Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11907 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEGRANARO il 25/11/1981
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a denaro contante, carte di pagamento e carta di credito (COGNOME Battista era indagato per i reati di cui agli artt.416 commi 1 e 2, 512bis 648bis , 648ter .1 cod. pen., 3, 5, 8, 10. 10ter D.Lgs. n. 74/2000).
Avverso l ‘ ordinanza in parola ricorre per Cassazione il difensore d ell’indagat o, eccependo la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari in grado di legittimare il sequestro, diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca; premette che nel l’istanza di riesame si erano rilevati l’assenza di attualità del pericolo di dispersione delle risorse e l’omessa
valutazione sulla capienza del patrimonio del soggetto ai fini della legittimità del sequestro; su entrambi i punti il Tribunale aveva omesso la motivazione; rileva che le condotte di presunto riciclaggio di denaro risalivano al dicembre 2023, ossia a quasi un anno di distanza rispetto alla data del provvedimento di sequestro e che non sussistevano elementi in grado di giustificare l’attualità e la sussistenza del pericolo di dispersione delle risorse, a fronte di condotte eventualmente poste in essere dall ‘indagato in un periodo oggettivamente distante nel tempo rispetto all’esecuzione della misura; sui beni oggetto di apprensione non vi erano elementi in grado di far ritenere che proprio quei beni fossero oggetto di possibile dispersione.
Il difensore osserva che nel provvedimento di sequestro era assente la valutazione della capacità reddituale-patrimoniale del soggetto destinatario del sequestro rispetto alla futura impossibilità di procedere a confisca; nell’istanza di riesame della misura era stata richiamata una recente pronuncia di questa Corte che aveva annullato un’ordinanza del Tribunale di Macerata sul medesimo vizio devoluto dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti rilevare che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129)
Ciò premesso, è vero che le ordinanze in tema di sequestro preventivo devono contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare – nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo
rispetto alla definizione del giudizio, ma non si può ritenere sussistente la violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato nelle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata il pericolo di dispersione del denaro e dei beni , violazione peraltro neppure espressamente denunciata, deducendosi in ricorso solo il vizio di motivazione, estraneo alle censure proponibili in questa sede, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025