Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47540 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47540 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1546/2024
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 19/11/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 19206/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RACALE il 28/10/1967
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di Salerno
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno concluso in favore dellÕaccoglimento del ricorso illustrando le ragioni delle proprie richieste.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 15 maggio 2024 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che il 15 febbraio 2024 ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta,
a carico della societˆ RAGIONE_SOCIALEÈ, da lui legalmente rappresentata, del profitto dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricati ai capi da 1 a 28 dellÕeditto accusatorio provvisorio, per lÕimporto di euro 12.479.061,00, o, in caso di impossibilitˆ, dei beni mobili ed immobili in disponibilitˆ degli indagati per un valore equivalente alle singole quote di detto profitto come indicate in ciascun capo di imputazione; sequestro in esecuzione del quale sono stati sequestrati euro 8.705.113,33 a carico della societˆ ed euro 21.342,58 a carico di NOME COGNOME
1.1.Con il primo motivo deduce lÕincompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania e la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 18 d.lgs. n. 74 del 2000, osservando – in fatto – che: a) la societˆ che ha emesso le fatture, RAGIONE_SOCIALE ha sede legale in provincia di Lecce (Racale) ove ha sede anche lo studio del legale rappresentante; b) i crediti erano stati offerti in cessione alla RAGIONE_SOCIALE, istituto di credito con sede nella provincia di Lecce; c) gli immobili oggetto degli interventi edilizi insistono tutti nella provincia di Lecce.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 28, 30 e 32 cod. proc. pen. in conseguenza della mancata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza.
1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dellÕart. 24bis cod. proc. pen. in conseguenza della mancata rimessione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio.
1.4.Con il quarto motivo deduce la nullitˆ del decreto di sequestro per difetto di autonoma valutazione del fumus e del periculum con riferimento tanto alla propria posizione specifica che a quella della societˆ RAGIONE_SOCIALE
Lamenta, al riguardo, il pedissequo richiamo alla richiesta cautelare del Pubblico ministero e lÕomessa analisi degli elementi prodotti dalla difesa a sostegno della effettivitˆ delle prestazioni rese e della sostanziale capacitˆ della societˆ di far fronte agli impegni contrattualmente assunti. Aggiunge che il Tribunale ha sviluppato le proprie argomentazioni con riferimento ai soli fatti rubricati ai capi 7, 12, 15, 17, 22 e 28, omettendo lÕesame degli altri addebiti in considerazione dei quali pure è stato parametrato lÕintero profitto confiscabile. Peraltro, aggiunge, la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale ne esclude la illiceitˆ se si considera il ruolo di general contractor concretamente disimpegnato dalla societˆ e il fatto che non sono state valutate le fotografie prodotte nellÕudienza camerale, insieme con la consulenza tecnica di parte, che escludono la natura di Òsocietˆ fantasmaÓ della RAGIONE_SOCIALE e che i lavori non sono stati mai realizzati. Non vi è infine alcuno specifico richiamo alla posizione del ricorrente e della societˆ ai fini della valutazione del periculum.
1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione dellÕart. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e lÕomesso esame della documentazione difensiva, sbrigativamente definita come ÒneutraÓ o Ònon rilevanteÓ, con conseguente omessa motivazione sul punto inerente la effettivitˆ delle prestazioni fatturate, non avendo il Tribunale del riesame valutato il ruolo di general contractor realmente e concretamente disimpegnato dalla societˆ che, con regolare contratto, ha subappaltato lÕesecuzione dei lavori edili ad altra impresa. Inoltre, le fatture riguardavano i lavori finalizzati al recupero delle facciate esterne e non i lavori eseguiti perchŽ per beneficiare della detrazione completa al 90% era necessario che le fatture fossero emesse nella totalitˆ dei lavori entro il 2021 per poi poter completare le opere negli anni seguenti. Di qui la rilevanza della questione posta.
1.6.Con il sesto motivo deduce la violazione dellÕart. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 osservando che le fatture oggetto di contestazione sono state emesse per generare un credito, non per consentire a terzi lÕevasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, tanto più che beneficiario del credito è proprio il soggetto emittente. Manca, inoltre, il dolo di evasione perchŽ le fatture emesse sono state annotate nella contabilitˆ dellÕazienda per i lavori effettivamente eseguiti generando la base imponibile dellÕimposta effettivamente pagata. Non integra il reato – prosegue – lÕinserimento della transazione relativa alla cessione del credito sul portale della ÒPiattaforma Cessione CreditiÓ, non potendo tale comunicazione informatica essere equiparata alla fattura della quale non condivide alcun valore perchŽ, essendo la comunicazione soggetta a riconoscimento da parte dellÕAgenzia delle Entrate, solo in presenza di tale riconoscimento esiste il credito monetizzabile. In conclusione, il mero inserimento del dato non ha alcun effetto produttivo di ÒesistenzaÓ di un documento falso. Aggiunge che, in caso di reato di cui allÕart. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lÕentitˆ dei beni confiscabili deve essere parametrata al prezzo dellÕemissione, non al profitto conseguito dal destinatario/utilizzatore della fattura.
1.7.Con il settimo motivo deduce la nullitˆ dellÕordinanza genetica per mancanza di motivazione sul periculum e la nullitˆ dellÕordinanza impugnata per uso illegittimo del potere di integrazione della motivazione sul periculum. Il mero richiamo operato dallÕordinanza genetica alla astratta possibilitˆ di ablare i beni non pu˜ costituire valido argomento dal quale dedurre lÕesistenza del periculum in mora. Dal canto suo, la motivazione del Tribunale del riesame è, sul punto, illogica e, quanto alla concorrente finalitˆ impeditiva, tautologica.
1.8.Con lÕottavo motivo deduce la nullitˆ del sequestro per totale assenza di motivazione sul periculum nel caso di specie fondata sul rischio, del tutto astratto, della dispersione del denaro nelle more della definizione del giudizio di merito, rischio ritenuto sussistente dal Tribunale sulla considerazione che, a fronte di un
profitto pari ad euro 12.479.061,00, è stata sequestrata la sola somma di euro 21.342,58.
2.Sono fondati, e assorbenti, i motivi relativi alla dedotta assenza del periculum in mora .
3.Il ricorrente risponde dei reati a lui ascritti perchŽ, agendo in concorso con altre persone, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire a terzi lÕevasione di imposta mediante lÕutilizzo in compensazione di crediti inesistenti, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti relative a lavori mai eseguiti e, attraverso il successivo inserimento del credito di imposta nel portale dellÕAgenzia delle Entrate, documenti aventi valore analogo alle fatture per operazioni inesistenti; in particolare, insieme con i singoli committenti dei lavori, indicavano, come cedenti, nei modelli di comunicazione di cessione del credito trasmessi telematicamente allÕAgenzia delle Entrate attraverso la procedura ÒwebÓ denominata ÒPiattaforma Cessione CreditiÓ, cessioni di crediti fiscali inesistenti relativi al cd. Òbonus facciateÓ al fine della loro cessione a terzi e/o detrazione ai fini fiscali ai sensi dellÕart. 121 d.l. n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, e successive modifiche e integrazioni.
