Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47197 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47197 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/3/2023 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/3/2023, il Tribunale del riesame di Roma annullava – nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE” – il decreto di sequestro preventivo emesso il 20/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, limitatamente ai reati di cui all’art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, confermandolo con riguardo alle contestazioni di cui all’art. 5, stesso decreto.
Propone ricorso per cassazione la società, in persona della legale rappresentante NOME COGNOME e quale terzo interessato, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge quanto al fumus commissi delicti. L’ordinanza non darebbe conto di una sentenza prodotta dalla difesa all’udienza camerale, con la quale NOME COGNOME – fratello di NOME COGNOME – sarebbe stato prosciolto dal G.u.p. di Roma con riferimento ad una “imputazione gemella” riguardante le società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, menzionate anche nel provvedimento genetico tra quelle nelle quali il soggetto avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto; l’omesso esame di questa pronuncia imporrebbe, dunque, di annullare il provvedimento. Analogamente, il Tribunale non avrebbe motivato quanto ai documenti depositati in ordine a tale NOME COGNOME (nelle more deceduto) e al suo ruolo nella vicenda. Ancora, l’ordinanza avrebbe confermato la misura senza riscontrare che il provvedimento genetico costituirebbe null’altro che il mero ed acritico recepimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, in violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. Gli elementi valorizzati nel provvedimento, infine, sarebbero privi di effettivo rilievo indiziario;
la stessa violazione di legge è poi dedotta quanto al periculum in mora, dato che il Tribunale avrebbe inteso integrare una motivazione, in realtà, inesistente nel decreto del G.i.p., in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Nel merito, poi, il provvedimento non darebbe conto di come il periculum stesso possa essere riconosciuto a distanza di tre anni dai fatti contestati e in mancanza di dispersione patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo, innanzitutto, all’omesso esame della sentenza di proscioglimento pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma il 17/2/2023 nei confronti di NOME COGNOME, e prodotta al Riesame, il Collegio osserva che la censura, seppur apparentemente fondata (nessun richiamo, in effetti, si riscontra nel provvedimento), appare tuttavia inammissibile. La sentenza in questione, infatti, concerne due società estranee alla presente vicenda cautelare e nient’affatto menzionate nel provvedimento genetico, contrariamente a quanto affermato nel ricorso: se la “RAGIONE_SOCIALE” non compare mai nel decreto di sequestro preventivo, così la “RAGIONE_SOCIALE“, citata nella sentenza del G.i.p. (codice fiscale CODICE_FISCALE), è soggetto diverso dalla “RAGIONE_SOCIALE” (codice fiscale CODICE_FISCALE) di cui al decreto medesimo.
4.1. A ciò si aggiunga, poi, che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente riscontrato il ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto de “RAGIONE_SOCIALE“, almeno in questa fase cautelare, richiamando le parole dei consulenti fiscali NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ne avevano descritto i caratteri proprio come da contestazione provvisoria. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che la disponibilità diretta dei beni sociali in capo ad NOME COGNOME, al di là dello schermo formale della società, emergeva dal fatto che: a) il conto corrente della RAGIONE_SOCIALE era stato movimentato in entrata esclusivamente da operazioni di accredito disposte dai soci, a cominciare dal COGNOME, così come gli altri erano tutti soggetti a lui vicini; b) alcuni di questi soci (NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME) avevano effettuato accrediti – come finanziamento soci – prima ancora di assumere la qualifica; c) parte di questi importi proveniva da “RAGIONE_SOCIALE“, società non operativa e “clone” della RAGIONE_SOCIALE, costituita su richiesta proprio di NOME COGNOME senza disporre di personale dipendente o beni aziendali; d) un veicolo Mercedes intestato alla “RAGIONE_SOCIALE” (con sede in Palau) era stato trovato nella piena disponibilità ancora del COGNOME.
4.2. In forza di questi elementi, con motivazione adeguata e tutt’altro che di mera apparenza, il Tribunale ha quindi concluso che la società, priva di entrate e di autonomia patrimoniale, risultava il “portafoglio” dei soci e della legale rappresentante, che giustificavano gli accrediti sul conto corrente della stessa sotto forma di finanziamento soci. Una motivazione, ancora, che conferma in modo del tutto adeguato il ruolo effettivamente coperto dal COGNOME nella società, presupposto per la contestazione di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, peraltro in sé estranea al ricorso.
Il primo motivo di impugnazione, poi, è manifestamente infondato anche nelle due censure successive.
5.1. Risulta privo di ogni specificità, in primo luogo, il richiamo agli “elementi” e ai “documenti” che la difesa avrebbe prodotto (ed il Tribunale non avrebbe esaminato) in ordine a tale NOME COGNOME, indicato solo come “figura dominante e centrale per la costituzione di tutte le società”, senza precisazioni ulteriori. Negli stessi termini, poi, è il riferimento alla mancanza di una valutazione autonoma degli atti da parte del G.i.p., che si sarebbe limitato ad un “recepimento acritico” della richiesta del Pubblico Ministero, ancora senza alcuna indicazione specifica di elementi o circostanze.
L’impugnazione, infine, deve essere dichiarata inammissibile anche in relazione al secondo motivo, in punto di periculum in mora: la questione, infatti, non aveva costituito argomento di riesame, così da non poter essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
Il GLYPH liere estensore
Il Presidente