Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/10/2023, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 12/06/2023 dellla Corte d’appello di Catanzaro con la quale era stata rigettata la richiesta, che era stata presentata dalla stessa COGNOME, di revoca del sequestro preventivo di numerosi beni mobili e immobili di cui era titolare e che era stato disposto, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – quest’ultimo comma in relazione anche all’art. 240-bis cod. pen. nell’ambito di un procedimento penale nei confronti, oltre che della suddetta NOME COGNOME, del padre di lei NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza del 26/10/2023 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 323 dello stesso codice, nonché degli artt. 240-bis e 416-bis cod. pen., «in relazione al vizio di motivazione meramente apparente con specifico riferimento all’insussistenza del fumus boni iuris e al periculum in mora».
La ricorrente rappresenta preliminarmente che: a) con sentenza del 18/06/2019, il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro l’aveva assolta dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) dell’imputazione per non avere commesso il fatto e, sul punto, la suddetta sentenza diveniva definitiva per mancata impugnazione; b) con sentenza del 09/06/2021, la Corte d’appello di Catanzaro, oltre a confermare la sua condanna per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) di cui al capo 102) dell’imputazione, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la condannava altresì per i reati di riciclaggio di cui al capo 82) dell’imputazione e di truffa di cui al capo 117) dell’imputazione; c) con la senl:enza n. 24950 del 22/02/2023, la Corte di cassazione (prima Sezione), investita del ricorso avverso la menzionata sentenza del 09/06/2021 della Corte d’appello di Catanzaro: c.1) la annullava senza rinvio limitatamente al reato di riciclaggio di cui al capo 82) dell’imputazione perché il fatto non sussiste; c.2) la annullava limitatamente al reato di truffa di cui al capo 117) dell’imputazione, con rinvio per un nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro; c.3) rigettava, nel resto, il ricorso della COGNOME (divenendo così definitiva la condanna della stessa per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al capo 102 dell’imputazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.1. Ciò rappresentato, con riguardo al primo aspetto del fumus commissi delicti, la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata difetterebbe di «una reale cognizione del quadro indiziario di partecipazione nonché di una qualsiasi condotta favoreggiatrice della ricorrente all’asserita associazione criminosa di stampo mafioso risultata travolta dall’intervenuta sentenza di annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione emessa in data 22.02.2023» e che la motivazione della stessa ordinanza – là dove il Tribunale di Catanzaro afferma che «la permanenza, a carico dell’appellante, dell’addebito di cui al capo 117) rende tuttora legittimo il sequestro operato sulle disponibilità finanziarie della COGNOME a sensi dell’art. 321 co. 1 c.p.p. e, in virtù dell’aggravante ex art. 416 bis.1 c.p., ai sensi dell’art. 240 bis c.p.» – sarebbe «priva di ogni pregio perché il sequestro e la confisca erano giustificati sui reati per i quali è stata pronunciata sentenza da
parte della Corte di cassazione e il dissequestro e la restituzione costituiscono un effetto automatico».
2.1.2. La ricorrente denuncia poi che il Tribunale di Catanzaro avrebbe «omesso di confrontarsi con gli argomenti relativi al secondo presupposto per l’applicazione della misura cautelare reale: il periculum in mora e la sproporzione».
La ricorrente deduce che: a) «l periculum in mora si sostanzia, nella mera presenza delle condizioni che legittimano la confisca e, dunque, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi»; b) la sua posizione sarebbe stata «appiattita su quella del padre, NOME NOME, nonostante ella sia stata assolta definitivamente dal reato associativo, da tutte le ipotesi di malversazione, di riciclaggio e rispett alle condotte per le quali ha riportato una condanna per emissione di F.O.I., è stata sempre tenuta indenne dal reato di interposizione fittizia»; c) l’adozione del sequestro preventivo ai sensi del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen. «implica la dimostrazione del concreto ed effettivo pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati»; d) quanto al sequestro preventivo ai sensi del comma 2 dell’art. 321 cod. proc. pen., «poiché il requisito del periculum coincide con la confiscabilità del bene, il giudice della cautela non può esimersi dal vagliar gli stessi aspetti che legittimano la confisca, sia per quanto riguarda la sproporzione dei valori che, per quanto concerne la mancata giustificazione della loro lecita provenienza», «anche in ossequio» a Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01.
Tanto dedotto, la ricorrente lamenta che la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «puramente tautologica» in quanto «stima il requisito del periculum implicito nel supposto fumus e non si sforza nemmeno di spiegare in cosa risiederebbe la concretezza e l’attualità del pericolo di dispersione e/o alienazione dei beni in sequestro»; vizio che sarebbe «tanto più evidente quanto più si consideri che un siffatto requisito deve intendersi in termini concreti, tale d rendere quanto meno probabile – e non soltanto genericamente presumibile – la prospettiva che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione della conseguenza del reato ipotizzato o all’agevolazione della commissione di altri reati, ovvero ancora, nell’ottica del co. 2 dell’art. 321 c.p.p la sussistenza dei presupposti di una futura confisca».
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge e il «vizio di motivazione» «con specifico riferimento ai beni acquistati prima del tempus commissi delicti, al perimetro temporale di acquisto dei singoli beni nonché al principio di proporzione del patrimonio della ricorrente».
Dopo avere precisato, con riguardo al reato di malversazione a danno dello Stato che le era stato pure contestato, che, «solo a decorrere dal 2009, l’odierna ricorrente, in qualità di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, ditta subappaltatrice dei pasti, avrebbe potuto concorrere alla distrazione e non dal 2002, anno di riferimento della contestata fattispecie associativa», la COGNOME lamenta che la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale aspetto sarebbe «mancante e/o apparente se rapportata agli accertamenti che il Tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto compiere e non ha compiuto, essendosi ancora una volta limitato a richiamare le imputazioni e le sentenze; né tantomeno si è tenuto conto che COGNOME NOME è stata definitivamente assolta dal reato associativo e dai reati di malversazione aggravati dall’art. 416bis 1 c.p.».
La ricorrente deduce altresì che per «tutti gli acquisti realizzati al di fuori d periodo temporale in contestazione (precedenti all’anno 2000 e comunque prima dell’anno 2002) il provvedimento cautelare non trova alcuna giustificazione ed ha costretto il proposto ad una sorta di probatio diabolica al fine di dimostrare la legittimità del proprio patrimonio. Di talché non si coglie il senso del sequestro cautelare e la successiva confisca operato sui beni immobili acquisiti e sulle iniziative imprenditoriali sorte ben prima del 2002 (ovvero 2009)».
La ricorrente contesta poi che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe «distin i patrimoni ed i relativi beni dei due proposti, COGNOME NOME e/o COGNOME NOME, ma ha addirittura trascurato di argomentare sulla legittima provenienza delle risorse economiche utilizzate dai congiunti NOME per l’acquisto dei beni oggetto di provvedimento ablativo», a fronte di una consulenza tecnica difensiva che «aveva evidenziato come non sussistesse alcuna sproporzione tra il valore del patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato a fini fiscali o all’atti economica esercitata dal COGNOME NOME e dalla COGNOME NOME»; consulenza dalla quale «sono emerse circostanze, completamente pretermesse dall’autorità procedente».
La COGNOME lamenta ancora che la verifica della sproporzione tra patrimonio e redditi sarebbe stata compiuta «genericamente, in relazione all’intero asse patrimoniale e non già, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto a ciascun bene di volta in volta acquisito al compendio» e con riferimento «al momento dei singoli acquisti posti in essere», «travolgendci l’acquisto di alcuni beni mobili ed immobili ricadenti nel patrimoniale del ricorrente risalente ai primi anni ’90, e dunque ancor prima del 2002 (anno da cui risulta la contestazione ex art. 416 bis c.p.)».
