Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DE PALERMO avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti del procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 21 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del riesame proposto da NOME COGNOME, ha annullato il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 16 novembre 2023, ha disposto il sequestro preventivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del motoveicolo Honda S150 in quanto beni pertinenti al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prova della sproporzione dei valori dei beni confiscati rispetto ai redditi del COGNOME in considerazione dei slgnificativi redditi d’impresa realizzati dall’indagato mediante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle annualità 2020/2022. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto che tali illeciti ricavi sarebbero provenienti dall’esercizio di un’impresa mafiosa e, quindi, non computabili nel giudizio di proporzione.
Le attività di indagine avrebbero, infatti, dimostrato come l’azione imprenditoriale del ricorrente fosse riconducibile alla sfera di interessi del mafioso NOME COGNOME con conseguente sottoposizione a seouestro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., in quanto strumento idoneo a consentire al COGNOME COGNOME prosecuzione della propria attività mafiosa-imprenditoriale.
In data 25 marzo 2024 il difensore del COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha segnalato che in data 04 marzo 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha assolto il COGNOME dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste con contestuale scarcerazione del ricorrente e dissequestro di quanto sottoposto a vincolo reale nei confronti del NOME e del suo nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze dedotte non sono consentite in sede di legittimità.
Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, COGNOME, non massimata).
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Nel caso di specie, il riferimento alla violazione di legge ed alla apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una non consentita rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ritenere che la pubblica accusa non abbia adeguatamente dimostrato la sproporzione tra i redditi del COGNOME ed il valore dei beni confiscati; in particolare i giudici del riesame hanno affermato come la documentazione fiscale prodotta dalla difesa, non tenuta in considerazione dagli inquirenti, dimostri che il COGNOME nel periodo in esame ha percepito reddti significativi e del tutto compatibili con gli acquisti dei beni sottoposti a confisca (vedi pagg. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
Deve essere, peraltro, evidenziato che la valutazione dei giudici del riesame ha trovato conferma nella decisione con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all’udienza del 4 marzo 2024, ha assolto il COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste con conseguente perdita di efficacia del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10 aprile 2024