Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46384 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46384 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bagno a Ripoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del Tribunale di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso in relazione al primo e al secondo motivo e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 240-bis cod.pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento emesso il 15 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari e ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo anche il sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod.pen., dell’immobile di proprietà esclusiva dell’indagato sito in Impruneta.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo censura vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame, in adesione supina ai motivi del Pubblico ministero, ha erroneamente ribaltato la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva escluso i gravi indizi colpevolezza con riferimento al reato associativo. Infatti, COGNOME compare nelle indagini solo nel febbraio 2021, sebbene l’associazione fosse operativa da almeno due anni, e mai nelle intercettazioni e nei video; i coindagati ne escludono l’intraneità e quando viene captato risulta solo che si sta attivando affinché COGNOME porti via lo stupefacente, detenuto a titolo di pagamento.
Il provvedimento impugnato, in modo non pertinente, da un lato, paragona la posizione di COGNOME con quella del commercialista NOME COGNOME che, diversamente da lui, aveva un ruolo effettivo di supporto ai coindagati; dall’altro lato, valorizza l’apertura, da parte del ricorrente, del cancello al camion che doveva portare via lo stupefacente, senza dimostrare che conoscesse gli altri membri dell’associazione e il loro ruolo.
In sostanza il Tribunale qualifica COGNOME come «fidato custode» nonostante non sia ripreso negli altri depositi, non spieghi l’eventuale mero concorso nel delitto di detenzione e lo ritenga stabilmente inserito nel sodalizio in assenza della consapevolezza di parteciparvi delineata con formule assertive («allo stato non si può escludere»).
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge, in relazione agli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in quanto l’ordinanza del Tribunale del riesame non ha motivato sulla sussistenza del requisito dell’attualità, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, avendo basato l’applicazione della misura cautelare sulla sola gravità dell’addebito e, contraddittoriamente, valorizzando il lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto e ricorrendo ad una misura non detentiva. Peraltro, l’assenza di legami con altri coindagati, tutti sottoposti a misura cautelare, e il rispetto dell prescrizioni esclude il rischio di recidiva.
2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322 e 323 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato ha erroneamente affermato che l’indagato è sprovvisto di fonti di reddito lecito e che si mantiene attraverso la commissione dei delitti per cui si procede alla luce degli accertamenti della Guardia di finanza che ritengono
l’appartamento di COGNOME sproporzionato rispetto ai guadagni percepiti (sino al 2019 redditi inferiori ad euro 6000 e dal 2020 nessun reddito).
Al contrario, è stato dimostrato come l’indagato, privo di precedenti, abbia acquistato l’immobile sequestrato pagandolo con due assegni emessi dal padre prima della morte, per la restante cifra abbia contratto un mutuo ipotecario e ricevuto una somma di denaro dal fratello a seguito della rinuncia all’eredità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se siano complete e logiche, nei passaggi necessari, le giustificazioni offerte circa l’applicazione della misura.
Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti o l rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze allorché vengano valutati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Inoltre, nel caso in esame, al ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278569) o, comunque sulla base di elementi che comprovino l’insussistenza o l’affievolimento delle esigenze cautelari.
A ciò va aggiunto che per il delitto contestato a COGNOME la prognosi di pericolosità ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione
della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435).
Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Firenze abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge.
3.1. Premesso che il ricorrente non ha specificamente contestato l’esistenza e l’operatività della struttura associativa, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio aderisce, è nel senso di ritenere che la sistematica, incondizionata e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l’utilizzo come base logistica ed organizzativa, integra una condotta di partecipazione in quanto consente all’organizzazione di operare per realizzare il programma criminoso (Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166).
D’altra parte ciò che rileva è l’accertamento che il contributo dell’agente sia funzionale all’esistenza dell’associazione in un dato momento storico e con le modalità più varie tra le quali non può non esservi quella di divenire l’intestatario del contratto di locazione dell’immobile all’interno del quale viene occultata e venduta la sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 516716 del 16/10/2013, Rv. 257905).
3.2. Con riguardo alla contestazione della gravità indiziaria il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, di maggiore persuasività rispetto a quella del Giudice per le indagini preliminari, ha dato conto del fatto che il garage sito in INDIRIZZO Marilli, di cui soltanto NOME COGNOME aveva le chiavi, fosse stato messo a completa e permanente disposizione degli associati quale deposito di ingenti quantitativi di hashish e marijuana.
