Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41449 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a San Gavino Monreale il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/08/2025, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso, in data 19/05/2025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui era stato disposto il sequestro della somma di euro 16.750,00 euro rinvenuta in possesso dell’imputato.
Il sequestro veniva disposto ai sensi dell’articolo 85bis d.P.R. 309/1990, in relazione alla contestazione al COGNOME del reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, e dell’articolo 240bis per l’articolo 74 d.P.R. 309/90.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti del sequestro, nonchŁ motivazione apparente in relazione alla incapacità reddituale e patrimoniale dell’imputato, anche atteso l’ampio iato temporale tra i fatti del 2009-2010 e del 2012 rispetto ai fatti oggetto dell’odierna contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va premesso che la fase cautelare relativa al reato associativo contestato al COGNOME si Ł chiusa con la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 28126 del 25/06/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso, confermando così il giudizio di gravità indiziaria espresso dai giudici della cautela, i quali hanno concordemente ritenuto il ricorrente inserito in una associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 operante almeno fino a febbraio 2019.
Quanto alla somma oggetto dell’odierno sequestro, il Tribunale del riesame di Roma,
in diversa composizione, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo – operato nel gennaio 2025 in occasione di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del COGNOME – per difetto del requisito di pertinenzialità con il reato contestato, mentre il nuovo decreto di sequestro veniva disposto ai sensi dell’articolo 85bis d.P.R. 309/1990 (quanto all’articolo 73) e 240bis cod. pen. (quanto all’articolo 74).
Il ricorrente deduce, per un verso, la riconducibilità della somma all’attività lavorativa propria e della compagnia, ancorchØ svolta prevalentemente ‘in nero’, nonchØ il mancato rispetto del principio della c.d. ‘ragionevolezza temporale’; aggiunge che parte della somma in sequestro sarebbe di proprietà della figlia, come emerge dalla scritta (“di proprietà di NOME“) sulla busta che contiene la somma, e sarebbe frutto di regalie familiari.
La doglianza Ł inammissibile a norma dell’art. 325 cod. proc. pen. in quanto, dietro lo schermo della violazione di legge e della assenza di motivazione, il ricorso censura al contrario il «contenuto» della motivazione, che non condivide.
Va infatti rammentato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali Ł ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della stessa (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, COGNOME, Rv. 283916).
In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, le quali possono essere denunciate nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (v., ex plurimis , sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, Rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, Rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Rv. 226710).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame evidenzia, a pagina 4, che la documentazione fornita dall’indagato non Ł in grado di vincere la presunzione di illecita provenienza, in quanto certifica solo lo svolgimento nel 2022 di alcuni mesi di attività lavorativa da parte del COGNOME, mentre l’attività di estetista della sua compagna viene dedotta ma non documentata (così come nulla viene documentato – v. pag. 5 ordinanza – sulla provenienza del denaro asseritamente di proprietà della figlia).
Anche la c.d. «ragionevolezza temporale» viene ritenuta sussistente anche in riferimento al rinvenimento – nel 2019 – della somma di euro 40.000,00 in possesso dell’indagato, cui viene contestato il reato associativo in permanenza, del pari priva di legittima giustificazione.
Evidenzia poi l’ordinanza (così circoscrivendo precisamente la c.d. “pericolosità non qualificata”) che l’indagato, in data 27 gennaio 2024, Ł stato fermato e controllato con tale COGNOME NOME, soggetto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, e si Ł accompagnato a storici criminali del settore come NOME COGNOME, tanto da essere stato in passato sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
Trattasi di motivazione non meramente apparente, ma, in ipotesi, errata, e come tale non censurabile in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME