Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20898 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 493/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 20/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 37241/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a NOCERA INFERIORE il 22/07/1978
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di Salerno
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che si è riportata ai motivi insistendo per lÕaccoglimento del ricorso della propria assistita
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 17 ottobre 2024 del Tribunale di Salerno che, accogliendo lÕappello del Pubblico ministero, ha ripristinato il sequestro preventivo delle opere da lei realizzate in Praiano in ritenuta violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c), 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza e/o lÕerronea applicazione dellÕart. 322bis cod. proc. pen. in conseguenza della violazione del principio devolutivo affermato dallÕart. 310 cod. proc. pen., avendo il Tribunale dellÕappello cautelare emesso lÕordinanza impugnata in base ad un reato, gli artt. 13 e 30, comma 1, legge n, 394 del 1991, non contestato nel decreto di sequestro del 19 marzo 2024, e nemmeno nellÕavviso di conclusione delle indagini preliminari
emesso ai sensi dellÕart. 415bis cod. proc. pen. LÕart. 310 cod. proc. pen., afferma, non richiama lÕart. 309, comma 9, sicchŽ non è consentito al tribunale dellÕappello cautelare riformare o confermare il provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli devoluti in sede di impugnazione.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dellÕart. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione allÕomesso esame di punti decisivi in ordine allÕaccertamento dei presupposti dei cui allÕart. 321 cod. proc. pen., per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilitˆ del sequestro a seguito dellÕavvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Il sequestro preventivo, afferma, è stato applicato ad unÕopera che non esiste più a seguito della sua eliminazione. Il Tribunale neglige che il ripristino è stato effettuato in conformitˆ alle prescrizioni imposte dallÕUTC del Comune di Praiano e dal Giudice per le indagini preliminari, come attestato dai Carabinieri e dal Responsabile del Settore Urbanistico-Edilizia Privata del Comune nonchŽ dalla comunicazione di fine lavori e relativo collaudo con allegata documentazione fotografica. Inoltre, prosegue, il Tribunale non ha considerato che il locale tecnico è interrato e non fuori terra o in appoggio o in aderenza al preesistente immobile; in particolare, si tratta di un locale posto al di sotto del preesistente immobile e destinato ad ospitare gli impianti tecnologici (boiler e caldaia). LÕomesso esame di tale ulteriore punto decisivo inficia la decisione per assenza di motivazione.
1.3. Con il terzo motivo, che richiama gli argomenti del secondo, deduce, sotto altro profilo, la violazione dellÕart. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione allÕomesso esame di punti decisivi in ordine allÕaccertamento dei presupposti dei cui allÕart. 321 cod. proc. pen. e della permanenza del periculum in mora ai fini del sequestro a seguito del ripristino dello status quo ante.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Dalla lettura dellÕordinanza impugnata risulta che:
3.1.nellÕambito del procedimento penale, iscritto a carico della ricorrente (quale committente) e dellÕesecutore materiale delle opere edili per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R.n. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, in relazione agli artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), 110, 734 cod. pen. (capo 3), 110 cod. pen., 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 110 cod. pen., 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6), 110 cod. pen., 13 comma 1, e 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ritenuta la
sussistenza indiziaria dei reati, con esclusione del solo reato di cui allÕart. 734 cod. pen., con decreto del 18 marzo 2024 aveva ordinato il sequestro preventivo delle opere oggetto di abusiva realizzazione siccome eseguite in zona sismica, sottoposta a vincolo paesaggistico e in area compresa nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari, in assenza del permesso di costruire, dellÕautorizzazione dellÕautoritˆ preposta al vincolo paesaggistico, in assenza di progetto esecutivo, senza la direzione di un tecnico abilitato (trattandosi di opere in conglomerato cementizio), senza averne fatto denunzia al competente sportello unico, senza lÕautorizzazione dellÕautoritˆ preposta alla tutela del vincolo sismico, senza attenersi ai criteri tecnico-descrittivi previsti per le zone sismiche, in assenza del preventivo nulla-osta dellÕEnte-Parco, trattandosi, in altre parole, di opera totalmente abusiva sotto ogni profilo;
3.2.in particolare, si contesta la realizzazione, ex novo, di un locale tecnico cui si accede mediante una porta larga mt. 1,10 e alta mt. 1,85, esteso 14 metri quadrati e alto 2,10 metri, al cui interno erano presenti dei muri di contenimento per effetto dello sbancamento del terrapieno di contenimento del terrazzo antistante; in buona sostanza – afferma il Tribunale – Ç è stato creato, attraverso lo sbancamento, un sottopiano fuori terra, adibito a vuoto tecnico, e accessibile attraverso una porta, con conseguente modifica del prospetto e della sagoma (É) allÕinterno del sottopiano, accessibile dallÕesterno, sono stati creati degli spazi interni con realizzazione di muri in cemento armatoÈ ;
3.3.con istanza del 5 aprile 2024 la ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo previo ripristino dello status quo ;
3.4.con provvedimento del 17 settembre 2024 il Giudice, preso atto della riduzione in pristino delle opere non sanabili, aveva revocato il sequestro per sopravvenuta mancanza del periculum in mora ;
3.5.avverso la revoca il Pubblico ministero aveva interposto appello osservando, in estrema sintesi, che in realtˆ il manufatto non era stato fisicamente eliminato e che lo scopo perseguito con la sua realizzazione a fianco di una unitˆ preesistente era quello di frazionare lÕunico immobile in due distinte unitˆ immobiliari, autonome dal punto di vista abitativo; non si trattava della sola rimozione degli impianti o della chiusura della porta di accesso al manufatto perchŽ ci˜ non comporta la sottrazione dellÕimmobile abusivo al proprietario e ai suoi possibili utilizzi illeciti essendo necessario, quando non ne sia possibile la demolizione, la tombatura o il cd. riempimento;
