Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46727 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46727 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame, ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME, nella veste di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE , avverso il provvedimento del GIP cori cui è stata rigettata l’istanza di dissequestro di detta società, in quanto ritenuta strumentale rispetto alla commissione da parte del coniuge della COGNOME, COGNOME NOME, dei reati di appropriazione indebita,et autoriciclaggio e frode fiscale.
2.Avverso detta pronunzia propone ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dai procuratori speciali, deducendo:
2.1 violazione dell’art. 231 cod.proc.pen. e omessa motivazione sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la società RAGIONE_SOCIALE e il fatto reato, intesa come asservimento non occasionale ma durevole e sistematico della struttura aziendale alla perpetrazione degli illeciti. Il tribunale si è limitato ad affermare che attraverso l’ille
utilizzo dei distributori di carburanti di pertinenza della società l’indagato aveva posto i essere le condotte di rilevanza penale, mentre avrebbe dovuto considerare che l’attività commerciale di erogazione del carburante è del tutto automatizzata e quindi non si comprende quale apporto avrebbe potuto fornire la predetta COGNOME alla condotta illecita di COGNOME.
2.2 Carenza di motivazione in ordine al periculurri in mora laddove il provvedimento si limita a ribadire la necessità di evitare la reiterazione di comportamenti criminosi analoghi, senza fornire la prova della strumentalità della società rispetto ad eventuali condotte criminose.
Il ricorso è generico poiché non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato con cui il tribunale ha, prima di tutto, osservato che non sussistono elementi nuovi sopravvenuti rispetto alle valutazioni già effettuate nell’ambito di altro precedente giudizio di gravame.
Il ricorrente non tiene conto di queste considerazioni e non espone alcun elemento di novità trascurato dal collegio, così destinando l’impugnazione all’inammissibilità.
Per di più reitera le medesime censure manifestamente infondate e non consentite, in quanto pur deducendo violazioni di legge, di fatto invoca vizi della motivazione e censure di merito che non hanno ingresso in sede di ricorso avverso misure cautelari reali.
Di contro va osservato che il tribunale ha, comunque effettuato una sintetica ma esaustiva verifica del fumus e del periculum, nel rispetto dei principi affermati in tema di sequestro dalla giurisprudenza, che consente di escludere la denunziata violazione di legge.
Ed infatti il tribunale ha evidenziato che GLYPH proprio attraverso l’indebito utilizzo del distributore di carburante gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era rappresentante legale la ricorrente ma di cui il marito si palesava dominus effettivo, e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di detta società, l’indagato ha realizzato i suo obiettivi criminosi.
E’ evidente che la libera disponibilità della struttura aziendale potrebbe determinare il concreto pericolo di reiterazione della condotta illecita.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle statuizioni conseguenziali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende .
Roma 20 ottobre 2023