3.1.Dalla lettura dellÕordinanza impugnata risulta che:
(i) la societˆ RAGIONE_SOCIALE esercitava attivitˆ di consulenza e pianificazione aziendale e attivitˆ secondaria di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e lavori edili, aveva sede legale a Racale (LE), era stata costituita il 24 marzo 2021 con capitale sociale di euro 1.500,00 interamente versato, era riconducibile al socio unico e amministratore NOME COGNOME; il capitale era stato aumentato ad euro 1.000.000,00 con atto notarile registrato lÕ8 agosto 2022;
(ii) la societˆ non aveva alcuna struttura aziendale, nŽ risultava operativa sul piano economico-finanziario, non era titolare di contratti di locazione, utenze, beni mobili o immobili; fino al mese di luglio dellÕanno 2023 non aveva dipendenti; si trattava, dunque, di una Òsocietˆ fantasmaÓ; in sede di accertamento nellÕestate del 2022, la GdF aveva riscontrato che nella sede legale della societˆ vi era solo lo studio di Quintino Marino, nella sede indicata come ufficio non vÕera alcuna evidenza della presenza di tale ufficio;
(iii) ci˜ nondimeno negli anni di imposta 2021-2023 la societˆ aveva emesso fatture attive per complessivi euro 9.307.618,42 ed aveva effettuato acquisti per complessivi euro 367.802,86; nel solo anno 2022 erano state emesse nei confronti
della RAGIONE_SOCIALE fatture da una societˆ esercente commercio allÕingrosso di orologi e gioielleria (RAGIONE_SOCIALE) per un importo pari ad euro 824.652,85; si tratta – afferma lÕordinanza – di oro, e quindi di bene rifugio e riserva di valore utilizzato dalla societˆ per farvi confluire le somme introitate a seguito della monetizzate dei crediti di imposta fittizi generati nellÕambito della frode oggetto di provvedimento cautelare;
(iv) RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato e ceduto crediti di imposta fittizi derivanti da cd. Òprime cessioniÓ e Òcessioni successiveÓ per un importo complessivo di euro 13.532.586,00, di cui euro 12.022.277,00 derivanti dalla cessione diretta (cd. prima cessione) dei crediti dei clienti della societˆ relativi esclusivamente al cd. bonus facciate, euro 1.510.309,90 non derivanti da prima cessione;
(v) i crediti di prima cessione, acquisiti per lÕintero importo tra il 30 settembre ed il 31 dicembre 2021, sono stati considerati fittizi perchŽ generati direttamente dallÕesecuzione dei lavori e ceduti alla societˆ esecutrice direttamente dai clienti; si trattava di lavori mai eseguiti perchŽ la societˆ non aveva mezzi e strutture per effettuarli; non vi è nemmeno congruenza con i costi direttamente sostenuti per lÕesecuzione dei lavori (acquisti di beni e servizi) per importi pari a euro 48.388,00 per il 2021 e ad euro 277.470,00 per il 2022; inoltre, una gran parte dei crediti (pari ad euro 9.852.533,00) sono stati acquistati da clienti residenti o proprietari di immobili ubicati in Perdifumo (SA), luogo di origine di Malandrino Concordio, e i lavori non risultano effettuati, come constatato a seguito di sopralluoghi della GdF; molte fatture erano state emesse senza che venisse pagato il corrispettivo;
(vi) numerosi sono i dati indicati nei bilanci societari relativi allÕanno di imposta 2021 e quelli ai fini dellÕimposta sul valore aggiunto dovuta in relazione al medesimo periodo che sono risultati falsi;
(vii) i crediti fiscali per un valore nominale di euro 5.094.545,70, derivanti da detrazioni per bonus facciate, erano stati ceduti, tra i mesi di novembre e dicembre dellÕanno 2021, alla RAGIONE_SOCIALE che ne aveva accettati per un valore nominale di euro 938.272,00 (pagandoli euro 797.389,00), rifiutando i restanti euro 4.297.156,70; altri crediti, di minor importo, derivanti da altri bonus erano stati ceduti al medesimo istituto di credito dopo che la RAGIONE_SOCIALE li aveva a sua volta ricevuti da altre societˆ (RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE);
(viii) RAGIONE_SOCIALE anticipava, talvolta anche a titolo di donazione, ai committenti dei lavori edili che dovevano essere da lei eseguiti le somme necessarie per effettuare il cd. Òbonifico parlanteÓ pari, nel caso del cd. bonus facciate, al 10% del totale dei lavori, visto che il 90% era a suo carico tramite il meccanismo dello sconto in fattura; talvolta, le transazioni finanziarie tra RAGIONE_SOCIALE e i soggetti cedenti i crediti fiscali (i committenti)
erano stati giustificati con contratti di appalto o contratti dÕopera privi della indicazione del corrispettivo;
(ix) in ogni caso, la societˆ si impegnava a sostenere lÕintero importo dei lavori edili anticipando subito al committente il 10% del corrispettivo cos’ da consentirgli di effettuare il cd. Òbonifico parlanteÓ a favore della RAGIONE_SOCIALE, importo del quale il committente rimaneva debitore della societˆ e che si impegnava a restituire entro un periodo di due/cinque anni dalla firma del contratto;
(x) in alcuni casi RAGIONE_SOCIALE anticipava anche le somme relative alle spese tecniche;
(xi) nella costituzione dei fondi utilizzati da RAGIONE_SOCIALE per lÕanticipo delle somme ai committenti un ruolo è stato svolto dalla societˆ RAGIONE_SOCIALE and RAGIONE_SOCIALE, gestita occultamente da Malandrino Concordio, societˆ che aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE i crediti da questÕultima ceduti alla BCC TERRA DÕOTRANTO;
(xii) anche altre societˆ del Malandrino avevano effettuato cessioni di crediti fiscali non di prima cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE
3.2.Il Tribunale del riesame ha quindi indicato gli elementi a sostegno dei capi di imputazione n. 7, 12, 15, 17, 22 e 28 avallandone la sussistenza, quantomeno a livello indiziario.
