Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46435 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46435 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME NOME che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l’accoglimento dello stesso.
Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, hanno concluso per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 6 marzo 2023 (depositata in data 3 aprile 2023) il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il decreto del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era disposto nei confronti di COGNOME NOME, legale rappresentante della società fallita RAGIONE_SOCIALE e dei fratelli NOME
e NOME COGNOME, indagati il primo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e il secondo e il terzo per il reato di cui all’art. 11 D.Igs. 74/00:
il sequestro innpeditivo ai sensi dell’art.321 cod. proc. pen. diretto finalizzato alla confisca della somma di danaro di euro 642,000 nei confronti di COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE e della somma di euro 50.000 nei confronti di COGNOME in relazione al capo 19) e 20);
il sequestro preventivo diretto e per equivalente finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo 29) di sottrazione fraudolenta al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte (art.11 d. Igs. 74/2000) della somma di euro 180.000,00 riferibile ai COGNOME.
La condotta di cui al capo 19 è relativa ad una bancarotta distrattiva della somma di euro 642.516,78 che il ricorrente COGNOME, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE avrebbe erogato dal 2012 al 2019 alla società RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore e legale rappresentante e alla società immobiliare RAGIONE_SOCIALE amministrata da NOME COGNOME.
La condotta di cui al capo 20 è relativa alla distrazione di un importo pari a 50.000,00 euro che il ricorrente COGNOME avrebbe prelevato senza alcuna giustificazione dal conto della società annotando una falsa appostazione di giroconto sul conto “NOME COGNOME NOME prelevamento spese del 2020″.
Avverso siffatta decisione propongono ricorso i tre indagati.
Ha proposto ricorso COGNOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il seguente motivo di doglianza.
2.1. Con l’unico motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all’art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora.
In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro.
Lamenta il ricorrente la apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata allorquando:
richiama la costituzione della “RAGIONE_SOCIALE” che avrebbe ereditato marchi, contratti e clientela della RAGIONE_SOCIALE e che sarebbe una newco recentemente costituita per proseguire l’attività della fallita depurata dai debiti di quest’ ultima;
ritiene che i negozi giuridici posti in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE siano serviti per mascherare l’erogazione RAGIONE_SOCIALE somme di danaro dalla prima, che produceva mobili di lusso, alla seconda e quindi vi sarebbe il pericolo che
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attraverso questo meccanismo le somme in sequestro vengano di fatto impiegate in un’attività formalmente di terzi, ma in realtà dallo stesso indagato.
Il Tribunale ha insistito nel valorizzare come la costituzione della newco che esercita l’attività negli stessi locali con dipendenti e attrezzature della falli concretizzi il pericolo che attraverso questa strategia le somme oggetto di sequestro non siano più recuperabili da RAGIONE_SOCIALE
Sostiene dunque che il vincolo sulla società è necessario per impedire il compimento in futuro di altri reati fallimentari e tributari in quanto, seppure la società non sia in grado di operare, tuttavia, potrebbe di fatto gestire i profitti che deriverebbero dalla commissione da parte RAGIONE_SOCIALE altre società di siffatti reati.
La difesa lamenta come l’ordinanza non abbia valutato gli esiti di elementi istruttori decisivi (annotazione GdF del 28 maggio 2021, dichiarazioni dell’indagato COGNOME, dell’ex dipendente NOME COGNOME che spiegano il significato della genesi della RAGIONE_SOCIALE)
RAGIONE_SOCIALE, prosegue la difesa, è sempre stata la società di famiglia titolare dei beni immobili, marchi e immobili produttivi; RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) è stat la società destinata alla produzione dei mobili.
RAGIONE_SOCIALE svolgeva il proprio lavoro in ragione di un contratto di fitto d azienda risoltosi nel maggio 2019 con il decesso del padre dell’indagato.
Dunque, la “RAGIONE_SOCIALE è ormai risalente nel tempo non trattandosi più di una newco ed è stata creata in virtù di un contratto estimatorio con l’ex dipendente COGNOME che, di fronte alla prospettiva di rimanere senza lavoro per il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, acquisiva il magazzino rimasto unico cespite a seguito della risoluzione del contratto di affitto.
Hanno proposto ricorso NOME e NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti comuni motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti ha denunziato violazione di legge quanto alla estinzione per intervenuta prescrizione del reato contestato ai ricorrenti unitamente al coindagato COGNOME di sottrazione fraudolenta al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte.
Il momento rilevante nel caso di specie, ai fini della consumazione del reato, è da individuarsi al più nel primo passaggio ipotizzato tra la società RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita, e la RAGIONE_SOCIALE avvenuto nei primi mesi dell’anno 2016 dovendosi invece ritenere irrilevante sul punto la successiva alienazione di RAGIONE_SOCIALE nel 2021 ad una terza società RAGIONE_SOCIALE del tutto estranea al reato in esame.
Ed infatti gli atti fraudolenti attribuiti all’indagato COGNOME, in concorso con i ricorrenti, sarebbero da individuare nello smantellamento del ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE per trasferirlo ad RAGIONE_SOCIALE riconducibile ai fratelli COGNOME.
Il Tribunale, nel ritenere che il reato possa considerarsi eventualmente permanente, non spiega perché in questo caso lo sia stato.
