Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43552 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43552 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Manoppello il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Manoppello DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Chieti il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/5/2023 emessa dal Tribunale di Pescara visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Pescara, pronunciando in sede di rinvio,
confermava il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dei ricorrenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 8 d.lgs. 74/2000, 646 cod. pen., 2625 2634 cod. civ. e 648-ter cod. pen.
L’ordinanza impugnata veniva emessa dopo che questa Corte, con sentenza n. 2165 del 18/11/2022, dep.2023, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto avverso la prima ordinanza di rigetto pronunciata dal Tribunale del riesanne. La sentenza rescindente confermava il provvedimento impugnato in ordine al fumus, ma accoglieva i motivi formulati in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al rispetto del requisito della proporzionalità. In particolare richiamando i principi affermati dalla sentenza “Ellade” delle Sezioni unite, si sottolineava la necessità di un’adeguata motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, anche nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 321, connma 2, cod.proc.pen., occorrendo un’autonoma motivazione circa la “esigenza anticipatoria” della confisca e, quindi, delle ragioni “per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato”.
Si evidenziava, inoltre, come fosse privo di motivazione anche il sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod.proc.pen., pur avanzando dubbi in ordine all’effettiva qualificazione del sequestro come innpeditivo.
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, dava atto del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, confermando che, in relazione alla confisca disposta ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen., risultava evidente il collegamento tra la società, il cui patrimonio era oggetto di sequestro, e i reati contestati; co riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, venivano richiamati i gravi indizi di colpevolezza, al fine di valorizzare l’esistenza di un pericolo concreto di commissione di condotte di dispersione dei cespiti patrinnoniali sottoposti a vincolo.
Infine, si affermava l’irrilevanza della eccepita prescrizione di alcuni dei reati ipotizzati, trattandosi di questione concernente il fumus, come pure non si riteneva di accogliere la richiesta difensiva volta a sottrarre a sequestro le somme percepite dai ricorrenti nel periodo in cui la società era stata amministrata da un liquidatore giudiziale, essendo anche questo un aspetto afferente al fumus.
Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge sostenendo che il giudice del rinvio, anziché uniformarsi al principio di diritto, aveva sostanzialmente eluso l’esame delle esigenze cautelari, rendendo una motivazione apparente.
2.2. Con il secondo motivo, deducono violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità in relazione all’individuazione del quantum suscettibile
di sequestro, essendosi ritenuto che tale profilo non rientrasse nel giudizio devoluto a seguito dell’annullamento con rinvio.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I motivi di ricorso devono essere esaminati tenendo presente che, in base all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, tuttavia, le lacune motivazionali possono integrare tale vizio nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Al contempo, si afferma che la motivazione “assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende, invece, per “motivazione apparente” quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argonnentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893).
Nel caso di specie, nonostante l’impegno motivazionale profuso dal Tribunale del riesame, le argomentazioni forniscono una giustificazione solo apparente rispetto alle ragioni sottese al sequestro.
I due motivi di ricorso, proponendo questioni sostanzialmente sovrapponibili e possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Al Tribunale del riesame era stata demandata la rivalutazione delle esigenze cautelari, anche in relazione al profilo della proporzionalità.
A fronte di tale ambito di giudizio, l’ordinanza impugnata non ha superato le carenze che erano già state sottolineate con la sentenza rescindente.
In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo alla funzione preventiva del sequestro ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen., si afferma che la società
sarebbe stata lo strumento per la realizzazione degli ipotizzati reati, dal che se ne fa discendere la necessità di sottrare i beni aziendali alla libera disponibilità dei ricorrenti. In particolare, le esigenze cautelari vengono indicate nella necessità di prevenire il rischio che la libera disponibilità dei beni possa comportare la commissione di nuovi atti dispositivi o appropriativi, ovvero generare crediti di imposta fittizi.
Il Tribunale ha esaminato anche l’aspetto relativo alla dismissione di ruoli e cariche sociali funzionali alla commissione di reati della stessa indole di quelli già commessi, tuttavia, si aggiunge che la natura “familiare” della società, di cui è amministratrice di diritto NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, nonché il fatto che a quest’ultimo si imputi la commissione di reati nella veste di amministratore di fatto, rendono irrilevanti le modifiche sopravvenute.