3.3.In conclusione, secondo i Giudici del riesame la RAGIONE_SOCIALE è una societˆ ÒfantasmaÓ che, attraverso la predisposizione di documentazione falsa, utile ad attestare lÕesecuzione di lavori in realtˆ mai effettuati, nonchŽ attraverso la simulazione di operazioni finanziarie, ha permesso, in concorso con i propri clienti-committenti, la generazione di crediti d’imposta fittizi derivanti da prima cessione e cessioni successive, acquistati dalla societˆ per complessivi euro 13.532.586,30, di cui euro 12.022.277 derivanti da prima cessione (esclusivamente per il cd. bonus facciate), ossia da clienti diretti della societˆ, euro 1.510.309,30 derivanti da cessioni successive, crediti d’imposta cioè (superbonus 110%, bonus facciate, bonus ristrutturazioni ed ecobonus) acquistati da soggetti-impresa che a loro volta li avevano precedentemente acquistati da terzi.
4.Tanto premesso, i primi tre motivi (comuni per lÕoggetto, siccome relativi alla competenza per territorio, il cui esame preliminare è comunque necessario) sono manifestamente infondati.
4.1.Nel rigettare analoga deduzione difensiva, il Tribunale, ribadita la natura assolutamente fittizia della sede e degli uffici della RAGIONE_SOCIALE e lÕimpossibilitˆ, dunque, di stabilire il luogo di emissione delle fatture, ha ritenuto applicabile al caso di specie lÕart. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 con conseguente
individuazione del giudice competente in quello del luogo dellÕaccertamento del reato, intendendosi per tale la localitˆ in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini (la GdF di Agropoli e quindi il Tribunale di Vallo della Lucania). In particolare, i Giudici del riesame hanno richiamato il principio affermato da Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, COGNOME, Rv. 281568 – 01, secondo il quale, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il luogo in cui il reato è stato consumato, previsto come criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. e dalla cui inapplicabilitˆ discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 Ð deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.
4.2.LÕart. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, stabilisce una regola suppletiva speciale rispetto a quelle indicate dallÕart. 9 cod. proc. pen. per lÕindividuazione del giudice competente per territorio a conoscere i delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 quando tale competenza non sia in primo luogo determinabile applicando le regole generali stabilite dallÕart. 8 cod. proc. pen.
4.3.Quando non soccorra il criterio legale di individuazione del giudice competente a conoscere i delitti ÒdichiarativiÓ di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, indicato dal secondo comma dellÕart. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 in quello del domicilio fiscale del contribuente, lÕimpossibilitˆ di stabilire il luogo di emissione della fattura per operazioni inesistenti comporta lÕapplicazione non giˆ del criterio legale del domicilio fiscale dellÕente emittente nŽ le regole suppletive di cui allÕart. 9 cod. proc. pen. (recessive rispetto allÕart. 18 d.lgs. n. 74 del 2000; nel senso della prevalenza dellÕart. 18, cit., Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, Almanza, Rv. 284057 – 01; Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278597 – 01), bens’ quello del luogo dellÕaccertamento del reato, intendendosi per tale quello dell’Ufficio in cui è stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo della mera acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 – 01; Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260992 – 01; Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258732 – 01).
4.4.Nel caso in esame, lÕinesistenza della sede effettiva di una societˆ definita ÒfantasmaÓ dal Tribunale del riesame giustifica, nellÕottica dellÕordinanza impugnata, lÕapplicazione del criterio residuale del luogo di accertamento del reato identificato in Agropoli (circondario del Tribunale di Vallo della Lucania).