La ordinanza si limita ad una presa d’atto della ipotesi accusatoria secondo la quale RAGIONE_SOCIALE ha di fatto svolto l’attività del ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE.
Mutando la denominazione in “Canto del Ramerino”, affittandola e poi cedendola alla RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente nel maggio 2019 e nel marzo 2021 al prezzo di 180.0000,00 euro è stato completato lo spossessamento della fallita COGNOME che formalmente non ha percepito i profitti RAGIONE_SOCIALE somministrazioni RAGIONE_SOCIALE bevande, né il prezzo di RAGIONE_SOCIALE in frode all’Erario dal momento che i debiti erariali alla data del fallimento ammontavano a circa un milione.
3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 157 e 158 con riferimento all’art. 11 d.lgs. 74/2000.
La data dello spossessamento dell’esercizio commerciale in favore di RAGIONE_SOCIALE è dunque da collocarsi nel 1° gennaio o nel 24 aprile 2016.
Dal momento che al reato in questione non si applicano ai fini prescrizionali gli aumenti indicati dall’art. 17 comma 1 bis del D. Igs. 74/00, e in assenza di atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata al più tardi nell’aprile 2022.
Nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte in relazione al significato da attribuire alla natura eventualmente permanente del reato, i ricorrenti evidenziano che più cessioni nel tempo del medesimo bene non possono avere, ad eccezione della prima, alcuna idoneità ad eludere le pretese del fisco rispetto all’originario proprietario. Se invece le cessioni avessero riguardato beni diversi, in questo caso la permanenza della condotta avrebbe assunto rilevanza.
La seconda ed ulteriore cessione a RAGIONE_SOCIALE nel 2021, dunque, non assume rilievo ai fini del calcolo dei termini prescrizionali, dal momento che la consumazione del reato è la materiale fuoriuscita del bene dal patrimonio del contribuente, non la veste giuridica con la quale fraudolentemente la si giustifichi.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose del reato.
In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della somma di danaro.
Lamentano i ricorrenti che un primo annullamento del sequestro preventivo era stato operato dal Tribunale del Riesame proprio per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata offre una motivazione apparente allorquando:
ritiene che il Gip abbia motivato sul punto richiamandosi implicitamente ai contenuti della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, contenuti peraltro mancanti sul punto;
-valorizza l’intervenuto utilizzo di negozi giuridici leciti per il perseguimento di fini illeciti ad opera di professionisti del settore quali NOME COGNOME che svolge l’attività di commercialista, non considerando che la sostanziale totalità di reati economici si caratterizza per una pluralità di negozi giuridici, recuperando temi che attengono al fumus commissi delicti e non al periculum;
-valorizza le competenze professionali del’ indagato NOME COGNOME in maniera impropria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (S. U, n. 25932 del 29/05/2008,Rv.239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
1.11 motivo nell’interesse di COGNOME è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità come declinata nell’ordinanza impugnata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentazioni in punto di fumus, l’ordinanza motiva in modo non apparente (con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge) sulla sussistenza del periculum in mora che giustifica il mantenimento del vincolo cautelare evidenziando con motivazione logica e non contraddittoria che:
“RAGIONE_SOCIALE” che ha ereditato i marchi, contratti e clientela della RAGIONE_SOCIALE è una newco recentemente costituita per proseguire l’attività della fallita, depurata dai debiti di quest’ultima; si tratta di una società solo formalmente intestata ad un ex dipendente, ma comunque riconducibile a NOME COGNOME;
L’operazione è servita per nascondere passaggio di somme di danaro tra le due società con la conseguenza che vi è un pericolo concreto che attraverso il meccanismo descritto le somme in sequestro siano impiegate in un’attività formalmente di terzi, ma comunque riconducibile all’indagato.
Le articolate argomentazioni utilizzate dal ricorrente per sconfessare la motivazione ora richiamata attengono al merito della vicenda e sono volte a fornire una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti che non può essere oggetto di valutazione in questa sede.
La motivazione del provvedimento impugNOME fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente, non potendosi ritenere che la semplice deduzione, nel motivo di ricorso, di una serie di circostanze di fatto relative alle vicende costitutive della società determini un vizio della motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza.
Inammissibile anche i ricorsi proposti nell’interesse degli indagati NOME e NOME COGNOME.
I due motivi di ricorso da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al medesimo tema della estinzione del reato per intervenuta prescrizione risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte.
Proprio in relazione ai rapporti tra cause estintive del reato, quali la prescrizione, e misure cautelari reali, questa Corte ha evidenziato che in tema di impugnazione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, il c.d. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“funnus connmissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in mora”), ma non anche a procedere all’analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali dai quali possa desumersi la prescrizione del reato, qualora non espressamente dedotti. (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, (2016) Rv. 267508).
I ricorrenti, nel dolersi della conferma del sequestro disposto nell’ordinanza impugnata, rappresentano la intervenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione unicamente sulla base di una diversa valutazione e considerazione degli elementi di fatto posti a fondamento della vicenda in esame rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame.
È una censura che non può essere veicolata in questa sede ricorrendo alla violazione di legge consistita nella mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi in maniera evidente di una valutazione
strettamente ancorata al “merito della vicenda”, e come tale non deducibile i sede di legittimità.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versament di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di e tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023 Il consigjj . eie espre
Il Presidente