Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nata a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE RIESAME di NAPOLI
letto il ricorso del Difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
NOME, quale terza interessata (quale titolare del diritto di proprietà sul 90% delle quote sociali), ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 5/02/2024, che ha rigettato l’appello cautelare proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale di Napoli, in sede dibattimentale, ha respinto la richiesta di restituzione del 90% delle quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, sequestrate dal Gip ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 7) della rubrica (emissione di fatture per operazioni inesistenti ascritto alla società RAGIONE_SOCIALE e a COGNOME, quale presunto gestore di fatto della stessa in concorso con altri e quale responsabile commerciale della società ricorrente) escludendo che le quote di partecipazione fossero effettivamente della ricorrente e non già nella disponibilità dell’indagato COGNOME.
La difesa, dopo avere ricostruito l’evolversi della vicenda processuale, affida il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 125, 275 e 321, comma 1, cod. proc. pen.
La censura attiene alla mancanza del periculum in mora e alla violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del sequestro.
In particolare, si sottolinea come le forniture oggetto delle false fatturazioni (ascritte alla società RAGIONE_SOCIALE e a COGNOME COGNOME quale presunto gestore di fatto) rappresentino, in realtà, soltanto 11°/0 delle forniture di materiale percepite da COGNOME nell’esercizio di competenza (e allo 0,0% se poste in relazione al fatturato globale), per come acclarato dagli esiti di consulenza tecnica parte; che le fatture emesse a COGNOME sono pochissime, risultando le ulteriori in favore di diversa società; la stessa relazione dell’amministratore giudiziario aveva escluso che la società RAGIONE_SOCIALE avesse manifestato attività industriali sistematicamente devianti rispetto alla normativa di riferimento, né risultava basare il proprio profitto s condotte produttive palesemente illecite; che il COGNOME COGNOME era stato definitivamente allontanato dalla vita societaria.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza degli artt. 125, 321 cod. proc. pen. e 53, commal-bis, D.Igs. n. 231/01.
La censura attiene all’omessa motivazione in ordine ai motivi spiegati dalla difesa ai punti 2) e 3) dell’appello cautelare e inerenti alla sopravvenuta inesistenza dei requisiti giustificativi dei sequestri insistenti sulle quote di Cavico
disposti a norma degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 231/01 (essendo la misura reale stata disposta sulle quote anche per equivalente ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis, D.Igs. n. 231/01 in relazione al profitto di cui al capo 8) della rubric afferente al delitto di riciclaggio contestato al COGNOME COGNOME).
In particolare, si rappresenta come nel corso del processo di merito, il Tribunale avesse dichiarato la nullità del capo di imputazione sub 8) per genericità della contestazione e individuazione del delitto presupposto.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18/07/2024, sul rilievo della manifesta infondatezza di entrambi i motivi dedotti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Quanto alla prima censura, concernente l’attività prevalentemente legale dell’impresa sociale di cui la ricorrente è quotista, deve osservarsi che tale aspetto non risulta determinante ai fini del sequestro con finalità innpeditiva.
Il Tribunale del riesame ha accertato, nei limiti del giudizio cautelare, che le quote della ricorrente sono riconducibili all’indagato COGNOME.
Pertanto, trattandosi di un’impresa coinvolta nella frode carosello avente ad oggetto la vergella, essa costituisce un potenziale veicolo per la reiterazione del reato, indipendentemente dalla misura nella quale la stessa sia stata coinvolta in passato.
La circostanza che la fatturazione illecita – costituente il fumus delicti in forza del quale è stata disposta la misura cautelare – attenga a entità assai modeste del fatturato della società e che la stessa nel suo ordinario operare non abbia manifestato altre criticità, non esclude, per le ragioni indicate, che la stessa possa prestarsi alla realizzazione di ulteriori condotte del tipo di quelle contestate, stant l’attribuzione all’imputato COGNOME COGNOME della gestione di fatto della società alla luce anche della riconducibilità del reato fiscale – caratterizzato da un importo complessivo assai significativo – fondante la cautela reale ad un contesto associativo caratterizzato dalla realizzazione di plurimi reati di natura tributaria frodi in materia di metalli.
Del resto, sebbene il principio di proporzionalità imponga al giudice cautelare – anche nel caso di sequestro cd. innpeditivo – di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del
reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario d misura reale, allorché la società risulti lo strumento attraverso cui è stato realizzato il reato fiscale e la stessa sia indicata nelle mani di colui che ne l’artefice, nessuna illogicità sconta l’ordinanza impugnata per avere ritenuto necessario mantenere, nel corso del procedimento, un controllo legale della persona giuridica affinché non si ripetessero condotte del tipo di quelle contestate all’imputato. È, infatti, col sequestro delle quote sociali e l’affidamento temporaneo della gestione ad un amministratore giudiziario che si evita il pericolo che la società possa prestarsi ad essere utilizzata quale componente soggettiva di ulteriori false fatturazioni.
Quanto alla seconda censura, concernente l’intervenuta declaratoria di nullità del capo di imputazione in forza del quale è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente delle quote sociali, ai sensi del comma 2 dell’art. 321 cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 648-quater cod. pen. e 53, comma 1-bis d.lgs. n. 231/01) in ordine al delitto di riciclaggio contestato al COGNOME COGNOME e da cui la ricorrente fa conseguire la caducazione della misura cautelare, va anzitutto precisato, per come rilevato nella requisitoria del P.G., che non risulta allegato l’appello cautelare al ricorso per cassazione, almeno secondo l’indice in calce al ricorso, con conseguente genericità del motivo per difetto di autosufficienza.
Peraltro, deve osservarsi che la declaratoria di nullità del capo d’imputazione non equivale in alcun modo ad una assoluzione e non contiene un intrinseco apprezzamento circa il quadro indiziario (nel caso del sequestro del fumus) e, pertanto, non determina l’inefficacia della misura cautelare reale. Sotto tale aspetto, pertanto, la censura risulta anche generica.
Del resto, la conferma del vincolo reale operata dal Tribunale del riesame in ragione dell’esigenza di cui al comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen. esclude il rilievo decisivo delle ulteriori censure inerenti a differenti presupposti in forza d quali è stato apposto il vincolo reale, essendo principio consolidato in sede di legittimità che basta anche solo l’esistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dalla legge per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento. (In tema di misure personali v. Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 – 02. Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari facendo riferimento solo al pericolo di reiterazione del reato, senza alcun riferimento al pericolo di
inquinamento probatorio al quale pure aveva fatto riferimento l’ordinanza impugnata). (Conf. n. 937/1993, Rv. 194729; n. 4829/1996, Rv. 203610).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26 settembre 2024.