Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1103 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1103 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Altamura il DATA_NASCITA, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza n. 9 del 2025 del Tribunale di Foggia del 17 marzo 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, operando COGNOME giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2025, i cui motivi sino stati depositati il successivo 17 marzo 2025, rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME, difeso dal suo legale fiduciario, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni, non meglio specificati, di proprietà della predetta società sino alla concorrenza del valore, anch’esso non precisato, del profitto che sarebbe stato conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito della realizzazione da parte dello COGNOME, nella spiegata qualità, del reato di cui all’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere la stessa, nelle dichiarazioni fiscali redatte nell’interesse della predetta RAGIONE_SOCIALE indicato elementi passivi di reddito riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti.
In particolare, il Tribunale dauno ha segnalato che l’addebito mosso allo COGNOME consiste nell’avvenuta utilizzazione di fatture emesse da una società, la RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME si sarebbe fittiziamente interposta, unitamente ad altra società di diritto RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, in acquisti operati all’estero, in territorio unionale, di autoveicoli da parte della RAGIONE_SOCIALE, solo apparentemente transitati attraverso la predetta RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno di tale assunto accusatorio il Tribunale di Foggia, avendo dato atto che l’impugnazione in sede di riesame aveva ad oggetto sia la apparenza od assenza della motivazione del provvedimento con il COGNOME era stata originariamente disposta la misura cautelare in punto e di fumus del reato che di pericolo, ha osservato, quanto al primo che il provvedimento impugnato aveva ampiamente illustrato le ragioni per le quali la RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi una società cosiddetta cartiera, sia in ordine alla adesione dell’indagata al programma frodatorio, elemento questo desumibile dal fatto a) che le vetture sono state acquistate prime che le stesse siano passate per la Repubblica di San Marino; b) dal fatto che non sia emerso che RAGIONE_SOCIALE abbia avuto contatti con la società RAGIONE_SOCIALE in particolare abbia mai compiuto pagamenti verso questa, mentre per ciò che attiene al pericolo esso sarebbe ricavabile dalla ingente somma evasa, dalla particolare fraudolenza delle condotte, dalla inoperatività delle società e dalla situazione di impossidenza di quasi tutti gli indagati,
A tali dati, già evidenziati nel provvedimento genetico di sequestro, il Tribunale ha altresì aggiunto l’elemento, definito sintomaticamente principale
ai fini della dimostrazione della partecipazione anche dei vertici della RAGIONE_SOCIALE al meccanismo frodatorio, ricavabile dalla circostanza che i pagamenti operati da quest’ultima per acquistare gli autoveicoli ceduti da RAGIONE_SOCIALE erano temporalmente concomitanti, quando non antecedenti, ai pagamenti eseguiti da RAGIONE_SOCIALE verso la società di diritto RAGIONE_SOCIALE, apparente importatrice dei veicoli da altra nazione dell’Unione europea.
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, lo COGNOME, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME ha affidato le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione.
In particolare, il ricorrente ha osservato che il provvedimento disposto a suo carico sarebbe viziato in quanto del tutto carente di una adeguata motivazione; questa, in sintesi, si ridurrebbe, per ciò che attiene agli elementi riguardanti la RAGIONE_SOCIALE, al fatto che i pagamenti delle autovetture da quest’ultima acquistata presso RAGIONE_SOCIALE sarebbero contestuali ove non precedenti ai pagamenti che RAGIONE_SOCIALE avrebbe operato per l’acquisto degli autoveicoli da essa, poi, ceduti alla prima.
Ha, peraltro, osservato, il ricorrente che, nel caso della società da lui rappresentata, le vetture oggetto di compravendita erano state acquistate da RAGIONE_SOCIALE direttamente in Germania, senza la intermediazione della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e successivamente cedute, con regolare fattura, da RAGIONE_SOCIALE all’acquirente finale.
Il secondo motivo di ricorso concerne la violazione di legge per omesso esame del punto relativo alla carenza dì elemento soggettivo del reato in capo alo COGNOME COGNOME COGNOME era del tutto ignaro della esistenza di un accordo fraudolento fra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Infine, con un terzo motivo di impugnazione è stata contestata la violazione di legge per la mancanza del requisito della proporzionalità essendo stato operato il sequestro non solo attraverso la ablazione dei beni ma anche tramite il blocco indiscriminato dei conti correnti riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE presso i quali erano postate anche somme chiaramente non riconducibili all’eventuale profitto del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale deve essere dichiarato.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, sebbene il reato sia stato formulato anche nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, soggetto formalmente terzo rispetto alla indagine penale, la COGNOME è rivolta non nei confronti di tale compagine sociale ma in quelli del suo legale rappresentante, esso è, tuttavia, dal punto di vista astrattamente formale ammissibile, atteso che la RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME rivendica la restituzione, almeno in parte, dei beni sequestrati, è rappresentata in giudizio da un suo difensore, l’avv. NOME COGNOME del foro di Bari, il COGNOME agisce in quanto portatore di una procura speciale ad litem.
