Sequestro preventivo: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 47340 del 2023, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso avverso i provvedimenti che negano un sequestro preventivo. Il caso analizzato riguarda la richiesta, avanzata da un Pubblico Ministero, di sequestrare beni per un valore superiore ai 4 milioni di euro a un soggetto già condannato per reati gravissimi, tra cui associazione di tipo mafioso. La decisione della Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso mette in luce i rigorosi requisiti richiesti per contestare le decisioni in materia cautelare reale.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Como nei confronti di un individuo per associazione mafiosa, bancarotta fraudolenta e trasferimento fraudolento di valori. In seguito alla condanna, il Pubblico Ministero aveva richiesto l’applicazione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale, per un valore di oltre 4 milioni di euro, corrispondente alla sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni nella disponibilità dell’imputato. Sia il Tribunale in prima istanza, sia il Tribunale della Libertà in sede di appello, avevano rigettato la richiesta. La ragione principale del diniego era la ritenuta assenza del periculum in mora, ovvero del concreto pericolo che i beni potessero essere dispersi nel tempo necessario ad arrivare a una confisca definitiva. Il Pubblico Ministero, non condividendo tale valutazione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la motivazione dei giudici fosse mancante o meramente apparente.
Il ricorso e i limiti del sindacato sul sequestro preventivo
Nel suo ricorso, il Pubblico Ministero ha evidenziato come l’imputato avesse sistematicamente utilizzato prestanomi e intestazioni fittizie per occultare le proprie disponibilità finanziarie e immobiliari. Questi elementi, uniti alle dichiarazioni di un collaboratore, avrebbero dovuto, secondo l’accusa, dimostrare ampiamente la sussistenza del periculum.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ricordato un principio fondamentale che governa i ricorsi in materia di misure cautelari reali: il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 325 del codice di procedura penale, è limitato alla sola ‘violazione di legge’. In questa nozione rientrano non solo gli errori di interpretazione o applicazione delle norme, ma anche i vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente o ‘apparente’. Una motivazione è considerata apparente quando, pur esistendo, è talmente generica, illogica o contraddittoria da non permettere di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Le motivazioni della Suprema Corte
Applicando questi principi al caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che la motivazione del Tribunale non poteva essere considerata apparente. I giudici di merito avevano chiarito che la sola condanna, per quanto grave, non poteva costituire l’unico fondamento per l’imposizione del vincolo reale. Il ricorso del Pubblico Ministero, secondo la Cassazione, si era limitato a riproporre elementi di prova (come l’uso di prestanomi) che erano già stati posti a fondamento della sentenza di condanna, senza però attaccare specificamente la logicità del ragionamento del Tribunale della Libertà sulla carenza del periculum.
In altre parole, il ricorso non ha dimostrato un vizio di legittimità dell’ordinanza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Essendo la motivazione presente e non manifestamente illogica, la Corte ha concluso che non vi erano i presupposti per annullare la decisione.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un punto cruciale per chi opera nel diritto penale: per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento di diniego di sequestro preventivo, non è sufficiente ribadire la gravità dei reati o la consistenza delle prove di colpevolezza. È indispensabile dimostrare che il giudice della cautela ha commesso una chiara violazione di legge o ha fornito una motivazione talmente viziata da essere considerata inesistente. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, incensurabile nel merito, compiuta dai giudici delle fasi precedenti.
Quando è ammissibile un ricorso per cassazione contro un provvedimento su una misura cautelare reale?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi attinenti alla ‘violazione di legge’. Questa categoria comprende sia l’errata applicazione di una norma, sia i vizi della motivazione così radicali da renderla mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
La sola condanna per un reato è sufficiente per giustificare un sequestro preventivo?
No. Secondo la decisione analizzata, la sentenza di condanna per i reati presupposto non costituisce, da sola, un fondamento sufficiente per l’applicazione del vincolo reale. È necessario dimostrare anche la sussistenza dei requisiti specifici della misura cautelare, come il ‘periculum in mora’ (il rischio concreto di dispersione dei beni).
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Cassazione, non ha evidenziato una reale violazione di legge o una motivazione apparente. Si è limitato a riproporre elementi di prova già valutati nella sentenza di condanna, senza contestare in modo specifico e pertinente il percorso logico seguito dal Tribunale della Libertà nel ritenere insussistente il pericolo di dispersione dei beni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO nei confronti di:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH Il Tribunale di Como dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 cod. pen., di tre bancarotta fraudolenta e di trasferimento fraudolento di valori con l’aggrav di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’associazione mafiosa, riget la richiesta di sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero p medesimi reati oggetto di condanna, ai sensi dell’art. 240-bis commi 1 e 2 , alla concorrenza della somma di C C 4.042.889,88, quale valore dell sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella sua disponibilità, per care requisito del periculum in mora; il Tribunale di Como, con ordinanza del 29 maggio 2023, rigettava l’appello del Pubblico Ministero.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso Tribunale di Milano – Direzione distrettuale antimafia- , eccependo la mancan o mera apparenza della motivazione per la ritenuta assenza del requisito periculum, visto che NOME aveva utilizzato in modo sistematico prestanomi ed intestazioni fittizie al fine di impedire la riconducibilità a sé delle disp finanziarie ed immobiliari attraverso l’esercizio di attività criminose; a ciò aggiungersi che il pubblico ministero aveva indicato un ulteriore element fondamento della sussistenza del periculum, costituito dalle dichiarazioni di COGNOME NOME NOMEche venivano riportate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinen violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientran particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 658 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv 245093).
Nel caso in esame, non si può dire di trovarsi di fronte ad una motivazi apparente, posto che il Tribunale di Como ha ritenuto che non poteva costitu “unico fondamento per la apposizione del vincolo reale l’avvenuta condanna d COGNOME per i titoli di reato contestati”, come già aveva argomentato il giudi aveva rigettato l’istanza del Pubblico Ministero, che reitera le censur
proposte (con conseguente mancanza di specificità del ricorso), portando, quali elementi a supporto del ricorso, prove già poste a base della sentenza di condanna.
Vedendosi in materia cautelare e non essendo la motivazione del Tribunale apparente o mancante, per quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile:d ricorso.
Così deciso il 18/10/2023