Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3383 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3383 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 17/08/1960 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 07/06/1963
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME NOME COGNOME che
ha chiesto il rigetto dei ricorsi
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Deposi ca in Cancelleria
2025
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo preordinato alla confisca equivalente nei loro confronti dei beni nella loro disponibilità per oltre 5 milioni di eur amministratori di fatto e di diritto delle società RAGIONE_SOCIALE in relazione ad una contestazione provvisoria inerente al reato di cui all’art. 2 d.lgs.74/2000, commesso n settore del commercio di carburanti.
Si premette che sono stati annullati dal Tribunale del riesame due precedenti decreti sequestro preventivo: il decreto del 30/06/2021 è stato annullato dal Tribunale del riesame pe carenza di motivazione in ordine al periculum in mora e anche il successivo decreto di sequestro del 23/06/2022 disposto sulla base della consulenza del PM, concernente la società RAGIONE_SOCIALE è stato annullato per analoghi motivi. A seguito di nuove investigazioni, sulla base di successive informative e dichiarazioni di collaboratori, il Gip del Tribunale di Napo disposto nuovo decreto di sequestro in data 04/09/2023, oggetto della presente impugnazione, in quanto i ricorrenti avevano alienato un bene immobile e costituito due trusts.
2.Con unico comune motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione di legge, difetto motivazione e motivazione apparente.
2.1. L’ordinanza del 23 giugno 2021 è stata annullata per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Il giudice a quo ha ritenuto che la reiterazione del provvedimento cautelare non incontri alcuna preclusione, posto che il provvedimento .precedente, dichiarato inefficace, è stato annullato “per vizi formali”. Rappresentano i ricorrenti che il difetto di motivazione in al periculum in mora non costituisce profilo di carattere meramente formale o procedurale. La motivazione, viceversa, costituisce un elemento essenziale ai fini della validità provvedimento giurisdizionale, certamente di carattere sostanziale.
Lamentano inoltre i ricorrenti, in ordine alle nuove risultanze investigative eme successivamente all’ultimo decreto di sequestro dichiarato inefficace, la genericità e n specificità dei richiami a nuove emergenze investigative effettuati dal giudice di merito a fr di precise deduzioni difensive, formulate dettagliatamente anche con memoria difensiva. Evidenziano che il giudice si limita a richiamare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia tuttavia indicare i contenuti di tali dichiarazioni accusatorie, in tal modo comprometten diritto di difesa, considerato inoltre che le suddette dichiarazioni dei collaboratori di g non riguardano i ricorrenti. Contestano, peraltro, che tali nuove risultanze rives effettivamente il requisito della novità, in quanto non costituisce elemento di novità né la ve di alcuni immobili di modesto valore né la costituzione di alcuni trusts, trattandosi, peraltro, di fatti pregressi e già noti alle forze dell’ordine e al Tribunale del riesame.
2.2. In ordine al fumus, si contesta la consapevolezza della fittizietà delle società carosell con cui i due ricorrenti hanno intrattenuto rapporti commerciali negli anni in contestazione. affermazione non è supportata da prove o da indizi ma da semplici congetture a cui efficacemente i ricorrenti hanno replicato nell’elaborato redatto dal consulente di parte e memorie difensive. In caso di fatturazione di operazioni inesistenti, l’accusa deve dimostr non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatari partecipare a un disegno evasivo. Tale onere probatorio grava sull’accusa anche in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettiv specifici. Al riguardo, i ricorrenti evidenziano che a pagina 9 del provvedimento impugnat giudice di merito afferma il fumus senza indicare alcun indizio, nessuna intercettazione, nè indagini operative od informative di polizia che comprovino la sussistenza dell’accordo intercor con le società con cui i ricorrenti hanno intrattenuto relazioni commerciali.
2.3. In ordine al periculum in mora, i ricorrenti contestano che le nuove risultanze investigative rappresentino elementi sufficienti a determinare un periculum in mora, in quanto l’immobile posto in vendita ha un valore inferiore a euro 200.000, pari a circa 1% del patrimo degli indagati e quindi il trasferimento di tale bene apporta un depauperamento irrisorio risp alla cifra individuata come profitto illecito, che supera i 5 milioni di euro. Evidenziano indagati hanno un patrimonio complessivo ben capiente, di circa 10 milioni di euro.
I trusts sono privi di beni conferiti, le operazioni di trasferimento dei beni immobili denaro sono perfettamente tracciabili e, pertanto, non si è realizzato alcun depauperamento del patrimonio personale con la mera costituzione di un trust.
È stato dispósto il simultaneo sequestro dei beni appai -tenenti sia alla società che alle persone fisiche senza tuttavia nulla indicare in ordine al requisito della impossibi reperimento dei beni presso la società e senza quindi procedere alla confisca diretta. Non stato effettuato alcun accertamento sulle società. I ricorrenti appresentano che RAGIONE_SOCIALE è proprietaria di un capannone industriale di valore economico consistente, sufficiente a soddisfa le esigenze cautelari, come risulta dalla visura catastale.
Infine, gli immobili personali dei ricorrenti sono di provenienza ereditaria e i beni frutto di attività lavorativa.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rig dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.La prima doglianza, inerente alla preclusione processuale alla reiterazione d provvedimento di cautela, è manifestamente infondata. Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità l’asserto secondo il quale, in tema di misure cautelari l’annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordin al “periculum in mora” non osta all’emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo
provvedimento di cautela avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, p se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l’emissione della misura
(Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Rv.286171;Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010 Rv. 248804).
Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che sono state svolte nuove investigazioni relative alla consistenza della garanzia patrimoniale, è stata depositata una successi informativa di polizia giudiziaria, sono state acquisite nuove dichiarazioni di collaborat giustizia e che l’annullamento dei precedenti provvedimenti era stato motivato per ragioni c non concernono il merito, onde la reiterazione del provvedimento di cautela è stat congruamente motivata.
1.2.In ordine alla doglianza concernente il fumus commissi delicti, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” che “i procedendo”. Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata n giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui a e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, COGNOME). Dunque, ove il ri per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vi ‘manifesta illogicità Mentre è possibile denúnciare il vizio di motivazione apparente, atteso in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obb della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME Rv. 224611). Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rende comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative si talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della . specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, no infatti perso l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi perta difetti logici della motivazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato i dati indicati nei bilanci, esaminati dal consulente del pubblico ministero, da cui emerge che il margine di guadagno economico correlato agli scambi commerciali effettuati dalle due società era del tutto incongruo rispett volume di affari delle suddette società, ritenendo quindi che le operazioni foss antieconomiche.
Inoltre, il giudice ha affermato che le società amministrate dai ricorrenti sostanzialme svolgessero la stessa attività delle società cartiere fornitrici, interponendosi nella ca passaggi del prodotto dalle società fornitrici, ubicate nel territorio di Stati dell’Unione E al venditore finale senza applicazione dell’Iva, e così praticando prezzi inferiori a qu mercato. Risulta infatti, dalla consulenza disposta su incarico del pubblico ministero, d relazione del consulente della difesa e dalla documentazione acquisita, compresa quella depositata da NOME COGNOME nel corso dell’interrogatorio, che le società fornitrici erano pri sedi, non presentavano dichiarazioni, non versavano l’Iva a debito e vendevano la merce a prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal mercato e, pertanto, sulla base, il giud ritenuto che le due società avessero il ruolo di filtro nella catena di passaggi del prodotto società fornitrici al venditore finale. Il giudice, in particolare, ha evidenziato la sussi indici rivelatori della consapevolezza, in capo ad entrambi i ricorrenti, di partecipare sistema fraudolento, in quanto costoro, imprenditori esperti del settore, si erano avvalsi, anni e in modo sistematico, di più fornitori sospetti, intrattenendo rapporti con molteplici so cartiere, in tal modo contribuendo ad un complessivo meccanismo necessariamente richiedente un contributo attivo e consapevole da parte degli stessi.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intellig l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisi e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di appar della . motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di aSserzióni del tutto generichè carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisunn (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D’altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.
1.3.In ordine alla doglianza inerente al periculum in mora, occorre evidenziare come il giudice abbia posto in luce che le indagini ulteriori espletate e la nota conclusiva della Gua di·finanza del 15 dicembre 2023 hanno dimostrato l’incapienza dei patrimoni individuali de ricorrenti. A fronte di un profitto da sequestrare pari oltre 5 milioni di euro con riferime RAGIONE_SOCIALE e ad ulteriori euro 3.000 relativi alla STARGAS, i beni e le disponibilità finanziarie dei due ricorrenti ammontano al valore complessivo di tre milioni di euro circ giudice ha, quindi, ritenuto che la stima del patrimonio personale effettuata dei ricorrenti, i asseriscono di godere di un patrimonio del valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, n sia corretta e non infici in nessun modo la valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria, es non supportata da adeguata documentazione né dalla esplicazione di criteri di valutazione adottati. Oltre a tale insufficienza del valore dei beni sottoposti al vincolo, il giudice ha in
precisi indici di pericolosità del rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, posto ricorrenti hanno posto in essere atti di disposizione del patrimonio immobiliare e creato trusts a favore delle loro mogli, ravvisando in tale circostanza un indice di pericolosità.
Il giudice ha altresì posto in rilievo, quali indici rivelatori di un concreto ed attuale di dispersione dei beni da confiscare, la sussistenza di atti di disposizione del patrim immobiliare e in particolare della vendita, il 03/07/2021, di un complesso immobiliare per eu 150.000,00 e il 27/04/2022 di un ulteriore immobile per euro 18.000,00.
Motivazione, come di vede, del tutto congrua, esauriente, che non può in alcun modo essere considerata apparente, nell’ottica del vizio della violazione di legge.
Si evidenzia, inoltre, che il nuovo provvedimento di sequestro è supportato da risultanz successive, anche se concernenti circostanze già sussistenti (la vendita dell’appartamento, l costituzione dei trusts), di cui l’autorità giudiziaria ha avuto conoscenza solo successivamente rispetto al provvedimento di sequestro originario che è stato annullato, in quanto l’informa della guardia di finanza, nucleo di polizia economico-finanziaria di Frosinone, da cui sono emers i suddetti atti di alienazione, è del 19/10/2022.
Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita dei beni individuali dei rico trattandosi di confisca per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per si procede e i beni colpiti dalla misura reale.
Infine, in ordine alla confiscabilità dei beni, il giudice ha evidenziato che il seq preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stata disposto solo in via subordinata confronti dei ricorrenti.
2.1 ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. All’inammissibilità dei ricor norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2024
Il consigliere estensore
Il Pre idente