3.2. Orbene, con specifico riferimento alle esigenze preventive, si ritiene che il Tribunale abbia fornito una motivazione solo apparente, essendo stato valorizzando un generico profilo di strumentalità della gestione societaria, impiegando il sequestro per ottenere, indirettamente, una forma di interdizione alla prosecuzione dell’attività, senza che tale esigenza sia stata neppure chiaramente espressa nell’originario decreto impugnato (già nella sentenza rescindente rese da questa Corte, del resto, si evidenziava come «verosimilmente è stato disposto tanto un sequestro ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen., quanto un sequestro ex art. 321, comma 2»).
Il sequestro è stato confermato per un importo rilevante (€1.121.394,56) senza specificare in concreto quale sarebbe la strumentalità dell’apprensione di beni mobili, immobili e liquidità, rispetto ai reati contestati, non potendosi genericamente affermare che la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario, nonché ad evitare la reiterazione di reati tributari.
Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di appropriazioni, sarebbe stato quanto meno necessario distinguere a seconda della tipologia dei beni, verificando altresì se le modalità e l’ammontare delle appropriazioni contestate giustificassero o meno un sequestro per il valore sopra indicato.
In ordine all’esigenza di prevenire il rischio di reiterazione dei reati tributari invece, non si è specificato in che misura la disponibilità patrimoniale costituisca un presupposto per la commissione di tali fattispecie.
Come recentemente ribadito da questa Sezione, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell’utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto
alla operatività lecita della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez.6, n.13166 del 20/3/2022, COGNOME, Rv.283139).
Nel caso di specie, invece, non vi è alcun raffronto tra l’effettiva strumentalità del patrimonio e la commissione dei reati, nè si è valutato se le condotte illecite abbiano o meno assunto una portata “assorbente” rispetto allo svolgimento lecito dell’attività societaria.
La generica affermazione secondo cui il «pericolo risiede nella possibilità per gli indagati di porre in essere nuovi atti dispositivi ed appropriativi nonché generare nuovi crediti di imposta fittizi» descrive un rischio astratto, ma non circoscrive tale periculum in relazione alla concreta situazione in esame.
La motivazione resa dal Tribunale in ordine al sequestro impeditivo tenta di riempire di contenuto un provvedimento che, invero, ab origine non contiene una esatta distinzione tra sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, tant’è che tale carenza era già sottolineata negativamente nella sentenza rescindente. Nel tentativo di dar corpo ad esigenze cautelari – evidentemente non correttamente individuate a monte – il Tribunale individua una strumentalità tra i beni societari ed i reati contestati, ma nel far ciò non valuta né il profilo della proporzionalità, n quello dell’adeguatezza.
Non è sufficiente, infatti, ritenere che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed il generico rischio di reiterazione legittimino il sequestro indiscriminato di beni fino a concorrenza di un determinato valore.
Il fatto stesso che l’oggetto del sequestro impeditivo sia individuato con riguardo ad un valore complessivo, infatti, denota l’assoluta evanescenza del rapporto pertinenziale che, invece, deve necessariamente individuarsi tra la libera disponibilità di determinati beni ed il rischio – effettivo e concreto – che ciò poss determinare la reiterazione dei reati.
3.3. In conclusione, il Tribunale del riesame ha omesso proprio quella verifica che gli era stata demandata nella sentenza rescindente, non avendo individuato, in concreto e non sulla base di mere formule di stile, l’esistenza di un pericolo nella perdurante disponibilità dei beni in capo alla società, disponendo il sequestro pari ad un valore complessivo, senza neppure indicare le ragioni della sua determinazione, in tal modo incorrendo nuovamente in quella violazione del principio di proporzionalità che era stato già stigmatizzato nella sentenza rescindente.
Quanto detto comporta che il Tribunale, nel rivalutare la questione, dovrà specificare – in relazione ai peculiari presupposti del sequestro impeditivo – quali sono le esigenze cautelari e, quindi, individuare il rischio concreto di reiterazione
di illeciti, motivando sulle ragioni per cui il sequestro viene disposto con riguardo ad un determinato valore piuttosto che in relazione a determinate categorie di beni, dovendo il giudice cautelare motivare sull’impossibilità di limitare l’oggetto del sequestro in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario dell misura reale (Sez.5, n.17586 del 22/03/2021, COGNOME, Rv. 281104).
Diversa questione si pone in relazione al sequestro finalizzato alla confisca, avente ad oggetto il profitto derivante dai reati contestati e coinvolgente anche i patrimoni personali dei ricorrenti.
Rispetto al sequestro ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., la sentenza rescindente aveva specificato la necessità di uniformarsi al principio affermato da Sez.U. “Ellade”, nonché di valutare il profilo della proporzionalità.
Con riguardo ad entrambi i profili il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione meramente apparente, basata su presupposti indinnostrati ed avulsi dal giudizio demandato in sede di rinvio.
In primo luogo, si rileva che il mero richiamo ai profili concernenti il fumus e, quindi, alla presumibile commissione di reati suscettibili di reiterazione, non comporta di per sé la dimostrazione del rischio di dispersione dei patrimoni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca, occorrendo un qui4d pluris desumibile, quanto meno, da un vaglio in ordine alla complessiva capacità patrimoniale del soggetto colpito dalla misura.
È di tutta evidenza che il rischio di dispersione e il conseguente pericolo di riduzione della garanzia patrimoniale presuppone l’individuazione non solo del quantum confiscabile, ma anche della verifica del patrimonio complessivo del titolare dei beni sequestrati, al fine di verificare se vi sia o meno una già accertata incapienza (patrimonio insufficiente già al momento del sequestro), ovvero un rischio di futura dispersione.
A tal riguardo, questa Corte ha recentemente precisato come sia illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Sez.3, n. 31025 del 6/04/2023, Benzoni, Rv. 285042).
Nel caso di specie, nulla viene detto in ordine al patrimonio dei soggetti destinatati del sequestro che, per ipotesi, potrebbero essere ampiamente superiori e capienti rispetti all’importo del profitto suscettibile di futura confisca.
È pur vero che il Tribunale del riesame non ha poteri di accertamento in fatto, ma ciò comporta unicamente che – ove l’accertamento dei presupposti funzionali alla valutazione del periculum non sia stato compiuto in fase di indagini – il Tribunale del riesame non potrà che limitarsi a dar atto della lacuna, non potendovi altrimenti sopperire.
4.1. Ancor più evidente è, infine, la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all’omessa valutazione del requisito della proporzionalità, rispetto alla quale si è ritenuto che la questione dovesse essere demandata alla fase esecutiva (vedi p.8).
Invero, il principio di proporzionalità non attiene al diverso profilo della corrispondenza dei beni suscettibili di sequestro rispetto all’entità del profitto, bensì attiene alla quantificazione dell’importo suscettibile di ablazione e, per la sua determinazione, è imprescindibile stabilire l’effettiva entità del vantaggio economico conseguito dal reato.
È emblematico, al riguardo, come la sentenza rescindente avesse stigmatizzato la mancanza di «ogni motivazione, tanto nei decreti di sequestro che nell’ordinanza del riesame (che ha ritenuto non necessario “spendere parole per ritenere che le somme sequestrate siano il vantaggio conseguito dalle operazioni illecite sopra menzionate”), con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità».
Il Tribunale, al fine di superare tale profilo di criticità, avrebbe dovuto in primo luogo stabilire l’entità del profitto confiscabile al netto dell’eventuale sussistenza di elementi atti a ridurne l’importo.
A tal riguardo, infatti, non è condivisibile la ritenuta irrilevanza della dedotta prescrizione di alcuni dei reati contestati, così come dei pagamenti effettuati dal liquidatore giudiziale (di cui deve presumersi la liceità). Tali aspetti diversamente da quanto indicato nell’ordinanza impugnata – non attengono esclusivamente al fumus, ma rilevano anche ai fini dell’individuazione del profitto confiscabile e, quindi, del requisito della proporzionalità con il disposto sequestro.
4.2. Per quanto concerne, invece, la doglianza difensiva relativa all’individuazione del valore delle quote della società destinataria del sequestro, è corretta la soluzione adottata dal Tribunale, atteso che la corrispondenza tra valore dei beni sequestrati ed oggetto del provvedimento ablativo è questione attinente alla fase esecutiva, per le ragioni sopra esposte,
4.3. Infine, per quanto attiene alla prospettazione di forme alternative per garantire le esigenze cautelari, la motivazione resa dal Tribunale è immune da censure, avendo offerto risposta adeguata alle ragioni per cui, allo stato, non vi siano strumenti diversi e meno afflittivi del sequestro preventivo.
La valutazione demandata al Tribunale del riesame, peraltro, riguarda la legittimità del sequestro, salvo restando che la rimodulazione del vincolo, eventualmente mediante prestazione di garanzie di altra natura, è aspetto che attiene alla fase della gestione del sequestro, con la conseguenza che solo una volta divenuta definitiva la misura cautelare si potrà fondatamente valutare l’adozione di misure alternative e meno afflittive.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il Tribunale del riesame si atterrà ai principi sopra indicati nella valutazione del periculum nonché dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara competente ai sensi dell’art. 324, co.5, c.p.p.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore