Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45190 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45190 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nei confronti di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA
COGNOME NOME NOME a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. NOME COGNOME, Avvocato generale presso la Procura generale di questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 7 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 307.393,72 che era nella disponibilità della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOME, nei cui confronti erano in corso indagini per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. A cari di COGNOME veniva ipotizzato di aver indicato, quale titolare di COGNOME impresa, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2017, 201 2019, avvalendosi di fatture emesse da società cartiere e relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, con il fine di evasione fiscale.
Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Brescia, adito per il riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo e disponeva la restituzione all’indagato di quanto sottoposto a sequestro, rilevando la mancanza di periculum in mora.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell’ordinanza predetta, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorrente afferma che l’assenza di movimentazione sul conto corrente dell’impresa da parte di Pizzini, fino alla formale esecuzione del decreto di sequestro preventivo, è il risultato del blocco operativo cui il conto stesso era sottoposto. Il Tribunal avrebbe errato nel prescindere da COGNOME elemento e nel ritenere che non sussisteva alcun periculum in mora.
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in COGNOME nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico segu dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01; Sez. 5, n. 43 del 13/10/2009 Rv. 245093 – 01).
1.1. In applicazione del principio, nel caso concreto ora in esame d affermarsi che il ricorso è inammissibile, perché l’ordinanza impugnata è sorr da motivazione non apparente, peraltro non illogica né contradditoria.
Il Tribunale di Brescia ha sottolineato, in primo luogo, la piena sol patrimoniale e finanziaria di COGNOMECOGNOME COGNOME da non giustificare la c anticipatoria. In secondo luogo, ha affermato che non sussiste alcun pericol depauperamento nel tempo della garanzia patrimoniale di COGNOME, poiché costu ha consentito di rinvenire delle somme maggiori rispetto a quelle confiscabil comunque, non ha profittato di circostanze di tempo e di fatto utili alla dispe del patrimonio, nei mesi successivi all’esecuzione delle misure cautelari perso e reali nei confronti delle società (ritenute cartiere) emittenti le fatture la cui riferibilità ad operazioni inesistenti è oggetto di indagine.
1.2. In definitiva, il giudice del merito ha reso motivazione adeguata e n incorso in alcuna violazione di legge, nell’affermare la mancanza di periculum in mora.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve e dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.