Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA;
avverso la orffinanza n. 500125/23TLR del Tribunale di Torino del 19 giugno 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dei AVV_NOTAIO gene AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilítà del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Torino, operando in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato l’istanza con la quale NOME, soggetto di nazionalità senegalese coinvolto in indagini preliminari in tema di reati connessi al traffico di stupefacenti, aveva impugnato i provvedimenti di convalida di sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria in esito a perquisizioni domiciliari emessi il precedente 1 giugno 2023 dal Pm procedente aventi ad oggetto la somma di euri 2.860,00 rinvenuta all’interno di un’abitazione sita in Torino, INDIRIZZO, della somma di euri 21.000,00 rinvenuta all’interno di altra abitazione, sempre sita in Torino ma, questa volta, in INDIRIZZO, nonché il provvedimento di sequestro preventivo di un autoveicolo, marca MercedesBenz, modello TARGA_VEICOLO, recante il n. di telaio WDC2533091F207715, ritenuto provento dei delitti per cui si indaga.
L’attuale ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione la decisione assunta dal Tribunale di Torino in relazione alla conferma del sequestro preventivo dell’autoveicolo, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato ed il vizio di violazione di legge, sostenendo, premessa la erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa si ritiene che il soggetto denominato NOME (o NOME) ed egli NOME siano la medesima persona, di non condividere la motivazione resa dal Tribunale del riesame nel respingere la istanza da lui formulata secondo la quale la autovettura sarebbe stata acquistata con i proventi della attività di spaccio; il giudice del riesame, infatti, non avrebbe compiuto gli accertamenti, richiesti dalla difesa, volti a verificare la provenienza del danaro utilizzato per l’acquisto della autovettura, che sarebbe derivato da provviste finanziarie fornite al soggetto, diverso dal ricorrente, denominato NOME NOME.
Aggiunge il ricorrente che sarebbe, inoltre, mancate la motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra la vettura e lo spaccio di sl:upefacenti, elemento, invece, necessario per considerare che la stessa costituisse un provento del reato in provvisoria contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Quanto al profilo concernente il difetto di motivazione, osserva il Collegio che esso sarebbe stato ammissibile solo ove la parte ricorrente si fosse doluta della totale carenza di motivazione nel provvedimento impugnato, posto che, essendo, secondo la previsione di cui all’art. 325 cod. proc. pen., suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione il provvedimento reso in materia di sequestro solo in quanto sia eccepito il vizio di violazione di legge, lo stesso, se impugnato in relazione alla sua motivazione, poteva essere ammissibilmente censurato solo in quanto fosse stata dedotta la totale carenza di motivazione o sul piano grafico o, comunque, sul piano sostanziale, trattandosi, sia in ipotesi di motivazione graficamente mancante ovvero di motivazione meramente apparente, di vizio ricadente nella violazione di legge, stante il disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. il quale impone che i provvedimenti giurisdizionali siano, a pena di nullità dotati di motivazione idonea a rappresentare le ragioni del provvedimento assunto.
Atteso che, invece, il ricorrente lamenta, espressamente, di “non condividere” la motivazione sottesa alla statuizione assunta dal Tribunale di Torino, della quale, pertanto, non è censurata la esistenza ma solamente la condivisibile concludenza, la relativa censura è inammissibile.
Analoga giudizio deve essere espresso anche in relazione alla doglianza con la quale 1- ricorrente si è lagnatO della violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame nel non ricondurre a legittime provviste finanziarie i fondi utilizzati per l’acquisto della autovettura Mercedes-Benz TARGA_VEICOLO.
In primo luogo, quanto alla identificazione nel NOME anche del soggetto altrimenti denominato COGNOME (o NOME), si osserva che la ordinanza ha fondato tale accertamento (tale allo stato, beninteso ai soli effetti della presente fase cautelare del procedimento) sia sul dato obbiettivo della estrema somiglianza fisica delle immagini riportate sui documenti di riconoscimento riferiti alle due identità, sia sulle dichiarazioni rese dal tassista che aveva provveduto in un’occasione a trasportare il Sy, il quale ha dichiarato, avendolo anche in altre occasioni accompagnato presso la sede del venditore del citato autoveicolo, di conoscerlo come NOME (o NOME); si tratta di elemento di fatto adeguatamente argomentato in sede di merito, non suscettibile, nella presente sede, di essere rimesso in discussione.
Una volta acquisita la sovrapponibilità fra le persone del NOME e del NOME, viene, evidentemente meno, ogni possibilità di ritenere che I,a provvista finanziaria utilizzata per l’acquisto della ricordata autovettura dal parte del Sy,
si tratta di oltre 31.000,00 euri da quello versati in danaro contanl:e, derivi da lecite rimesse operate dal fantomatico COGNOME svanisce, dovendosi, invece, ragionevolmente affermare che si tratti di somme che il Sy, del quale non sono state accertate altre forme di legittimo finanziamento, ha tratto dalla condotta di commercio di sostanze stupefacenti in relazione alle quali lo stesso risulta essere indiziato.
Nessun profilo di violazione di legge essendo, pertanto, rinvenibile nel provvedimento reso in sede di impugnazione cautelare dal Tribunale di Torino, il ricorso proposto dal Sy deve essere dichiarato inammissibile, stante la evidente manifesta infondatezza anche del secondo aspetto dell’unico motivo di impugnazione proposto, e lo stesso, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente