Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BITONTO il 13/08/1976 avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si è riportato alla memoria inviata per mail ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso: udito il difensore, Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. di entrambi i difensori, Avv. NOME COGNOME e preso atto che il difensore presente si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone
NOME COGNOME del Foro di Trani in difesa di NOME COGNOME l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 4 novembre 2024 avente ad oggetto la somma di € 307.755,00 rinvenuta nella disponibilità dell’indagato, avendo ravvisato a suo carico il fumus commissí delicti ed il periculum in mora in ordine ai reati di cui all’art. 648 o 648-
bis cod. pen., alternativamente contestati dalla Procura della Repubblica pres Tribunale di Palermo.
Formulando il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza cautelare, difesa dell’imputato deduce violazione di legge per inosservanza o erro applicazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché violazi degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. per difetto del requisito essenziale del fumus dei delitti ipotizzati.
Nel ricorso si afferma che l’apparenza motivazionale dell’ordinanza impugnat è insita nella circostanza che, pur citando la più recente giurisprudenza in ma essa l’abbia di fatto disapplicata in concreto.
In particolare, evocando modalità di occultamento e suddivisione del denar rinvenuto (nel bagagliaio della vettura condotta dal COGNOME), il Tribuna valorizzato elementi non significativi se non irrilevanti. Inoltre, il riferim origine ‘albanese’ del denaro, indicata dallo stesso indagato, è stato utiliz ‘ammantare di illecito’ una condotta la cui illiceità risulta, allo stato, ind
Manca quindi la possibilità di configurare il reato presupposto e, quin cascata, lo stesso reato di riciclaggio o autoriciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo su cu incentrato.
Si tratta, in estrema sintesi, della questione attinente al quantum di definizione del reato presupposto, necessario per ritener soddisfatto, in rel al reato di riciclaggio o di autoriciclaggio contestato all’indagato, il param fumus boni iuris. Ciò al fine di evitare che la mera detenzione di somme di denaro, per quanto rilevanti, sproporzionate rispetto alle condizioni del detentore, e detenute con modalità sospette, divenga sufficiente a causare la compressione un diritto quale quello di proprietà che ha comunque rilievo costituzionale
Per inquadrare in termini più ampi il tema, è sufficiente ricordare che d Ì GLYPH approccio giurisprudenziale piuttosto ‘largheggiante’, per il quale, a soddis / / GLYPH standard predetto, non era necessaria l’indicazione di uno specifico presupposto, essendo piuttosto sufficiente la sussistenza di un quadro indiz desunto da uno o più indicatori, che facesse presumere la origine illecit denaro, si è progressivamente passati a richiedere, seppure con accenti differ quanto meno la indicazione, sulla base di elementi concreti, di una ipotesi di idonea ad escludere l’arbitraria ablazione delle somme ‘sospette’.
2. Nel caso specifico, oltre alle modalità sicuramente inusuali di detenz del contante (per l’ingente quantità e per le modalità di occultamento – nel della ruota di scorta, in mazzette ‘incelophanate’ ed incerottate), il trib valorizzato elementi ulteriori che appuntano se non verso un reato specif quanto meno verso un cluster di potenziali violazioni costituenti illecito di caratte fiscale (pg. 5). Tali elementi sono dati dalla opacità o per lo meno dubbiosit piano reddituale, dei dati relativi alle attività economiche svolte dall’indaga gestisce tre ditte attive nel settore del commercio di veicoli, senza produrre r o addirittura senza presentare dichiarazioni dei redditi), nonché dalla ver fornita dall’indagato al momento del controllo, indicativa della volontà d rivelare compiutamente l’origine effettiva del denaro.
Quelle appena elencate sono, a parere di questo Collegio, ragioni sufficie in relazione alla iniziale fase processuale, a giustificare l’ablazione, a temporanea, delle somme rinvenute nella disponibilità dell’indagato. Esse, inf a fronte di una giustificazione della detenzione per nulla tranquillante e di dubbia (e pertanto allusiva alla volontà, da parte del COGNOME, di non ch ulteriormente l’origine di una disponibilità economica potenzialmente sospetta, luce della situazione economica apparente), consentono di individuare almen l’area di illiceità (quella fiscale) cui appartengono i reati che fan presumere i fumus di un’origine illecita del denaro.
Tale conclusione si inserisce nella linea dettata dai precedenti indic condivisi) sia nell’ordinanza che nel ricorso e non è in conflitto nemmeno c precedente citato dalla difesa nella memoria di replica inviata per l’udienza 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563 – 01).
Infatti, il precedente di legittimità da ultimo citato, che richiede la valutazione della sussistenza delle soglie di rilevanza penale nel caso si ipot quali reati presupposti, illeciti fiscali, non può costituire un os mantenimento del sequestro preventivo delle somme rinvenute nella disponibilit di NOME COGNOME (per importo complessivamente superiore ai €300.000,00) per le seguenti ragioni.
Delle tre attività economiche riferibili all’indagato, infatti, l’una (la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato nell’ultimo anno perdite profitti. L’importo sequestrato, quindi, non può che rappresentare il dell’evasione, in misura (C 307.755,00) ben superiore alla soglia di imposta e – C 100.000,00 – ed ineludibilmente maggiore alla percentuale del 10% d sottrazione dei cespiti attivi, soglie previste dall’art. 4 d.lgs. 74 del 200 76 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Quanto alle altre due attività (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, a fronte di una soglia di rilevanza penale di C 50.000,00 di imposta evasa in caso di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, ora art. 77 d.lgs.
5 novembre 2024, n. 173) non può porsi alcuna questione di superamento della detta soglia, essendo l’importo sequestrato ampiamente ‘capiente’.
3. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della
cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 maggio 2025
Il Conigliere relatore
GLYPH
Il Presidente