Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38790 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale del riesame di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale del riesame di Siracusa rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa il 20/06/2025.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di motivazione.
La motivazione dell’ordinanza sarebbe ‘errata’ in quanto carente di motivazione in ordine a determinati punti fondamentali. Il Riesame ha richiamato per relationem il provvedimento genetico, senza tuttavia confutare le eccezioni difensive.
Il GIP, a sua volta, si Ł limitato a copiare la richiesta del P.M., apportandovi solo modifiche superficiali.
Evidenzia il ricorrente, nel riportare in corsivo virgolettato le motivazioni dell’ordinanza impugnata, che la circostanza che Barkleys bank abbia chiuso il conto corrente non Ł un dato che porta fermamente ad affermare che le operazioni fossero davvero sospette o comunque illecite.
Il quadro probatorio si riduce a ben vedere ad una serie di operazioni inquadrabili nell’ambito di rapporti di finanziamento, presuntivamente qualificate come funzionali all’evasione in Italia, senza che venga illustrato il percorso logico per pervenire a tale decisione.
Anche sul periculum in mora l’ordinanza non ha motivato adeguatamente, incorrendo nello stesso errore del GIP, limitandosi ad evidenziare che l’esigenza anticipatoria del provvedimento ablativo sussiste quando l’atteggiamento del debitore Ł tale da far desumere
un depauperamento del patrimonio, attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione.
Il COGNOME deduce inoltre vizio di motivazione in relazione alla denunciata violazione del principio di proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto lamenta non la «mancanza» ovvero la «apparenza», bensì un «vizio» di motivazione, tanto da dedurre esclusivamente il vizio di cui all’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen..
Va infatti rammentato che, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali Ł ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis , sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
Il ricorso Ł pertanto inammissibile.
Ad ogni buon conto, anche volendo superare il dato formale del motivo dedotto, il ricorso Ł inammissibile nel merito.
In punto di gravità indiziaria, l’ordinanza impugnata, con motivazione pienamente esistente e non certo apparente, conferma la correttezza dell’operazione deduttiva svolta dal GIP, del cui provvedimento richiama i contenuti, affermando che il giudice ha operato una sua autonoma valutazione, perchØ, oltre a riportare i passi salienti della richiesta del pubblico ministero, ha operato una «interconnessione logica» tra la dimostrazione del fatto che la Blackbird (della quale il RAGIONE_SOCIALE Ł socio unico e amministratore) operasse già nel 2016 quale intermediario del credito e che, nel corso degli anni successivi, abbia continuato a incamerare somme senza contabilizzare alcunchØ, mentre le somme venivano canalizzate sul conto personale dell’indagato e indicate come «prestiti», ciò che avveniva sulla base di esplicita richiesta da parte del COGNOME tramite mail , indicativa della volontà evasiva e atto a contenuto confessiorio.
Tale motivazione, oltre a non essere «apparente», soddisfa i requisiti minimi di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di gravità indiziaria, secondo cui «il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti , presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma Ł tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01), onere cui il Tribunale aretuseo si Ł attenuto.
La doglianza Ł quindi in ogni caso inammissibile.
Del pari, l’ordinanza motiva in relazione al periculum in mora , confermando il provvedimento di sequestro in quanto l’esigenza anticipatoria del provvedimento ablatorio
ricorre nel caso in esame sia per l’entità del profitto dei reati, sia per i comportamenti «smaccatamente fraudolenti» posti in essere dal COGNOME al fine di evadere le imposte, cercando di mascherare la ricezione di proventi della propria attività di intermediazione facendoli apparire dichiaratamente come dei prestiti personali con la finalità di sfuggire alle obbligazioni tributarie, elementi da cui il Tribunale aretuseo deduce la concreta probabilità che l’indagato si possa attivare per sottrarre i cespiti patrimoniali al fine contribuivo cui sono destinati.
Anche in ordine al principio di proporzionalità il provvedimento non solo Ł motivato, ma lo Ł anche in modo irreprensibile, laddove evidenzia che, a fronte di un profitto illecito stimato in euro 1.470.000,00, sono stati sottoposti a sequestro per equivalente un bene immobile del valore di circa 1 milione di euro e due beni mobili, così confermando la sussistenza del requisito della proporzionalità, del resto genericamente contestato dall’indagato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME