Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Cercola il DATA_NASCITA; IL FU -?,,INDIRIZZO, A ntn k.L avverso l’ordinanza in data 16/2/2024 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse in data 6/6/2024 dal Procuratore generale, persona del sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 16/2/2024 depositata il successivo 4/3/2024, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-b proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME e quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, avver provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preven adottato il 28/12/2023 dal GIP del Tribunale di Noia, ai sensi degli artt. 4 504/95 e 301 d.P.R. 43/73, sugli automezzi, appartenenti o appartenuti, seco l’ipotesi difensiva, alla predetta società di seguito analiticamente i motrice/cisterna tg. TARGA_VEICOLO e rimorchio tg. TARGA_VEICOLO; motrice tg. TARGA_VEICOLO e semirimorchio tg. TARGA_VEICOLO; motrice tg. TARGA_VEICOLO e semirimorchio tg. TARGA_VEICOLO. Il sequestro era stato disposto sull’assunto che i mezzi fossero stati utilizza
trasporto di gasolio di contrabbando nell’ambito del procedimento iscritto a carico, fra gli altri, di COGNOME NOME (amministratore) della RAGIONE_SOCIALE e d COGNOME NOME (autista della predetta S.r.l.) per plurime violazioni dell’art comma 1, in relazione all’art. 40 comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per aver trasportato in diverse occasioni, avvalendosi degli automezzi della RAGIONE_SOCIALE, gasolio di provenienza illecita. GLYPH
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Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOMEtrin NOME e quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, che ha denunciato “violazione di legge dell’art. 125 comma 3 in relazione all’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. 504/95 e 301 d.P.R. 43/73 sulla mancata o apparente motivazione sulle doglianze” proposte con l’atto di appello.
Ha, quindi dedotto che:
i mezzi non erano stati mai oggetto di verifiche da parte dell’autorità giudiziar per cui non poteva trovare applicazione la previsione dell’art. 301 comma 2 d.P.R. 43/1974;
contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai “usato i propri mezzi per la RAGIONE_SOCIALE“, siccome dimostrato dalla certificazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che è stata allegata al ricorso;
l’ordinanza di misura cautelare personale e reale impositiva del vincolo sui beni era stata adottata il 20/10/2023, ossia tre mesi dopo l’acquisizione dei veicoli da parte della RAGIONE_SOCIALE e cinque mesi dopo l’inizio della verifica;
la RAGIONE_SOCIALE, poco prima della notifica dell’ordinanza di sequestro, aveva venduto quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri per cui non era verosimile che “il genero vendesse alla suocera mezzi di trasporto in ordine ai quali erano state rilevate criticità”.
Ha, quindi, lamentato che il Tribunale non si era confrontato con i motivi di appello e, anzi, aveva stravolto l’ordinanza del GIP avendo escluso la sussistenza della buona fede della RAGIONE_SOCIALE riferendo l’analisi al momento dell’acquisizione dei veicoli da parte della predetta società anziché, come aveva fatto il GIP, prendere in considerazione l’epoca di commissione dei reati al fine di accertare la sussistenza del difetto di vigilanza contemplato dall’art. 301 comma 3 del d.P.R. 43/1973.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” che “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589, d 10/1/2013, COGNOME, Rv. 254893-01; Sez. U., n. 25932 del 29.5.2008, COGNOME, Rv. 239692).
2. Il provvedimento impugnato, facendo propri gli argomenti esposti nell’ordinanza del GIP, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione rilevando che i mezzi trasporto erano stati utilizzati per commettere i reati di cui all’art. 40 del 504/1995 quando erano ancora di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e che vi erano molteplici e significativi indizi -analiticamente indicati dal Tribunale consentivano di desumere che ” le cessioni erano state concordate fine di evitare l’adozione di provvedimenti ablatorì” per cui non poteva riten l’appellante quale terzo in buona fede.
Il provvedimento, quindi, giustifica il rigetto della richiesta di restituzio motivazione che richiama gli elementi probatori acquisiti coordinandoli in manier logica in modo da avvalorare l’opzione ricostruttiva dal ricorrente contestata.
A fronte di tale motivazione, del tutto idonea a spiegare il ragionamento c aveva determinato il mantenimento del vincolo sui beni, il ricorso, con il pr degli argomenti proposti, denuncia il vizio di mancanza di motivazione ma non precisa quali sarebbero le doglíanze formulate con l’appello cui il Tribunale aveva dato risposta e perché tali censure fossero dotate di una potenziale capa dimostrativa tale da stravolgere la tenuta logica dell’apparato motivazion contestato. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui mo si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente esse, senza indicarne il contenuto, al fine dì consentire l’autonoma individuaz delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sinda legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ( ex mult 3, n. 35964 del 4/11/2014, (dep. 4/9/2015 ), B., Rv. 264879 – 01; Sez. ordinanza n. 18265 del 24/4/2024, NOME).
Venendo alle ulteriori censure difensive, il provvedimento impugnato fa proprie le conclusioni cui il GIP era pervenuto dopo averle valutate alla luce dei motiv appello. E, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche il aveva ritenuto che non fosse stata data la “prova rigorosa della buona f nell’acquisto dei veicoli”, rimarcando come la cessione era avvenu “successivamente all’inizio delle indagini oggetto del procedimento penale esame”. Non vi è stato, pertanto, alcun “stravolgimento” da parte del Tribuna del riesame del provvedimento di rigetto del 28/12/2023.
5. Il sequestro, inoltre, risulta disposto ai sensi del combinato disposto del 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e 301 d.P.R. 43/74 su veicoli che il Tribuna
assume essere stati utilizzati per commettere i reati per cui si procede “in periodo nel quale essi erano di proprietà della RAGIONE_SOCIALE“, affermazione che il ricorrente non contesta.
La valutazione della mala fede dell’appellante, inoltre, nella ricostruzione d Tribunale, non poteva che essere riferita al momento dell’acquisto dei veicoli, i quanto volta a dimostrare la conoscenza, da parte di COGNOME, della situazione di fatto che avrebbe potuto determinare il sequestro dei beni e la volontà dell medesima di evitare che i mezzi potessero essere confiscati, e non già al momento dell’utilizzazione ai fini della commissione dei reati, risultando in quell’epoca proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza, infine, valorizza, come aveva già fatto il GIP, í rapporti intercorsi la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e fra questa e la RAGIONE_SOCIALE inserendoli in uno scenario indiziario in cui l’emissione di fatture da parte del prìma in favore della seconda per RAGIONE_SOCIALE effettuati nell’interesse della te società assume un rilievo privo del requisito della decisività.
Anche l’argomento fondato sulla certificazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME è manifestamente infondato.
L’ultimo argomento, prospettante la “vendita di quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri” da parte della RAGIONE_SOCIALE “poco prima” della notifica dell’ordinanza di sequestro, risulta, infine, del tutto generico, in qu privo delle informazioni necessarie a individuare le operazioni commerciali cui si riferisce, e, comunque, manifestamente inidoneo a giustificare l’annullamento richiesto, non specificando in base a quale regola di esperienza la circostanza invalidi il processo inferenziale volto a configurare il trasferimento alla RAGIONE_SOCIALE dei mezzi cui la RAGIONE_SOCIALE era ancora proprietaria come l’espediente cui l’amministratore della società oggetto degli accertamenti della Guardia di Finanza era ricorso per sottrarre al sequestro beni che ì mesi dì indagine rendevano sempre più probabile e imminente.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determínarpin euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
COGNOME, così deciso il 25/6/2024