Il provvedimento, a pagina 5, richiama tre elementi di fatto univoci con i quali il ricorso non si confronta: a) il servizio di osservazione del 22 febbraio 2021, in cui COGNOME viene visto dalla polizia giudiziaria aprire la serranda del deposito, alla presenza di NOME COGNOME, in vista dell’arrivo di NOME COGNOME e NOME COGNOME che sono in procinto di trasferirvi un ingente quantitativo di droga; b) il servizio di osservazione del 3 marzo 2021 in cui il ricorrente e NOME COGNOME vengono visti prelevare 5 kg di hashish dal garage; c) l’arresto di COGNOME, del 9 marzo 2021, all’interno del deposito in cui vi erano 106 kg di hashish e 29,64 kg di marijuana.
Alla luce di questi elementi è ragionevole ritenere che il ricorrente, avendo messo a disposizione un locale garage per il deposito di ingenti quantitativi di
sostanza stupefacente e li abbia lui stessi movimentati, peraltro con l’accertato coinvolgimento di più soggetti appartenenti all’associazione dedita al narcotraffico, abbia assunto un ruolo di attiva e consapevole partecipazione all’associazione con atti di gestione, quali la custodia e l’ occultamento delle sostanze, e, di conseguenza, non anche di mero concorrente nella detenzione (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Rv. 282510).
Il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è generico.
La previsione di reiterazione del reato è stata puntualmente argomentata nell’ordinanza con riferimento all’attuale e concreto pericolo di recidiva, peraltro applicando una misura non detentiva.
Il Tribunale, dopo avere qualificato l’associazione cui appartiene il ricorrente ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha dato atto del ruolo di custode di COGNOME; delle modalità professionali con cui ha operato per garantire l’approvvigionamento di un ingente quantitativo di stupefacente per il sodalizio di appartenenza e dell’assenza di fonti di reddito lecite, tanto da rendere ragionevole ritenere che si mantenga attraverso i delitti per cui si procede.
A fronte di un delitto per il quale vale la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale, proprio alla luce del tempo trascorso rispetto ai fatti – l’ultimo dei quali comunque risalente al marzo 2021, data dell’arresto -, ha puntualmente argomentato, in concreto, quali fossero gli elementi sui quali ha fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, oltre che l’adeguatezza di una misura non detentiva, utile per una sua continuativa sorveglianza.
In conclusione il ricorso, senza dimostrare alcun travisamento della prova, si è limitato ad esprimere generiche critiche alla corretta e plausibile valutazione del giudice di merito che ha valorizzato la gravità dei fatti oltre che la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso, tanto da escludere un giudizio prognostico favorevole a COGNOME con riguardo alla reiterazione del reato.
Il terzo motivo di ricorso, relativo al sequestro dell’immobile del ricorrente, è inammissibile per genericità.
5.1. Il provvedimento impugnato ha emesso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, ex art. 240-bis cod. pen., con riferimento all’immobile di cui è proprietario NOME (erroneamente scritto NOME COGNOME sito in INDIRIZZO, del valore commerciale di euro 256.000, in quanto, in base agli accertamenti della Guardia di finanza del 30 maggio 2022, detto acquisto non era giustificato in base ai redditi, praticamente nulli, del
ricorrente che sino al 2019 risulta avere percepito meno di euro 6.000 l’anno mentre dai 2020 non aveva percepito alcunché.
5.2. La condanna per uno dei reati indicati dall’art. 240-bis cod. pen., tra cui rientra l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell’imputato allorché sia provata, da un lato, l’esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall’altro lato non risulti una giustificazione credibile ci la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell’iniziativa ablatoria (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.281561).
Dinnanzi al Tribunale del riesame non solo la questione della legittima provenienza dell’immobile non è stata posta, ma diversamente da quanto scritto nel ricorso non vi è stato alcun deposito dei documenti volti a giustificare l’avvenuto pagamento ovverosia due assegni emessi dal padre di COGNOME prima della morte (di cui il ricorso non indica né l’importo né la data); la stipulazione di un mutuo ipotecario (di cui il ricorso non indica né l’importo né la data); la ricezione di una non precisata somma di denaro dal fratello a seguito della rinuncia all’eredità.
A fronte della totale assenza di richieste difensive e dell’allegazione di documenti di segno contrario, il provvedimento impugnato ha correttamente motivato circa i presupposti della misura ablatoria dando atto che i redditi dichiarati a fini fiscali da COGNOME, non contestati, fossero appena sufficienti al suo sostentamento e, dunque, tali da integrare la sproporzione rispetto all’acquisto dell’immobile la cui data il ricorso non indica.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La Consigliera estensora
Presidente