Ciò posto deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorso è, nel concreto inammissibile.
Osserva il Collegio che con il ricorso ora in scrutinio il ricorrente ha impugnato la statuizione con la COGNOME il Tribunale di Foggia aveva definito il ricorso dal medesimo presentato in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Foggia nell’ambito della indagine in corso di svolgimento a carico, fra l’altro dello COGNOME, ed avente ad oggetto la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000.
Come è noto, in forza della espressa previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen., i provvedimenti del tipo di quelli in questione sono suscettibili di essere censurati di fronte al giudice della legittimità non in relazione a tutti i motivi elencati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen’ ma per le sole ragioni che abbiano ad oggetto la violazione della legge (ex permultis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 settembre 2023, n. 37100, rv 285189).
Ora, se è ben vero che in tale nozione debbono essere ricomprese non solo le ipotesi di errores in procedendo et in judicando ma anche quelle ipotesi in cui, essendo la motivazione viziata in termini così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, essa deve intendersi del tutto mancante, di tal che il vizio effettivamente denunziato come sussistente è quello di violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739, rv 285608), essendo, in realtà, lamentata la violazione del disposto dell’art. 125, comma, 3, cod. proc. pen. il COGNOME prescrive che, a pena di nullità i provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio debbono necessariamente essere motivati (in relazione alla nullità del provvedimento
giurisdizionale carente di una motivazione comprensibile: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 novembre 2014, n. 46124, rv 261685), deve, tuttavia, rilevarsi, quanto al caso di specie, che il Tribunale di Foggia era stato chiamato a pronunziarsi in ordine proprio alla adeguatezza motivazionale del provvedimento cautelare genetico.
Tanto considerato e premessa la sicura estraneità, rispetto alla ipotesi della motivazione omessa o meramente apparente, della motivazione esistente anche se viziata sotto il profilo della sua plausibilità logica (Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807, rv 269119), il Tribunale ha sul punto rilevato come a carico della RAGIONE_SOCIALE rappresentata dallo COGNOME vi fosse il dato obbiettivo che essa aveva acquistate le vetture costituenti il corpo del reato anteriormente all’avvenuto acquisto di esse da parte di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME non risulta, peraltro, essere stata destinataria di alcun pagamento.
La circostanza ora allegata che le vetture acquistate da RAGIONE_SOCIALE tramite RAGIONE_SOCIALE non siano transitate in Italia tramite la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è elemento di fatto la cui valutazione non è di spettanza di questa Corte di legittimità.
Anche il secondo motivo di impugnazione, afferente alla mancata valutazione da parte del giudice del riesame della insussistenza dell’elemento soggettivo proprio del reato contestato, consistente nella volontà da parte del ricorrente di evadere le imposte, non ha pregio.
Invero, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, ma affinché ciò possa legittimamente avvenire è necessario che siffatta carenza emerga íctu ocull (Corte di cassazione, Sezione terza penale, 12 giugno 2019, n. 26007, rv 276015; Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2016, n. 18331, rv 266896), fattore quest’ultimo che non risulta sia stato illustrato dal ricorrente in occasione della proposizione del ricorso in sede di riesame.
Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, riguardante la proporzionalità dell’importo dei valore dei beni sequestrati rispetto al profitto conseguito ed al fatto che la misura cautelare ha attinto anche beni personali dello COGNOME privi del nesso di pertinenzialità con l’eventuale profitto
conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE a seguito della realizzazione dei fatti illeciti contestati al ricorrente va detto, quanto al primo profilo, che il ricorrente non ha segnalato in quali termini si sarebbe palesato tale squilibrio fra il profitto ipoteticamente conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE e l’importo dei beni staggiti, mente per ciò che attiene alla pertinenzialità fra questi ultimi ed il reato in contestazione, è sufficiente osservare che la natura di sequestro funzionale ad una successiva confisca per equivalente del provvedimento eseguito in danno dello COGNOME COGNOME persona fisica rende irrilevante la dedotta mancanza del nesso di pertinenzialità fra l’oggetto del sequestro ed il reato in provvisoria contestazione.
Il ricorso proposto deve essere dichiarato per le ragioni illustrate inammissibile ed il ricorrente, la COGNOME ha agito sia in proprio che COGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, va condannato, in tale duplice veste, alla rifusione delle spese processuali ed al pagamento di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente