Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Europeo Delegato, sede di Palermo, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Tortorici il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del Tribunale di Enna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Enna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha annullato il sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna I’l dicembre 2023, avente ad oggetto il denaro o i beni di proprietà dell’indagata fino alla concorrenza dell’importo di euro 404.909,10; ciò, in relazione alla contestazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod.pen., contestato all’interessat nella qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE” attraverso quale aveva ottenuto contributi comunitari per le campagne agricole 2016-2021.
Ricorre per cassazione il Procuratore europeo della sede di Palermo, deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato pur riconoscendo che l’indagata aveva ottenuto i contributi in relazione a terreni rispetto ai quali non aveva alcun titolo valido a dimostrarne il legitti possesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tant sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez. U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n.25932 del 2008, NOME).
2. Nel caso in esame, attraverso una puntuale disamina della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame – e, dunque, sconosciuta al primo giudice che aveva emesso il provvedimento di sequestro – il Tribunale, con congrua motivazione, ha sottolineato che, pur risultando l’assenza di titoli validi in ordi al possesso di alcuni terreni in capo all’indagata, doveva ritenersi che costei fosse in buona fede, avendo rilevato, dal marito deceduto, una estesa azienda agricola di circa duecento ettari, predisponendo corrette domande di contributo per la quasi totalità dei terreni, a prescindere dai cinque ettari relativi a fondi non suoi ma c si trovavano nel suo possesso da tempo immemore e riguardo ai quali era stato affermato, anche da testimoni, l’esistenza di un trasferimento al coniuge deceduto che seppure giuridicamente non efficace nella forma, aveva comportato la coltivazione di tali fondi da parte degli interessati.
Si è, pertanto, in presenza non di una motivazione apparente ma di una precisa e ragionata scelta decisionale basata su specifici elementi di fatto, rispetto alla qual le argomentazioni della parte pubblica ricorrente si risolvono, anche letteralmente, nel mettere in luce presunti vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e) c proc. pen. che non possono essere dedotti in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente