Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27635 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27635 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 813
CC – 21/05/2025
R.G.N. 1734/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza in data 14/11/2024 del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Potenza ha accolto parzialmente, riducendo l’entità del sequestro, l’istanza di riesame presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza in relazione al reato degli art. 81 cpv cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al legale rappresentante NOME COGNOME) e art. 81 cpv cod. pen., art. 5, lett. a), art. 25 quinquiesdecies , comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato alla società).
La società, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione: il primo per violazione del bis in idem cautelare, il secondo per impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione, il terzo per difetto di motivazione sul periculum in mora , il quarto per la mancata valutazione della capacità economica e della solidità finanziaria delle società che sarebbe tale da scongiurare qualsivoglia rischio di dispersione dei capitali.
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso riguarda la formazione di una preclusione cautelare dovuta al fatto che con ordinanza in data 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo entrando nel merito e aveva disposto la restituzione di quanto in sequestro, mentre il P.m. aveva preferito ricorrere per cassazione piuttosto che disporre un sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal G.i.p. Il Tribunale del riesame ha accertato che l’annullamento era stato disposto per motivi formali, mancando la motivazione del periculum in mora.
E’ pacifico in giurisprudenza che il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non sia stata ancora depositata la motivazione dell’ordinanza di annullamento (Sez. 3, n. 33988 del 16/06/2023, COGNOME, Rv. 285206 – 01), e ciò perchØ, fino a quando non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cosiddetto ‘giudicato cautelare”. L’importante Ł che non vi sia una litispendenza (Sez. 3, n. 43365 del 08/10/2024, Carta, Rv. 287142 – 01; Sez. 3, n. 20245 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286326 – 01), circostanza esclusa nella vicenda in esame, perchØ, come detto, il P.m. non ha impugnato la precedente ordinanza di annullamento.
Inoltre, a differenza di quanto opinato dalla ricorrente, il Tribunale del riesame ha accertato che il precedente vincolo era stato caducato per carenza motivazionale del periculum in mora , perchØ il G.i.p. aveva solo genericamente fatto riferimento alla natura del denaro e dei beni che sarebbero stati facilmente alienabili, occultabili o disperdibili, vizio pacificamente formale in quanto fondato sul disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c), dell’art. 309, comma 9 e dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286171 – 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 01, cit. anche nell’ordinanza impugnata).
Infine, va rilevato che il Tribunale del riesame ha dato conto a pag. 20 della motivazione dell’ordinanza impugnata che il secondo sequestro si Ł basato su un novum costituito dall’annotazione n. 76699 del 21 ottobre 2024 nella quale gli inquirenti avevano riferito che i coindagati, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano costituito, il 25 marzo e il 24 aprile 2024, subito dopo essere venuti a conoscenza dell’indagine, due nuove società con lo stesso oggetto di quelle sotto indagine, aventi lo scopo di svuotarne i patrimoni. Alla luce del fatto che il G.i.p. aveva evidenziato sia tale fatto che la negativa personalità degli indagati, il Tribunale del riesame ha logicamente ritenuto valida la motivazione sul periculum in mora. Si tratta di un ulteriore argomento che conforta la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto il principio del ne bis in idem non preclude l’emissione di un nuovo sequestro preventivo, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall’autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perchØ non disponibili (Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Iuvinale, Rv. 278947-01; Sez. 3, n. 24963 del 18/02/2015, Aprovitola, Rv. 264095-01). Il motivo Ł, quindi, infondato.
4. Il secondo e il terzo motivo relativi alla motivazione sul periculum in mora e sui poteri integrativi del Tribunale del riesame possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa
motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01). In tema di impugnazioni cautelari reali, poi, non Ł consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora , nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza Ł causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285747 – 01, cit.), ma Ł ben possibile che il tribunale, invece, valorizzi anche condotte successive alla commissione dei reati contestati. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con motivazione chiara ed esauriente, da pag. 21 a pag. 23, ha spiegato le ragioni per cui la motivazione del provvedimento impugnato non potesse essere ritenuta assente o apparente, sottolineando come il Giudice avesse fatto riferimento alla personalità anche dei coindagati, NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali avevano manifestato una non trascurabile capacità organizzativa nel realizzare le descritte condotte illecite – avevano costituito delle nuove società allo scopo di svuotare i patrimoni di quelle oggetto di indagini – e alle modalità dei comportamenti tenuti che denotavano una spiccata attitudine a porre in essere atti distrattivi in danno dell’Erario. Il Tribunale del riesame ha poi descritto ‘ l’allarmante ampio scenario imprenditoriale ‘ e un ‘ davvero imponente sistema di evasione tributaria, con fatture per operazioni inesistenti del complessivo valore di 52 milioni di euro ‘ e con riferimento specifico alla posizione della ricorrente ha ben delineato la sua posizione di preminenza nel sistema fraudolento e il ruolo del suo legale rappresentante. Tanto basta ai fini della motivazione sul periculum in mora , dal che consegue che le censure esorbitano dai limiti propri della cognizione del giudice di legittimità nella cautela reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., risolvendosi in un vizio di motivazione piuttosto che nella violazione di legge.
5. Il collegato quarto motivo, che si focalizza sull’omessa valutazione della capacità economica e della solidità finanziaria della società, tale da scongiurare qualsivoglia rischio di dispersione dei capitali, Ł del pari inammissibile. Il Tribunale del riesame ha espressamente affermato che la capienza patrimoniale ha assunto carattere sub-valente rispetto alle concrete modalità dei fatti (le cartiere utilizzate per le frodi erano amministrate o riconducibili a soggetti privi di competenze specifiche nell’amministrazione e gestione di imprese, nonchØ gravati da precedenti penali con aggravante della mafiosità per collegamenti con il clan COGNOME) e alle abilità mostrate dagli indagati, ivi compresa la società ricorrente, che aveva contribuito e partecipato al complesso sistema fraudolento al fine di lucrare un ingente risparmio d’imposta (pari a circa un milione di euro, senza contare l’IRES evasa). Ma ha anche evidenziato tutti gli atti di disposizione patrimoniale che il legale rappresentante era stato in grado di effettuare con gli altri familiari, amministratori di altre società, in tempi brevi, a dimostrazione della capacità di approntare strategie di gestione patrimoniale a piø ampio spettro, sfruttando proprio le loro strutture societarie e le loro risorse, economiche e non. Si veda in dettaglio pag. 22 dell’ordinanza impugnata ove si dà atto a) dell’acquisto di un capannone industriale dalla collegata società RAGIONE_SOCIALE, amministrata dalla sorella; b) dell’assunzione dell’impegno di acquistare un altro bene per euro 1.150.000; c) della mancata dimostrazione dell’effettivo esborso anticipato di euro 200.000; d) del subingresso nell’amministrazione sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE, del padre dei precedenti legali rappresentanti, NOME COGNOME tutte circostanze complessivamente valutate per dimostrare, come detto, la propensione a disperdere la garanzia patrimoniale, una volta nota l’indagine. Anche in questo caso, la censura esorbita dai limiti propri della
cognizione del giudice di legittimità nella cautela reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., attenendo alla motivazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME