Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Solimene NOME nato a Castellammare di Stabia il 23/03/1984
“Til GLYPH – · , GLYPH i GLYPH · III GLYPH · . GLYPH – GLYPH – GLYPH – GLYPH …4.(·1·Jri 111/ 1 /411:kgr . 9{gli avverso l’ordinanza del 30/09/2024 del Tribunale di Salerno
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame, con ordinanza del 30 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale il 10 luglio 2024 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo di euro 275.057,00 nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 2 d.lgs 74 del 2000 per i quali allo stesso COGNOME è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che, in proprio e quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti mdtivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comMa 1, lett. b) e 321 cod. proc. pen. in quanto il vincolo reale sarebbe stato eseguito nei confronti
della RAGIONE_SOCIALE senza che vi fosse una richiesta del pubblico ministero o un provvedimento del giudice per le indagini preliminari. L’indicazione contenuta nel provvedimento emesso dal giudice, nel quale si dispone il sequestro nei confronti della società, infatti, sarebbe alla diversa e autonoma persona giuridica rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e la risposta fornita sul punto dal Tribunale del riesame, per cui il riferimento contenuto nel provvedimento originario è il frutto di un errore materiale, non sarebbe corretta e determinerebbe la nullità dell’ordinanza impugnata.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento ai principi enucleati dalle Sezioni Unite Ellade in ordine alla necessaria sussistenza del periculum in mora e alla presenza di ragioni, costituite dal pericolo di sottrazione dei beni all’eventuale confisca, a fondamento della misura disposta.
In data 19 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Nel primo comune motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. b) e 321 cod. proc. pen. in quanto il vincolo reale sarebbe stato eseguito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE senza che vi fosse una richiesta del pubblico ministero o un provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
La doglianza è infondata.
Come evidenziato a pagina 54 del provvedimento impugnato, infatti, nei capi di imputazione la persona giuridica indicata è la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME è sottoposto a indagini quale amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e l’intera disamina relativa ai gravi indizi di colpevolezza fa riferimento sempre e soltanto alla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, ciò rende evidente che il provvedimento si riferisce a tale società e che il sequestro, conseguentemente, è stato correttamente eseguito,
Nel secondo motivo la comune difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum.
La doglìanza non è consentita.
3.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativ posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 d 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710 – 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv 260314 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 – 01) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizional viene a mancare un elemento essenziale dell’atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 de 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
2.2. Nel caso di specie la motivazione non può ritenersi inesistente ovvero apparente e la censura non è, pertanto, consentita.
Il Tribunale, infatti, seppure in modo “stringato” (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), ha motivato anche in ordine al periculm (cfr. pagine 53 e 54 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione, per quanto sintetica, con il riferimento al pericol rappresentato dalla immediata disponibilità dimostrata dal ricorrente agli autor del reato presupposto e dalla connessione con il contesto che è stato evidenziato dalle indagini, è adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede.
Ciò anche considerato che la difesa, sotto certi profili, sollecita una divers alternativa lettura che non è consentita in questa sede.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre 2024.