Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 28 febbraio 2024 dal Tribunale per il riesame di Santa Maria Capua Vetere,
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso, il decreto del AVV_NOTAIO e la richiesta de PM;
Udita nell’udienza camerale dell’Il giugno 2024 la relazione del consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20, dal sostituto Procuratore generale in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa in data 4 giugno 2024, a mezzo p.e.c., dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha prodotto il decreto GIP, con motivazione, del quale ha denunziato la inautonomia rispetto alla domanda cautelare del Pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 febbraio 2024 (dep. il 6 marzo successivo) il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari il 15 gennaio precedente, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo “impeditivo” dell’appartamento di proprietà comunale occupato senza titolo dal ricorrente.
Avverso l’ordinanza del tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore, articolando i motivi in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione per mera apparenza della motivazione offerta rispetto all’argomento di riesame con il quale si deduceva l’assenza di autonoma valutazione rispetto alla domanda cautelare (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 324, comma 7 e 309, comma 9, 292, cod. proc. pen.), non avendo il GIP svolto alcun vaglio critico degli elementi di valutazione offerti dal PM in cautela e materialmente riprodotti nel provvedimento impugnato innanzi al tribunale per il riesame.
1.2. Con il secondo motivo la difesa del COGNOME deduce ancora violazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti per l’ipotesi di reato contestata, non potendo ritenersi illecita la detenzione dell’immobile comunale avvenuta senza uso della violenza, in successione con il precedente detentore ed avendo il ricorrente fatto il possibile per regolarizzare la sua posizione rispetto all’immobile comunale.
Con la requisitoria scritta depositata in data 22 maggio 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione.
con memoria di accompagnamento del 4 giugno u.s. il difensore del ricorrente produceva in copia integrale il decreto GIP, per dimostrarne la inautonomia rispetto al contenuto della domanda avanzata dal Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, di natura processuale non è accompagnato dalla concreta manifestazione dell’interesse a ricorrere (assenza di esposizione dell’interesse ad eccepire il difetto di autonoma valutazione da parte del GIP in sede di emissione
del decreto di sequestro preventivo, con conseguente non consentito esercizio da parte del Tribun-ale del riesame del potere di integrazione della motivazione).
1.1. Pur volendo prescindere, in considerazione del vizio di natura processuale dedotto (violazione dell’art. 292 cod. proc. pen.), dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in ragione della elusione dell’onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell’atto asseritamente viziato e dell’atto dalla cui acritica trasposizione sarebbe dipeso il vizio, deve comunque rilevarsi che il ricorrente non ha rappresentato se ed in quale misura il supino adagiarsi del GIP sulle argomentazioni della parte pubblica istante abbia inibito nel giudicante la facoltà di apprezzare elementi di segno contrario, sì da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n.46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001; Sez. 2, n. 51269 del 18/10/2023, ric. Rizzo, n.m.; Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022). Con tale ultima decisione, la Corte ha anche ribadito che il ricorrente che deduca tale vizio, ha l’onere di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità.
Deve inoltre ricordarsi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non mass. sul punto).
2.1. Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l’ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge, né sostanziale né processuale e presenta una motivazione completa, esente da vizi manifesti sul piano logico.
2.2. In ogni caso, il tribunale ha dato atto di come, nella fattispecie, dalla lettur complessiva del decreto di sequestro emesso dal GIP emerga la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del GIP (cfr. p. 1-3, ove anche il riferimento alla peculiare tecnica di redazione resa necessaria dalla peculiarità delle indagini e dal numero degli indagati
coinvolti nelle vicende delittuose sovrapponibili- della “sussunzione in concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati, di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti” del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.).
Il secondo motivo, con il quale si censura il deficit di fumus del delitto di occupazione abusiva dell’appartamento comunale, è del pari manifestamente infondato. La questione giuridica della configurabilità nel caso del ricorrente coniuge di NOME COGNOME, che aveva acquisito, sin dal 2012, la disponibilità delle chiavi da un conoscente, già assegnatario, così subentrando nel possesso dell’appartamento già facente capo al legittimo assegnatario, è stata affrontata e risolta correttamente dal Tribunale (cfr. p. 3 e 4, ove si fa rinvio alla pronuncia della Sez. 2, n. 27041 del 24/3/2023).
3.1. Nella concreta fattispecie (prescindendo dagli orientamenti giurisprudenziali che hanno di recente affrontato la materia) la circostanza della successione nel diritto altrui è solo dedotta, né alcun vincolo particolare sembra legare (per quanto asserito in ricorso) il presunto avente causa all’occupante abusivo a questi succeduto.
Il Tribunale si è pure soffermato sugli elementi che avrebbero potuto far sorgere perplessità sul dolo del delitto in esame -deducibile nella sede di legittimità solo ove “ictu ocu/i” ne emerga l’insussistenza- escludendo la configurabilità di un serio dubbio in argomento (pag. 4 e 5 ord. imp.).
Alla riconosciuta inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi di quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro tremila in considerazione delle cause che hanno determinato l’inammissibilità della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 11 giugno 2024.