4.5.Il ricorrente se ne lamenta ma i suoi rilievi sono del tutto infondati.
4.6.SÕè giˆ detto che il criterio della Òsede legaleÓ dellÕente emittente le fatture non è di per sŽ risolutivo; per ricondurre il fatto al luogo ove lÕente ha sede è necessario che via sia una corrispondenza effettiva tra detto luogo e quello nel quale lÕente opera mediante strutture oggettivamente esistenti e riconoscibili come tali. Nè la sede legale corrisponde necessariamente al luogo nel quale vengono emesse le fatture, magari emesse nella diversa sede amministrativa o operativa, non automaticamente corrispondente a quella legale. Dunque, lÕinesistenza della societˆ legittima il ricorso al criterio suppletivo del luogo dellÕaccertamento del reato quando, come nel caso di specie, non sia noto il luogo di effettiva emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
4.7.Il ricorrente indica come luogo di emissione delle fatture quello della esecuzione dei lavori ma, in disparte la natura ipotetica e perplessa della deduzione, non fondata su specifiche emergenze probatorie in tal senso, si tratta di affermazione intrinsecamente contraddittoria perchŽ il Tribunale postula lÕinesistenza di tali lavori sicchŽ viene proposto quale criterio di individuazione del giudice competente un fatto (lÕesecuzione dei lavori) che è considerato un Ònon fattoÓ.
4.8.Le considerazioni che precedono relative alla corretta individuazione (allo stato) del Tribunale di Vallo della Lucania quale giudice territorialmente competente a procedere, rende superfluo lÕesame del secondo e del terzo motivo essendo venuto meno lÕinteresse al ricorso a mezzi di risoluzione di conflitti sulla competenza assolutamente superflui.
5.Il quarto, il settimo e lÕottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto comuni per lÕoggetto.
5.1.Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione pu˜ riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”. La Corte ha chiarito che l’onere di motivazione pu˜ ritenersi assolto allorchŽ il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
5.2.é stato successivamente precisato che la concisa motivazione del “periculum in mora”, deve essere rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi
escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolositˆ alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 01) o alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01).
5.3.LÕart. 309, comma 9, cod. proc. pen., stabilisce che quando la motivazione del provvedimento ÒgeneticoÓ manca o non contiene lÕautonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, il tribunale del riesame non pu˜ emendare il vizio ma deve senzÕaltro annullare il provvedimento impugnato. EÕ stato definitivamente chiarito che le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. – anche alle misure cautelari reali in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchŽ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01).
5.4.Si è altres’ precisato che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925 – 01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265212 – 01; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, RAGIONE_SOCIALE Rv. 266050 – 01).
5.5.Ora, quanto al periculum, il decreto di sequestro preventivo cos’ motiva: Ç nel caso in esame sussiste la concreta probabilitˆ che il credito di imposta illecitamente generato possa essere compensato e/o monetizzato con conseguente grave pregiudizio della possibilitˆ di recupero del profitto del reato che potrebbe essere facilmente occultatoÈ.
5.6.Si tratta di motivazione oggettivamente inesistente che non spiega le ragioni di un sequestro finalizzato alla confisca del profitto ed eseguito, come nel caso di specie, per equivalente ai danni del legale rappresentante dellÕente.
5.7.Effettivamente non vÕè, in senso grafico, alcun passaggio motivazionale che spieghi le ragioni della anticipata ablazione del denaro a carico del ricorrente, il quale non è titolare di alcun credito di imposta autonomamente spendibile. SicchŽ il Tribunale non avrebbe potuto integrare il provvedimento impugnato.
5.8.Ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e insieme con essa il decreto di sequestro preventivo del 15 febbraio 2024
del GIP di Vallo della Lucania emesso nei confronti del ricorrente, con conseguente restituzione di quanto a lui sequestrato.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchŽ il decreto di sequestro preventivo del 15/02/2024 del GIP di Vallo della Lucania e ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto NOME COGNOME di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen.
Cos’ deciso in Roma, il 19/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME