Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1394 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1394 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MARCELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Ancona, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per valore equivalente, del profitto del reato, emesso in data 16.2.2022, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona, avente a oggetto le somme di denaro nella disponibilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e “RAGIONE_SOCIALE“, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, di bancarotta fraudolenta documentale e di autoriciclaggio, per i quali risultano indagati i predetti COGNOME e COGNOME, nella loro qualità, rispettivamente, di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della “RAGIONE_SOCIALE”
Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando: 1) abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui il tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva volta a far valere l’omessa trasmissione da parte del pubblico ministero al tribunale del Riesame degli atti su cui si fonda il provvedimento cautelare innanzi indicato, nonché violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c) e 180, c.p.p., in quanto la difesa dell’indagato non è stata posta in condizione di prendere visione degli atti in questione, non potendo, dunque, articolare rilievi in ordine ai presupposti fondanti il sequestro preventivo, in punto di fumus commissi delicti e di periculum in mora 2) violazione di legge, in relazione all’art. 178, lett. c), c.p.p., in punto di carenza sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Con requisitoria scritta del 3.9.2022, depositata sulla base della previsione dell’art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Manifestamente infondato e generico appare il primo motivo di ricorso.
Al riguardo si osserva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez. II, del 10.12.2013, n. 7320, rv. 259158; Cass., Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275; Cass., Sez. 3, n. 3910, del 22/06/2016, Rv. 269065).
Non è, pertanto, abnorme, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale. Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall’ordinamento (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590).
Orbene, alla luce di tali principi il provvedimento oggetto di ricorso non può certo considerarsi abnorme. Esso, infatti, non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l’ordinamento processuale riconosce al giudice e, in particolare, al tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali, cui compete il potere-dovere di controllare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, co. 7, e 309, co. 10, c.p.p., che la trasmissione degli atti su cui si fonda la misura cautelare avvenga nel termine previsto ad opera dell’autorità giudiziaria procedente.
Orbene il tribunale del riesame ha reso, sul punto, una decisione riconducibile all’esercizio di tale potere-dovere, evidenziando come il pubblico ministero procedente avesse già trasmesso allo stesso tribunale “gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva della misura
cautelare reale, per analoga procedura precedentemente svolta”, provvedendo, da un lato, a “indicare, nella missiva di trasmissione degli atti relativi all’odierno ricorrente” (vale a dire al COGNOME), “che si fa altresì riferimento a quanto già trasmesso”, dall’altro, a indicare sulla copertina del fascicolo trasmesso “il numero di ruolo dell’altra procedura, cui doveva farsi riferimento”.
Sicché, COGNOME concludeva COGNOME con COGNOME condivisibile COGNOME argomentare COGNOME il COGNOME giudice dell’impugnazione cautelare, “non solo gli atti sono stati trasmessi al tribunale, ma erano a disposizione del difensore, che non ha chiesto di poter esaminare quanto già trasmesso in precedenza dal P.M., né alla Cancelleria, né al Tribunale all’udienza camerale”. Tale decisione appare del tutto conforme all’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora il tribunale del riesame sia già in possesso degli atti del procedimento per la ragione, nota alla difesa, che essi siano stati già trasmessi dal pubblico ministero a seguito della proposizione di altro ricorso relativo al medesimo procedimento, l’ulteriore trasmissione di tutti gli atti non comporterebbe alcun vantaggio per l’imputato così come, correlativamente, la sua omissione non comporta alcun pregiudizio (cfr. Sez. 6, n. 25241 del 02/03/2006, Rv. 234724; Sez. 2, n. 38566 del 06/03/2019, Rv. 277516). Né il provvedimento in questione ha determinato una stasi indebita del procedimento, restando integra la possibilità per l’indagato di proporre istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente, nonché di impugnare l’eventuale relativo provvedimento di rigetto. Del resto, a ben vedere, essendo la categoria della abnormità degli atti processuali frutto di una elaborazione della giurisprudenza di legittimità, finalizzata a rendere possibile l’impugnazione di atti per i quali non è previsto uno specifico rimedio processuale, essa appare impropriamente richiamata dal ricorrente, in quanto nel caso in esame, avverso il provvedimento del tribunale del riesame era esperibile il ricorso per cassazione ex art. 325 del codice di rito.
Della COGNOME insussistenza COGNOME della COGNOME violazione COGNOME del COGNOME diritto COGNOME di COGNOME difesa (contraddittoriamente eccepita insieme alla abnormità), si è già detto,
dovendosi solo aggiungere che risulta del tutto indimostrata la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui la cancelleria del tribunale del riesame non avrebbe messo a disposizione del difensore del COGNOME gli atti contenuti nel fascicolo formato a seguito del riesame presentato avverso il menzionato decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della COGNOME, del COGNOME, della “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE“
6. Generico, per stessa ammissione del ricorrente (cfr. p. 5 del ricorso), appare il secondo motivo di impugnazione, con cui il COGNOME censura, per l’appunto genericamente, la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, con riferimento al requisito del periculum in mora, profilo sul quale il tribunale del riesame, trattandosi peraltro di sequestro disposto anche per valore equivalente, si è comunque soffermato, evidenziando come il periculum sia insito nella natura fungibile del denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione (cfr. Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865), in rapporto all’oggetto della ipotizzata distrazione, relativa, per l’appunto, a somme di denaro distratte dalla casse della “RAGIONE_SOCIALE” e accreditate, senza valida giustificazione, in favore della “RAGIONE_SOCIALE”
7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12.10.2022.