parti per potere valutare le possibili modalità di sostituzione delle quote in sequestro con il danaro, analogamente a quanto disposto dall’art.263 cod. proc. pen., contraddittorio mai realizzatosi.
Infine, nel caso di specie, il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art.240 comma primo cod. pen. quale profitto del reato finalizzato ad una ipotesi di confisca facoltativa: in tali casi il sequestro di somme di danaro va preferito a qualsiasi altra forma di vincolo reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (S.U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
1.11 motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
L’ordinanza impugnata, a fronte di una espressa censura – relativa alla ammissibilità della revoca del sequestro delle quote previa “surroga” del suo oggetto con la somma di danaro per un ammontare pari al valore nominale delle stesse – ha omesso di confrontarsi con la specifica doglianza e ha piuttosto in via preliminare dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, introducendo un tema del tutto nuovo quale quello della mancata presentazione dell’offerta di danaro nelle forme dell’offerta reale ex art.1209 cod. civ.
1.1. Sotto un primo aspetto va evidenziato che la norma civilistica richiamata nell’ordinanza impugnata (art.1209 cod. civ.- Offerta reale) è inserita nel capo secondo (Dell’adempimento delle obbligazioni) e nella sezione terza (Della mora del creditore) del Codice civile ed è volta essenzialmente a rendere imputabile al creditore il ritardo dell’adempimento.
Nell’operare un così puntuale richiamo alla necessità di applicare la disciplina civilistica in tema di adempimento delle obbligazioni ed in particolare dell’offerta reale, il Tribunale del Riesame ha omesso di sviluppare adeguatamente le ragioni per le quali, nel caso in esame, sia necessario effettuare l’offerta della prestazione con siffatte modalità, limitandosi ad un assertivo richiamo alla disposizione.
1.2. La seconda questione – l’astratta possibilità per il ricorrente di ottenere la sostituzione del sequestro delle quote con il sequestro del danaro per una somma corrispondente al loro valore nominale – è rimasta, come in precedenza evidenziato, del tutto priva di risposta.
La motivazione del Tribunale del Riesame risulta assente a fronte, anche in tal caso, di obiezioni e specifiche censure avanzate dalla difesa a seguito del provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari.
Ne discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno sezione Riesame affinché fornisca risposta alle censure avanzate dalla difesa ed in particolare:
all’ammissibilità del trasferimento del vincolo cautelare dalle quote societarie ad una somma di danaro per un ammontare pari al valore nominale delle quote;
all’applicabilità delle disposizioni civilistiche di cui all’art.1209 cod. civ. tema di offerta reale, in relazione alle modalità con cui le somme di danaro debbano essere offerte in sostituzione del sequestro delle quote.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno – Sezione Riesame.
Il Presidente
Così deciso in Roma in data 28 marzo 2024 Il consigliere estensore