Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 395 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della società ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistit per l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale di Roma, dopo aver riqualificato in appello cautelare l’istanza di riesame proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma, “a precisazione” di un precedente provvedimento di revoca parziale di sequestro preventivo, aveva indicato le opere sulle quali mantenere il vincolo, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza.
Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver il Tribunale trascurato il principale motivo di doglianza e per aver conseguentemente riqualificato in appello la richiesta di riesame in assenza di ragionamento motivazionale e senza prendere in considerazione le doglianze prospettate.
Si deduce, in particolare, che con la richiesta di riesame si era in primo luogo contestata l’illegittimità del provvedimento reso dal g.i.p. in data 31 maggio 2022, poiché, lungi dal contenere mere “precisazioni” rispetto al proprio precedente provvedimento di revoca parziale del sequestro del 20 maggio, dopo aver disposto la sospensione della sua esecuzione ed aver avuto informali colloqui con la polizia giudiziaria, con esso quel giudice aveva disposto un nuovo sequestro di manufatti già dissequestrati dal primo provvedimento. Così operando, il g.i.p. aveva violato le disposizioni di cui agli artt. 327, 328 e 347 cod. proc. pen., disponendo un nuovo sequestro di beni non più sottoposti a vincolo, in assenza di richiesta del pubblico ministero e dell’indicazione dei presupposti di legge per l’adozione della misura cautelare. Per questa ragione la società aveva proposto richiesta di riesame che, per l’illegittima riqualificazione dell’istanza in appello cautelare, non era sta correttamente esaminata da parte del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata dà atto che, a seguito della richiesta, avanzata dalla società, di revoca del sequestro – già oggetto di precedenti provvedimenti di conferma resi dal tribunale del riesame, anche a seguito di impugnazione della RAGIONE_SOCIALE -, il g.i.p.:
con provvedimento del 20 maggio 2022 aveva disposto il dissequestro dei beni «ad eccezione che per il gazebo sul lastrico solare dell’edificio A, il gazebo di
copertura edificio D, la costruzione in legno (bar) nello spazio laterale tra edifici e D, le vetrate delle pareti esterne (da rimuovere, se possibile, o lasciare aperte)»;
con successivo provvedimento del 31 maggio 2022, reso “a precisazione” del precedente, aveva ««indicato le opere su cui mantenere il sequestro (con revoca nel resto) come segue: area tra gli edifici A e E tramite cui i due edifici sono stati messi in comunicazione; vetrate edificio E; ampliamento lato mare (emiciclo) edificio E; locale cucine edificio F; edificio B; locale in legno uso bar vano annesso in ampliamento edifico C; gazebo in legno ombreggiante edificio D».
Dal confronto tra le opere indicate nei due provvedimenti quali riassunti nell’ordinanza impugnata sembra ricavarsi la non perfetta coincidenza tra quelle sulle quali si disponeva il mantenimento del sequestro, emergendo, in particolare, che in forza del secondo provvedimento il vincolo si sarebbe dovuto mantenere su opere diverse da quelle sulle quali non operava il dissequestro disposto con il primo (si vedano, ad es., l’area tra gli edifici A e B, l’ampliamento – emiciclo – dell’edifi E, l’edificio B). La stessa ordinanza impugnata (pag. 5) riconosce che il provvedimento del g.i.p. impugnato aveva «effetto limitativo del dissequestro in precedenza disposto, ma comunque non eseguito».
Ciò premesso, secondo la doglianza proposta dalla società avanti al Tribunale del riesame, trattandosi di un provvedimento che illegittimamente ripristinava (almeno su taluni beni) un sequestro già revocato, lo stesso si sarebbe dovuto intendere quale nuovo decreto di sequestro ed in quest’ottica era stata proposta la richiesta di riesame, muovendosi specifiche doglianze di violazione di legge.
Riqualificando immotivatamente la richiesta di richiesta di riesame in appello cautelare, l’ordinanza impugnata non reca alcuna risposta su tali specifiche doglianze e, conseguentemente, la motivazione resa non è pertinente all’oggetto di quanto devoluto nell’atto d’impugnazione. Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di difetto di motivazione.
Va ancora incidentalmente precisato che, a norma dell’art. 322 cod. proc. pen., la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo può essere avanzata anche dall’avente diritto alla restituzione dei beni, sicché – in disparte la verifica dei motivi proponibili dal terzo, ciò che non costituisce oggetto della questione devoluta a questa Corte – non può dubitarsi della legittimazione dell’odierna ricorrente, che, secondo la stessa ordinanza impugnata, è gestore dello stabilimento balneare sottoposto a sequestro, insistente su area demaniale data in concessione, in relazione a reato urbanistico ascritto a NOME COGNOME, già legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 1° dicembre 2022.