Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La difesa delle ricorrenti ha inoltrato in data 25 giugno 2024 una memoria difensiva con quali ha insistito nelle ragioni di ricorso.
Ritenuto in fatto
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentant NOME COGNOME NOME, per la RAGIONE_SOCIALE il medesimo COGNOME, RAGIONE_SOCIALEore e COGNOME NOME amministratore), hanno promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Bergamo, che ha rigettato l’appello da loro formalizzato ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. contro il decreto di restituzione del pubblico ministero del 12 dicembre 20 dei beni soggetti a sequestro preventivo impeditivo, ordinato a norma dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen. in favore della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 11 ottobre 2022.
Agli amministratori di tale società è stato contestato, con incolpazione provvisoria, il del bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni aziendali formalmente ceduti in blocco alla RAGIONE_SOCIALE, socia al 90% della RAGIONE_SOCIALEa e, come detto, amministrata da COGNOME NOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALEa dal 12 ottobre 2017 al 21 luglio 2020 (di cui a NOME n. 37 del 31 dicembre 2018, per euro 253.760, IVA inclusa), ed oggetto di decreto di sequestro preventivo del g.i.p. del 28 luglio 2023. Tali beni sono quelli che l’organo inquiren restituito alla curatela del fallimento.
Il provvedimento impugnato ha osservato che RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta apparentemente ceduto parte di tali beni alla RAGIONE_SOCIALE con NOME del 19 maggio 2022. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – in data 17 novembre 2023 – avevano a loro volta avanzato istanza di dissequestro e restituzione dei beni di rispettiva, apparente titolarità, il pubblico ministero aveva espresso parere contrario e trasmesso gli atti al g.i.p., quest’ultimo aveva rigettato l’istanza ed provvedimento è stato autonomamente impugnato dalle medesime attuali ricorrenti, con iniziativa separata. E’ accaduto invero che in data 14 luglio 2020 RAGIONE_SOCIALE di Pedrengo, nell’ambito dello stesso immobile, ha stipulato un contratto di affitto di ram azienda, relativo all’attività di bar, con RAGIONE_SOCIALE, alla quale aveva già alienato i beni NOME del dicembre 2018; tale contratto è stato risolto il 30 dicembre 2021; ne è s stipulato un altro con RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il medesimo ramo aziendale, risolto 20 aprile 2022; quest’ultima società ha continuato ad occupare i locali dell’esercizio e a ges l’attività sine titulo e, come detto, il 19 maggio ha comprato parte dei beni oggetto della NOME n. 3799/18 del 31 dicembre 2018. L’attività di produzione degli alimenti da forn stata invece affittata dalla RAGIONE_SOCIALEa, distintamente, ad RAGIONE_SOCIALE, anche tale co stato risolto nel dicembre 2021 mentre in precedenza – dunque prima della risoluzione medesimo ramo era stato formalmente affittato (anche) alla Patisserie RAGIONE_SOCIALE, rimasta possesso dei relativi beni anche dopo il fallimento, senza che i canoni di affitto fossero versati.
1.L’unico atto di ricorso ha dedotto 7 motivi, tutti rubricati come “violazione di leg seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc 1.1.11 primo motivo ha denunciato l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale, che mai avrebbe potuto ritenere che i beni aziendali rivendicati dalle ricorrenti fossero ancora di titolar RAGIONE_SOCIALEa, perché sarebbero stati acquistati da NOME NOME NOME NOME del 31 dicembre 20 sarebbe stata fornita prova del pagamento, esibita al Tribunale.
1.2.11 secondo motivo ha lamentato che COGNOME non sarebbe indagato per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ma per reati fiscali, costituiti dall’omessa dichiarazio redditi fini IRES, relativa al 2017.
1.3.11 terzo e il quarto motivo si sono doluti dell’assenza di prova della simulazione d vendita dei beni alla RAGIONE_SOCIALE, vuoi perché a nulla varrebbe che tale società fosse socia de RAGIONE_SOCIALEa e perché sarebbe carente la motivazione del rigetto dell’appello, fondata sull’assunto curatore di non aver trovato traccia del versamento del prezzo della NOME, documentat invece dalla difesa.
1.4..11 quinto ed il sesto motivo si sono nuovamente soffermati sulla carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata, che avrebbe valorizzato elementi che nulla proverebbero, ovvero l’effettuazione di manutenzioni da parte della poi RAGIONE_SOCIALEa a favore della RAGIONE_SOCIALE, la pr vendita di una parte dei cespiti della più volte citata NOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a superiore rispetto a quello del suo acquisto.
