Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51446 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 7 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto del 3 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, pari a complessivi 9.509.163,01, RAGIONE_SOCIALE somme nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata – per quanto di interesse – alla confisca per equivalente dei beni dell’indagato NOME COGNOME fino alla concorrenza dell’entità del profitto.
1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati tributari, che sarebbero stati commessi nelle annualità di imposta dal 2013 al 2015 e 2018, ex artt. 2 (capi D ed E, con profitto determiNOME rispettivamente in C 1.137.680,31 ed C 2.073.511,42), 3 (capo F, con profitto determiNOME in C 3.251.010,00) e 10quater (capo F, con profitto determiNOME in C 2.888.178,54) d.lgs. n. 74 del 2000 per i quali NOME COGNOME è indagato, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
Non è, invece, stato disposto il sequestro preventivo per i reati di cui ai capi A e B (ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), per i quali il Giudice per le indagin preliminari ha ritenuto ricorresse il bis in idem.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, in proprio.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver il Tribunale ritenu erroneamente sussistente il fumus del reato di cui al capo F.
Richiamando il principio enunciato da Sez. 3, n. 35719 del 23/09/2020, Oliva, Rv. 280429-01, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto ammissibile il concorso tra i reati ex artt. 3 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e, affermandone la natura diversa del profitto, avrebbe disposto il sequestro in relazione ad entrambi i delitti.
Tale principio non sarebbe, tuttavia, applicabile al caso in esame, nel quale verrebbe in rilievo una dichiarazione a fini IVA e non RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 324, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nell’ordinanza impugnata mancherebbe del tutto la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria, non fosse necessario motivare in relazione a tale esigenza cautelare, violando il principio di diritto reso da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01.
Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente omesso di dichiarare la nullità del decreto di sequestro ed avrebbe erroneamente integrato la motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora: sul punto la motivazione sarebbe apparente.
Con la requisitoria depositata in data 19 ottobre 2023, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente.
1.1. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545-01; nonché, da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098-01).
Ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale interesse ad impugnare, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro e, altresì, indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazio intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablati (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241-01).
1.2. Nel caso in esame, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in proprio, come risulta dal testo del ricorso e dalla nomina del difensore allegata al ricorso, e non quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE: egli, pertanto, avrebbe diritto alla restituzione dei soli beni di sua proprietà ove sottoposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Però, nel ricorso, da un lato, non si dà conto dell’avvenuta esecuzione del decreto di sequestro preventivo per equivalente, dall’altro, gli argomenti riguardano esclusivamente la posizione della RAGIONE_SOCIALE
Non si allega se sia stato eseguito – e nel caso in che misura – il sequestro in via diretta nei confronti dell’ente, né se, a fronte dell’incapienza del patrimonio sociale, siano stati effettivamente sottoposti a vincolo i beni personali del
ricorrente. In ogni caso, quand’anche fossero stati sequestrati beni del ricorrente, non si allega, né si prova che il vincolo sia intervenuto anche per il reato di cui al capo F, l’unico di cui si contesta il fumus.
1.3. Dall’analisi del terzo motivo di ricorso, inoltre, emerge che il ricorrente, pur agendo in proprio, avanzi unicamente censure concernenti la RAGIONE_SOCIALE poiché fa questione della solidità finanziaria dell’ente, con riferimenti ai bilanci al patrimonio societario (pagg. 12-13); argomenta in merito ad una pretesa ammissione dell’ente alla definizione agevolata dei carichi tributari, c.d. “Rottamazione-quater” (pag. 12); fa soltanto riferimento alla somma di € 9.509.163,01, oggetto di sequestro preventivo in via diretta nei confronti della società (pag. 12).
Da ultimo, il ricorrente, al fine di contestare la sussistenza del periculum in mora, afferma che «la società, grazie ai flussi di cassa evidenziati in bilancio, al proprio consistente patrimonio netto (17 milioni di euro) ed alla dilazione accordata dallo Stato a mezzo della c.d. “rottamazione-quater”, sarebbe stata assolutamente in grado di far fronte al pagamento dell’integrale somma di denaro indicata nel provvedimento impugNOME» (pag. 13). In assenza di ulteriori allegazioni da parte del ricorrente, ciò esclude in radice la necessità di eseguire il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente, il quale, per sua stessa ammissione, non ha, dunque, alcun interesse concreto e attuale all’impugnazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen., si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 07/11/2023.