La ricorrente lamenta infine che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe «spiegato quali fossero i beni sequestrati ai sensi dell’art. 240 bis c.p. e quali ai sensi dell’art. 416 bis c.p.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché è fondato su doglianze in parte non fondate e in parte non consentite.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521-01).
Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).
Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si devono ritenere, anzitutto, non fondate le doglianze che sono state avanzate dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso con riguardo all’asserito carattere meramente apparente della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di fumus commissi delicti.
Come è stato correttamente ricostruito dalla ricorrente, la vicenda processuale che l’ha riguardata si è articolata, per quanto ancora interessa, nei seguenti passaggi, dei quali si è dato conto anche nella parte in fatto: a) con sentenza del 18/06/2019, il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro l’aveva assolta dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) dell’irnputazione per no avere commesso il fatto e, sul punto, la suddetta sentenza diveniva definitiva per mancata impugnazione; b) con sentenza del 09/06/2021, la Corte d’appello di Catanzaro, oltre a confermare la sua condanna per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) di cui al capo 102) dell’imputazione, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la condannava altresì per i reati di riciclaggio di cui al capo 82) dell’imputazione e di truffa di cui al capo 117) dell’imputazione; c) con la sentenza n. 24950 del 22/02/2023, la Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la menzionata sentenza del 09/06/2021 della Corte d’appello di Catanzaro: c.1) la annullava senza rinvio limitatamente al reato di riciclaggio di cui al capo 82) dell’imputazione perché il fatto non sussiste; c.2) la annullava limitatamente al reato di truffa di cu al capo 117) dell’imputazione, con rinvio per un nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro; c.3) rigettava, nel resto, il ricorso della COGNOME (divenendo così definitiva la condanna della stessa per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui al capo 102 dell’imputazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A ciò si deve aggiungere che, come è stato evidenziato dal Tribunale di Catanzaro, il reato di truffa di cui al capo 117) dell’imputazione era stato contestato alla ricorrente come aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod pen. (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Si deve ancora altresì rilevare che, nell’ambito di questo s1:esso procedimento penale, NOME COGNOME, padre della ricorrente: a) con la sentenza del 09/06/2021 della Corte d’appello di Catanzaro, era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione, specificamente, per avere partecipato, con il ruolo di organizzatore, all’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE che
operava in Isola Capo Rizzuto e nei comuni vicini; b) con la sentenza n. 24950 del 22/02/2023 della Corte di cassazione, la suddetta sentenza del 09/06/2021 della Corte d’appello di Catanzaro è stata annullata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al suddetto capo 1) dell’imputazione, con rinvio per un nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Ciò detto in ordine alla vicenda processuale, si deve rilevare come il Tribunale di Catanzaro abbia valutato la sussistenza del fumus commissi delicti: a) sia del reato di truffa di cui al capo 117) dell’imputazione, aggravato ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen. – aggravamento che legittimava il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. -, nei confronti di :NOME COGNOME; b) sia del reato dì cui all’art. 416-bis cod. pen. clii cui al capo 1) dell’imputazione n confronti di NOME COGNOME, tenuto conto del fatto che il sequestro era stato disposto, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., con riguardo a beni i quali, sebbene nella formale titolarità di NOME COGNOME, si sarebbero dovuti ritenere nell’effettiva titolarità o disponibilità del padre NOME.
Orbene, a fronte di ciò, le doglianze della ricorrente, come già era stato fatto nel suo atto di appello (pagg. 2-3), appaiono riposare essenzialmente sull’annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, con la più volte ricordata sentenza n. 24950 del 22/02/2023, della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 09/06/2021 nei confronti sia della ricorrente NOME COGNOME limitatamente al reato di truffa aggravata (ex art. 426-bis.1 cod. pen.) di cui al capo 117) dell’imputazione, sia di suo padre NOME COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo l) dell’imputazione.
Tuttavia, a fronte di una siffatta doglianza – che era stata avanzata nell’atto di appello – risulta del tutto corretta la motivazione del Tribunale di Catanzaro là dove esso ha esattamente sostanzialmente reputato che il fatto che la Corte di cassazione avesse censurato, per vizio della motivazione, il percorso argomentativo che era stato seguito dalla Corte d’appello di Catanzaro per affermare la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata di cui al capo 117) dell’imputazione e di suo padre NOME COGNOME per il reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell’imputazione, rinviando, per un nuovo giudizio, a un’altra sezione della Corte dl’appello di Catanzaro, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente anche nel presente ricorso, non comporta affatto, di per sé, l’automatica esclusione del sostrato che è necessario ai fini del sequestro preventivo, il quale è costituito, come è noto, dall’astratt configurabilità della fattispecie criminosa.
In assenza, infatti, di una motivazione della Corte di cassazione che si potesse ritenere incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della misura
cautelare reale – ciò che, in effetti, non è neppure specificamente dedotto dalla ricorrente – la sussistenza del fumus commissi delicti restava, in realtà, impregiudicata, essendo tutt’ora sub iudice le due sopra menzionate imputazioni nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
In secondo luogo, si devono ritenere in parte non fondate e in parte non consentite le doglianze che sono state avanzate dalla ricorrente sia con parte del primo motivo sia con il secondo motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
4.1. Quanto, anzitutto, al periculum in mora che è connesso al sequestro cosiddetto impeditivo di cui al comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., si deve osservare che, come è stato esattamente rilevato dal Tribunale di Catanzaro (pag. 4 dell’ordinanza impugnata: «in assenza di specifiche allegazioni in punto di periculum in mora per quanto concerne il sequestro c.d. impeditivo»), la ricorrente, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso (pagg. 3 7), nulla aveva dedotto con riguardo al suddetto periculum, con le conseguenze che legittimamente il Tribunale di Catanzaro non ha specificamente motivato in ordine alla sussistenza dello stesso – già ritenuta in sede di apposizione del vincolo – e che le doglianze che sono state avanzate al riguardo nel ricorso si appalesano come del tutto nuove, in quanto prospettate per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentite.
4.2. Le doglianze che sono state avanzate relativamente al ritenuto periculum in mora connesso al sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2 dell’art. 321 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla finalizzazione alla confisca cosiddetta allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., sono in parte non fondate e in parte non consentite.
4.2.1. Con la sentenza Monte/la, le Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella), hanno da tempo chiarito che: a) la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. talché, essendo irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Rv. 226490-01); b) al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel suddetto art. 12-sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 306 del 1992, allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivi economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti e, dall’altro, che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positi liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Rv. 226491-01).
Il Tribunale di Catanzaro ha rispettato tali principi.
Successivamente, la Corte di cassazione ha precisato che, sempre in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività ec:onomica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dare conto che i beni non siano ictu ocu/i estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME, Rv. 274468-01, con la quale, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la confisca che era stata disposta, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad alcuni beni acquistati dall’imputata in epoca di gran lunga anteriore rispetto ai contestati delitt di intestazione fittizia. Nello stesso senso, tra le tante: Sez. 5, n. 21711 de 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272988-01, con la quale, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento del giudice del merito che non aveva verificato “la ragionevolezza temporale” della prossimità dell’acquisto del bene oggetto di sequestro, avvenuto nel 2003, alle condotte illecite commesse dal 2011 al 2013 dal compagno della madre della ricorrente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale Tribunale ha infatti espressamente verificato, sulla scorta dell’analisi degli accertamenti che erano stati svolti dalla polizia giudiziaria, con riferimento a singoli beni mobili e immobili che erano stati sottoposti a sequestro e al momento del loro acquisto, la sproporzione tra il valore degli stessi beni di volta in vol acquisiti e il reddito che era stato dichiarato e l’attività che era stata svolta NOME COGNOME, il che faceva non illogicamente ritenere che tali beni fossero stati acquistati con risorse economiche riconducibili al padre della ricorrente NOME COGNOME. Risorse, queste riconducibili al padre della ricorrente, che erano risultate anch’esse sproporzionate rispetto ai redditi che erano stati dichiarati e alle attivit
economiche che erano svolte dal nucleo familiare di NOME COGNOME (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale di Catanzaro non ha mancato di confrontarsi con i contenuti della consulenza tecnica che era stata prodotta dalla difesa della COGNOME: a) argomentando come essa non contenesse alcuna contestazione specifica rispetto alle circostanze, di evidenza documentale, che erano state riportate (alle pagg. 34 dell’ordinanza impugnata) dallo stesso Tribunale, essendosi limitata a dedurre solo con riguardo ai fabbricati del complesso residenziale nella contrada “Fratte”; b) spiegando, in modo puntuale, con riferimento a tali fabbricati, nonché agli investimenti che erano stati effettuati nell’impresa di ristora2:ione “RAGIONE_SOCIALE” come le conclusioni della stessa consulenza risultassero, in realtà, anapodittiche (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
A quest’ultimo proposito, il Collegio rileva come, a fronte di tale puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata, la ricorrente abbia omesso di indicare da quali specifiche parti della (pur allegata) consulenza tecnica si sarebbero dovuti evincere elementi da cui trarre l’asserita proporzione tra i redditi e le attivi proprie e del proprio nucleo familiare e i sequestrati beni di cui la COGNOME era titolare o giustificazioni della lecita provenienza degli stessi beni. Il ricorso, su t punto, risulta, perciò, generico.
Né difetta, nell’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, una non apparente motivazione con riguardo alla cosiddetta “ragionevolezza temporale” della presunzione di illegittima acquisizione di beni di valore sproporzionato ai redditi dichiarati e alle attività economiche esercitate. I Tribunale di Catanzaro ha infatti motivato al riguardo che le condotte illecite ‘ndranghetistiche che erano state contestate ad NOME COGNOME si dovevano ritenere non limitate all’anno 2002 ma protratte da tale anno al 2019. Il Collegio rileva come, a fronte di ciò, manchino, nel ricorso, puntuali indicazioni in ordine agli specifici acquisti che, per essere stati effettuati in un periodo di temp eccessivamente antecedente rispetto alla commissione delle suddette condotte illecite, si dovrebbero ritenere evidentemente estranei alle stesse.
La motivazione del Tribunale di Catanzaro relativamente al ritenuto periculum in mora connesso al sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2 dell’art. 321 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla finalizzazione alla confisca cosiddetta allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., non presenta, perciò, né vizi di violazione di legge, né quei vizi radicali della motivazione che, rendendo l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza – e, quindi, non idoneo a fare comprendere l’itinerario logico che è stato seguito
dal giudice – si traducono in un vizio suscettibile di essere fatto valere con il ricors per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali.
4.2.2. Non sono, poi, consentite le doglianze con le quali la ricorrente ha contestato la mancanza della motivazione in ordine alle ragioni della necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (c riguardo al pericolo che i beni potessero essere dispersi o alienati).
La ricorrente, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso (pagg. 3-7), nulla aveva dedotto al riguardo, con le conseguenze che legittimamente il Tribunale di Catanzaro non ha specificamente motivato in proposito e che le doglianze che sono state avanzate sul punto nel ricorso si appalesano come del tutto nuove, in quanto prospettate per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentite.
Si deve infine ritenere del tutto generico il profilo di deglianza con il quale la ricorrente ha lamentato che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe «spiegato quali fossero i beni sequestrati ai sensi dell’art. 240 bis c.p. e quali ai sensi dell’art. 416 bis c.p.», atteso che, da quanto si è fin qui esposto e argomentato, risulta come il Tribunale di Catanzaro abbia in realtà chiaramente indicato sia quali fossero i reati ritenuti astrattamente configurabili nei fatti attribuibili alla NOME e a suo padre, sia i pericula che il disposto sequestro era diretto a fronteggiare.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/06/2024.