Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5484  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 24-03-2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALE società
ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Bologna confermava il decreto del 22 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Bologna, nell’ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto i reati tributari di cui agli art. 2, 8 e 10-quater del d. Igs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro impeditivo del capitale sociale e del compendio aziendale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che quest’ultima società, ai cui amministratori sono stati contestati i reati di cui agli art. 8 (capi 40 e 41) e 10quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 59), fosse una mera articolazione del RAGIONE_SOCIALE, che era stato già oggetto di sequestro, nel medesimo procedimento, con decreto del 25 novembre 2022, costituendo dunque il secondo sequestro una sostanziale estensione del primo sequestro.
Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, la società RAGIONE_SOCIALE, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell’art. 321, comma cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, osservando che i giudici dell’impugnazione cautelare hanno fondato il giudizio sulla sussistenza del citato periculum sulla segnalata immedesimazione organica tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, in particolare sulla inidoneità di quest’ultima a svolgere la propria attività al di fuori del RAGIONE_SOCIALE, focalizzando tuttavia la propria attenzione sul fumus commissi delicti, senza soffermarsi sulle ragioni, concrete ed effettive, in base alle quali le conseguenze degli illeciti tributari contestati, già consumati, siano suscettibili di aggravamento o di protrazione, risultando dunque ignorato il tema del rapporto di strumentalità che incorrerebbe, nel caso di specie, tra la libera disponibilità delle quote RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in capo ai legittimi titolari e l’aggravamento o la protrazione dell conseguenze pregiudizievoli dei reati contestati; né sarebbero stati chiariti nella ordinanza impugnata i motivi per cui la sottrazione dei poteri ordinari di gestione e amministrazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE sia idonea a determinare, in pendenza dell’accertamento del reato e con puntuale riferimento ai fatti contestati, il protrarsi o la reiterazione del comportamento illecito, oppure la realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto. Peraltro, n motivi di gravame, la difesa aveva rimarcato la definitiva fuoriuscita dal RAGIONE_SOCIALE, proprio al fine di sottolineare l’insussistenza, già a momento dell’imposizione del vincolo reale, degli indici fattuali idonei a far prevedere la perpetrazione dei reati già commessi e la commissione di nuovi reati RAGIONE_SOCIALE stessa specie, stante il venir meno di ogni collegamento tra le due entità giuridiche, ma tale deduzione è stata disattesa dal Tribunale, che ha
indebitamente valorizzato la scelta delle Autorità inquirenti di far permanere la società in ambito consortile per le esigenze rappresentate dall’amministratore giudiziario, nonostante l’inequivoca volontà degli organi sociali di uscire da quel contesto, mentre non è stata fornita alcuna risposta all’ulteriore obiezione difensiva, con cui era stato evidenziato che la nomina dell’amministratore giudiziario del RAGIONE_SOCIALE e la conseguenteiimmissione nelle funzioni avevano sradicato ogni presupposto di fatto per l’eventuale prosecuzione dei reati.
Parimenti silente è rimasto infine il Tribunale rispetto al rilievo difensivo riguardante l’esistenza dei contratti di fornitura stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE co altre compagini societarie ben prima dell’esecuzione di entrambi i sequestri, ciò a riprova RAGIONE_SOCIALE crescente capacità RAGIONE_SOCIALE ricorrente di svolgere attività autonoma, al di fuori dell’assorbente compenetrazione organica con il RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicìtmanitesta RAGIONE_SOCIALE motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 4
Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del periculum in mora (sul fumus commisi delicti non vi sono censure specifiche) non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria decisione di conferma del sequestro.
In proposito, sono state innanzitutto richiamate le attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza e le verifiche svolte dall’Agenzia delle Entrate nonché dall’amministratore giudiziario RAGIONE_SOCIALE società consortile RAGIONE_SOCIALE, già oggetto di sequestro, da cui è emerso che la società RAGIONE_SOCIALE era una mera articolazione del RAGIONE_SOCIALE, essendo priva di una propria autonomia operativa e gestionale.
Alla conclusione secondo cui vi era immedesimazione organica RAGIONE_SOCIALE società ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, protagonista RAGIONE_SOCIALE vicenda illecita, i giudici cautelari sono pervenuti valorizzando la circostanza che la predetta società consortile è risultata essere la committente principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le cui attività erano impostate su tre diversi siti, ovvero gli aeroporti di Parma, Monselice e Piacenza, sede quest’ultima coincidente con quella del committente RAGIONE_SOCIALE.
Proprio rispetto a quest’ultima sede è emerso che il RAGIONE_SOCIALE esercitava un controllo specifico sulla gestione del personale dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso un programma gestionale denominato Elco, con cui LHS acquisiva in tempo reale tutte le informazioni di natura amministrativa e tecnica sul sito di Piacenza, sovrapponendosi di fatto alla RAGIONE_SOCIALE nello svolgimento di peculiari attività, esorbitanti l’ordinario rapporto tra una società consortile e una società affidataria di una commessa, a ciò aggiungendosi che RAGIONE_SOCIALE è risultata essere referente dei tavoli sindacali anche RAGIONE_SOCIALE consorziata, di fatto agendo quale datore di lavoro dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tanto è vero che, a seguito del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Avellino nel settembre 2022, RAGIONE_SOCIALE, in data 18 gennaio 2023, è intervenuta in surroga pagando gli stipendi a tutti i 535 lavoratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eseguendo bonifici per oltre 799.000 euro.
Di qui l’affermazione dei giudici cautelari secondo cui la RAGIONE_SOCIALE rappresentava, rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, una società servente priva di un “DNA gestionale”, essendo priva di “parametri vitali” senza il fatturato procurato da LHS, di cui era una mera articolazione, tanto è vero che da anni i diversi committenti facevano esclusivo riferimento a LHS per l’assegnazione delle relative commesse, essendo, altresì ) significativo sia che il responsabile del personale RAGIONE_SOCIALE società consortile teneva i rapporti con le società di lavoro interinale e con i consulenti del lavoro che operavano formalmente per la RAGIONE_SOCIALE, sia che nel personal computer dell’amministratore RAGIONE_SOCIALE LHS, NOME COGNOME, è stata ritrovata la firma scannerizzata del rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, firma utilizzata per la sottoscrizione dei contratti riguardanti la società ricorrente.
Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, il Tribunale ha poi osservato che le stesse non erano idonee a incidere sulla valutazione degli indizi e del periculum in mora, posto che l’accordo stipulato con l’amministratore giudiziario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro sottoposto a condizioni sospensive non ancora verificatesi, era in realtà una mera dichiarazione di intenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’espletamento di ogni formalità propedeutica alla propria uscita dal RAGIONE_SOCIALE a partire dal 10 aprile 2023 e non un atto di risoluzione con effetto immediato del rapporto contrattuale di adesione alla società consortile. Quanto poi all’avvenuta stipula in via autonoma da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza la mediazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, di due contratti di servizio con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, è stato
sottolineato nell’ordinanza impugnata che i predetti contratti non specificano gli importi effettivamente spettanti e in concreto percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità di valutare l’incidenza di tali operazioni negoziali sul giro di affari RAGIONE_SOCIALE ricorrente, anche in rapporto ai contratti stipulati affidamento dal RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che i contratti allegati dalla difesa risalgono all’aprile 2022, ossia a epoca antecedente a quella in cui si è manifestata la chiara ingerenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che nel gennaio 2023, come anticipato, è intervenuta in surroga nel pagamento dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte delle difficoltà economiche di tale ente. Alcuna pregnanza è stata infine, riconosciuta all’avvenuta assunzione in via diretta da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del servizio pattuito con la committente RAGIONE_SOCIALE, risultando piuttosto tale circostanza, volta ad adeguare la situazione formale a quella sostanziale in atto da tempo, idonea a confermare e non a smentire la ricostruzione accusatoria circa l’immedesimazione organica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella società consortile RAGIONE_SOCIALE.
Alla stregua di tali considerazioni, il sequestro del capitale sociale e del compendio aziendale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto pertanto necessario per rendere effettivo il sequestro già disposto in precedenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE società consortile RAGIONE_SOCIALE, ciò al fine di evitare il protrarsi delle conseguenze dei reati tributari oggetto delle imputazioni provvisorie per cui si procede, non risultando decisiva, in senso contrario, l’intervenuta nomina degli amministratori giudiziari del RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE formale diversità degli enti societari.
3. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto all’esistenza del periculum in mora, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell’orbita non tanto RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, ma piuttosto RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità o RAGIONE_SOCIALE erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse dell’ente ricorrente deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa del ammende.
Così deciso il 25/10/2023