1.5.11 settimo motivo ha fatto rilevare che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che gRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Patisserie all’utilizzo temporaneo dei beni vincol così da influire sulla facoltà del pubblico ministero di revocarne il sequestro a favore curatela del fallimento.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
1.Mette conto ribadire, in premessa, che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (art. 32 proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativ posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente “apparente”. Più precisamente, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, COGNOME; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, COGNOME); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logici del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4 10/11/1993, COGNOME Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stam (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, COGNOME; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, COGNOME; Sez. 1, n 43433 dell8/11/2005, COGNOME; Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, COGNOME) o di ricorso clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, COGNOME; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/20
COGNOME) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME); ovv ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio sostanzia una “inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali” (così, tra le tante, Sez. U, n. del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
2.E ancora, deve essere rammentato che “in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente l responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazio ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella l rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi” (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti”, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nell prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell’accusa, ma riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non al esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponi dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015,Rv. 263053).
3.Ebbene, l’iter logico-giuridico seguito dall’ordinanza gravata risulta chiaro ed esauriente e espresso in esito ad una ponderata analisi delle fonti probatorie offerte alla sua attenzione il cui sindacato, in sede di legittimità, deve necessariamente arrestarsi alla valutazio congruità degli elementi rappresentati a fronte delle obiezioni formulate dalla difesa l’impugnazione cautelare. Risalta allora in modo evidente che i motivi di ricorso si sostanzino censure che – oltre a riproporre, con enunciati generici e puramente contestativi, i medesim argomenti già respinti dall’ordinanza impugnata, con le cui proposizioni difetta o apprezzabile confronto – attingono il merito della valutazione espressa dal Tribunale d riesame in ordine alla natura distrattiva (rectius, dissimulatoria) dell’operazione che ha interessato la cessione dei cespiti dell’impresa, relativi al ramo del bar, alla RAGIONE_SOCIALE quest’ultima, in parte qua, alla RAGIONE_SOCIALE: tutti aspetti che, invece, il Tribunal puntualmente, con piana e dettagliata esposizione, affrontato – per quanto di specific interesse in questa sede – con particolare riferimento:
alla lampante promiscuità del contesto, anche spaziale ed operativo, in cui si sono sol apparentemente succedute diverse entità imprenditoriali, tutte riferibili a COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALEa al momento della presunta alienazione delle attrezzature azienda alla (socia di capital al 90%) RAGIONE_SOCIALE, amministratore della RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, acquirente di una porzione di tali beni dalla RAGIONE_SOCIALE;
all’assenza di prova appagante del pagamento del prezzo della NOME del 31 dicembre 2018, non traibile dall’esame degli estratti conto della RAGIONE_SOCIALEa, che hanno dato evidenza di bonific di causale, di collocazione temporale non conducente, incompatibili con il versamento del corrispettivo indicato in NOME e in presenza di iniezioni di denaro di direzione opposta, RAGIONE_SOCIALEa alla RAGIONE_SOCIALE;
all’accertata esecuzione di interventi manutentivi sui medesimi beni, nel corso del 2021, d parte della di poi RAGIONE_SOCIALEa, circostanza logicamente inconciliabile con l’avvenuta vendita in f della RAGIONE_SOCIALE;
all’ assenza di concludente dimostrazione del pagamento del prezzo dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ed all’incongruità della pattuizione, a distanza di anni, di una controprestazio denaro sensibilmente superiore – e soltanto per una parte dei beni strumentali oggetto dell NOME del 31 dicembre 2018 – al prezzo che si assume elargito dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE l’integralità del compendio mobiliare.
3.1.Ed è chiaro che le conclusioni così rassegnate sono incompatibili con la ratio dell’art. 263 comma 3 cod. proc. pen., solo genericamente invocato nel ricorso, che impone la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile in caso di potenziale controversia sulla proprietà dell sequestrate, la cui ricorrenza è strettamente ancorata alla sua serietà (ex multis, sez. 3, n. 6562 del 26/09/2023, COGNOME), ragionevolmente esclusa dalla motivazione del provvedimento impugnato.
3.2.A nulla rileva che COGNOME – come sostengono i ricorrenti – non sia ufficialmente indag per il reato di bancarotta fraudolenta, perché l’applicazione del vincolo ablatorio del seque preventivo innpeditivo attiene alla valutazione di pericolosità della libera disponibilità della res e non alla dimensione degli indizi di individuale colpevolezza che pertengono al regime dell misure cautelari personali (in tema di sequestro probatorio, v. sez.1, n. 5545 del 03/10/199 Attaniese, Rv. 209889) e a nulla rileva l’esistenza di un’autorizzazione temporanea del g.i all’utilizzo dei cespiti aziendali in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla Patisserie, in quanto pro riguarda l’esecuzione del sequestro preventivo e non i presupposti ed i requisiti della mis del pubblico ministero, con la conseguenza che eventuali reale, oggetto di revoca da parte questioni ad essa relative sono proponibili soltanto in sede di incidente di esecuzione.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non
potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 02/07/2024
Il Presidente