3.6.il Tribunale ha condiviso le considerazioni del Pubblico ministero osservando che la realizzazione in corrispondenza del vano porta di una parete di tompagnatura in pietrame calcareo non pu˜ ritenersi idonea a ripristinare lo status quo ante; il particolare, non è stato posto rimedio allo sbancamento, alla realizzazione del piano fuori terra con creazione di spazi interni, alla realizzazione
di detti spazi interni con costruzione di muri in cemento armato: Çn sostanza, tutti gli elementi abusivamente realizzati e che hanno determinato una allarmante alterazione del territorio sotto plurimi aspetti, ovvero sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e sismico, oltre che concretizzando un pericolo per la staticitˆ della struttura, non sono stati rimossi (É) lÕinaccessibilitˆ, neanche in via definitiva, al vuoto tecnico creato ex novo non pu˜ ritenersi essa stessa ripristino dello status quo ante e tanto perchŽ (É) lÕopera, come abusivamente realizzata, continua e persistere con dannosi effetti, ancora in essere, incidenti sul territorio, anche dal punto paesaggistico, ovvero sulla sagoma e sul prospetto della struttura, cui si accompagna una notevole rilevanza dellÕopera, sempre attuale, sulla staticitˆ dellÕintera struttura cui accede e sotto il profilo sismico (É) allÕattualitˆ lÕopera abusiva è stata resa solo inaccessibile con modalitˆ di facile rimozione (É) Per il resto il piano fuori terra realizzato per effetto dello sbancamento, allÕindomani del ripristino, persiste sul territorio di interesse, con la conseguenza che lÕabuso non è stato eliminato nella sua portata dannosa per il territorio costieroÈ .
4.Tanto premesso, ricorda il Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4.1.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, Çin tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di leggeÓ per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicitˆ manifesta, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codiceÈ (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01; Sez. 3, n. 9709 del 10/10/2023, dep. 2024, Universitˆ degli Studi Niccol˜ Cusano Telematica Roma, non mass. sul punto).
4.2. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01).
4.3. , invece è solo quella che Çnon risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicitˆ del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in
relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle partiÈ (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dellÕ8/11/2005, Rv. 23327001; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiaritˆ del caso concreto).
4.4.Anche per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione , censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 – 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
4.5.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso lÕelemento indiziario dirimente di cui eccepisce lÕomesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dellÕudienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non pu˜ essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitˆ di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui ÇpoichŽ il c.d.”effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (Òfumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in moraÓ) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare lÕomessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque lÕonere di provare nella
loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)È).
5.Il primo motivo è manifestamente infondato in fatto prima ancora che in diritto.
5.1.In alcuna parte del provvedimento impugnato il Tribunale ha fatto leva, ai fini del decidere, su argomenti non devoluti dal pubblico ministero, men che meno sulla circostanza, tuttÕaltro che decisiva, che lÕimmobile si trovi allÕinterno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari. Che il Tribunale dia conto dei capi di imputazione provvisoriamente rubricati con lÕaggiunta di un reato non contestato in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari è circostanza ininfluente (e, come detto, non decisiva) non avendo il Tribunale aggiunto alcunchŽ alle questioni devolute con lÕappello e non avendo deciso per il sol fatto che lÕimmobile si trova in zona Parco. ChŽ, anzi, dallÕesame dellÕatto di appello il reato di cui allÕart. 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, risulta effettivamente ed espressamente contestato al capo 7, non potendosi fare carico al Tribunale delle scelte successivamente adottate dal Pubblico ministero in sede di esercizio dellÕazione penale.
6.Sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge il secondo ed il terzo motivo.
6.1.LÕinesistenza delle opere abusive costituisce postulato difensivo che mal si concilia (nŽ si confronta) con quanto molto chiaramente sostenuto dal Tribunale in ordine alla fisica persistenza del manufatto. Le contrarie affermazioni difensive scontano i limiti della cognizione della Corte di cassazione in sede di scrutinio delle misure cautelari reali per come sopra ampiamente illustrate che non tollerano deduzioni finalizzate al malgoverno degli elementi di prova e dunque a dedurre, nei fatti, un vizio di motivazione. LÕaffermata eliminazione delle opere votate alla fruizione dellÕimmobile a fini residenziali non toglie sostanza allÕargomento accusatorio della piena sussistenza di un bene urbanisticamente illegittimo nella sua fisica consistenza prima ancora della sua utilizzazione la cui restituzione rende oltremodo attuale e concreto il pericolo di interventi volti al suo futuro utilizzo.
6.2.La ricorrente non coglie la ratio decidendi pretendendo di attribuire rilevanza decisiva a fatti valutati e ritenuti irrilevanti dal giudice dellÕappello cautelare a prescindere dalla circostanza che si tratti di locale fuori terra o meno, rilevando la sola circostanza del possibile riutilizzo abusivo dellÕimmobile una volta restituito alla proprietaria nella sua piena e incondizionata disponibilitˆ.
6.3.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo che fonda il suo argomentare sullÕattuale inesistenza dellÕopera a seguito degli interventi di ripristino che, come
detto, il tribunale ha ritenuto tali da non comportare il venir meno dellÕopera nella sua fisicitˆ.
7.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 20/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME