Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1679 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANT’ANTIOCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME: “Inammissibilità del ricorso”.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame, con ordinanza del 9 febbraio 2022, ha rigettato l’istanza di riesame di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza di convalida e del decreto di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, il 20 gennaio 2022, di due fabbricati ed una piattaforma in cemento, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 44 lettera C, d.P.R. 380 del 2001 e 181 d. Igs. 42 del 2004.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 321, comma 1,125, 324, comma 7 e 309 comma 9, cod. proc. pen.); mancanza e apparenza della motivazione.
Nell’istanza di riesame la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, per mancanza della motivazione sul periculum in mora, nelle ipotesi di reati ambientali per le opere già concluse.
Per il Tribunale del riesame il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, anche se estremamente sintetico, sarebbe comunque provvisto di una motivaziOne per relationem, agli atti della P.G. che aveva sequestrato i beni in via di urgenza. La motivazione del provvedimento genetico sarebbe, quindi, integrabile dallo stesso Tribunale del riesame.
Il periculum in mora per le opere completate nei reati paesaggistici non può riguardare l’esistenza e l’entità delle opere abusive, essendo, invece, necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità del bene sia idonea a deteriorare ulteriormente l’ambiente protetto dal vincolo paesaggistico, con aggravio del carico urbanistico.
Il carico urbanistico, nel caso in giudizio, non può ritenersi aumentato in considerazione della dimensione e della natura dei due
piccoli fabbricati sequestrati. Gli stessi sono senza servizi igienici e senza impianti, non risultano, pertanto, abitabili. Si tratta di costruzioni “di modestissime dimensioni costituenti meri ricoveri”. Non sussiste, quindi, nessun pericolo concreto ed attuale di protrazione delle conseguenze dannose dei reati in accertamento.
Si tratta di costruzioni precarie amovibili in una giornata di lavoro.
E’ mancato, da parte dei giudici del cautelare, un esame del periculum particolarmente approfondito, richiesto dalla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.
2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.), in relazione al perículum in mora. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, illegittimamente, di poter integrare la motivazione del provvedimento genetico di sequestro. Per l’ordinanza impugnata il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era sintetico, ma comunque motivato. Le considerazioni del Tribunale del riesame hanno esorbitato dai limiti consentiti. Non si tratta di una semplice integrazione della motivazione del provvedimento del giudice delle indagini preliminari, ma di una vera e propria nuova motivazione sul periculum in mora.
Inoltre, i fabbricati erano ultimati, come emerge dagli accertamenti di P.G.
Gli immobili non potrebbero concedersi in locazione in relazione all’assenza di impianti e di servizi igienici, o altrimenti utilizzabili con profitto del ricorrente.
L’ ultimazione dei lavori esclude in radice qualsiasi periculum. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso relativamente al periculum in mora, dei commessi reati, risulta infondato, perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici; peraltro articolato in fatto e reiterando i motivi del riesame.
Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano, sostanzialmente, proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugNOME, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali · da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Infatti, il provvedimento impugNOME contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva, sul periculum in mora, come dalle foto e dai rilievi della P.G. emerge che un fabbricato è arredato con cucina a gas, due tavoli e 12 sedie, piano cucina con para schizzi in ceramica, pensili, un frigorifero un lavandino e un divano. Con un portone id accesso in legno visibilmente nuovo.
Del resto, nella valutazione del fumus commissi delicti (neanche contestato nel caso in odierno giudizio), quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Vedi Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
4. In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l’incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017 – dep. 18/01/2018, P.M. in proc. Dessi e altri, Rv. 27207101; vedi anche Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018 – dep. 05/04/2018, COGNOME, Rv. 27247701).
L’ordinanza impugnata non ha desunto il periculum dalla sola esistenza della struttura, ma ha evidenziato che l’effettiva disponibilità del bene potrebbe deteriorare ulteriormente il bene protetto dal vincolo paesaggistico; analisi questa completa ed esaustiva (vedi sul punto Sez. 3, Sentenza n. 45467 del 14/04/2016 Cc., dep. 28/10/2016, Rv. 267834 – 01: “In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il periculum in mora idoneo a fondare la cautela reale, non si esaurisce con la consumazione del reato, in quanto il rischio di offesa al territorio e all’equilibri ambientale perdura in stretta connessione con l’utilizzazione del bene.
Fattispecie relativa alla trasformazione di un’area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico e destinazione della stessa ad uso agricolo -).
Inoltre, il Tribunale ha rilevato come le opere risultavano ancora in corso: “Gli stessi altri due fabbricati, ancorchè meno arredati e in parte scoperti, mostrano segnali evidenti di recinzione e di un tentativo di essere resi vivibili tramite suppellettili, sedie e divani; appare di tutta evidenza, in questo modo, che l’effettivo utilizzatore dei tre fabbricati in sequestro è in procinto di rendere gli stessi abitabili, oltre ad aver già di fatto arredato il fabbricato A), circostanza del tutto sintomatica della sua intenzione di aggravare le conseguenze del reato, con relativo incremento del carico antropico dei fabbricati e dell’area, che sarebbe soggetta ad un insediamento edilizio, con inevitabili conseguenze sulla dotazione minima degli spazi per abitare per abitare e della domanda di strutture e opere collettive”.
Relativamente al motivo di ricorso, sull’omessa motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, si deve osservare che il Tribunale ha evidenziato come il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari non risultava privo di motivazione, ma in sintesi, e con il richiamo al sequestro disposto dalla P.G., era adeguatamente motivato sul pericolo che la libera disponibilità dei beni in sequestro aggravasse le conseguenze dei reati.
Infatti, l’ordinanza di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari oltre alla realizzazione delle opere, abusive, evidenziava anche per relationem agli atti della P.G. (in particolare al verbale di sequestro, conosciuto dal ricorrente) la totale assenza di titoli abilitativi e la circostanza che gli immobili in possesso del ricorrente sarebbero stati utilizzati con “protrazione e aggravamento della lesione dei beni giuridici protetti”.
Solo l’assenza della motivazione, del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, non
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avrebbe consentito l’integrazione della stessa da parte del Tribunale del riesame: “In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combiNOME disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al riesame di ordinanza di convalida di decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero)” (Sez. 2 – , Sentenza n. 7258 del 27/11/2019 Cc. (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278509 – 01).
6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/11/2022