Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35243 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Pescara il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 23 aprile 2024 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 28 giugno 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’inte resse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata il 1° luglio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’in- teresse della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Ad NOME e NOME COGNOME è stato contestato il reato di cui all’art. 322 C.C.I. perché, in concorso tra loro, il primo quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (di fatto amministrata da NOME COGNOME) e il secondo quale
amministratore e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per la quale veniva dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza del 20 marzo 2023, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distraevano i cespiti aziendali, mediante cessione alla società RAGIONE_SOCIALE di marchi e royalties (“RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“), per un valore contabilizzato pari ad euro 2.390.135,41, e di impianti e macchinari (vasche, forni, transpallet, scale, serbatoi, mobili, sedie, arredo uffici, stampanti, fotocopiatrici altro), per un valore di euro 1.000.000,00.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara disponeva, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il sequestro preventivo dei predetti marchi, delle royalties, delle attrezzature e dei beni strumentali, nonché della somma liquida di euro 2.197.420,83 e, in caso di incapienza, dei beni intestati agli indagati o, comunque, nella loro disponibilità.
La misura veniva confermata dal Tribunale distrettuale che, con l’ordinanza impugnata, rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla difesa della società RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazio all’art. 322 C.C.I.) e del vizio di motivazione, attiene alla contestata cessione de marchi e deduce l’insussistenza del fumus commissi delicti. Da un canto, la cessione non si sarebbe mai perfezionata (poiché i marchi, seppur ceduti alla RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, non sarebbero mai stati registrati in suo favore in quanto pignorati dalla RAGIONE_SOCIALE); dall’altro, contrariamente a quanto ipotizzato dal Tribunale, l compensazione del prezzo di cessione con i pregressi crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (cedente) sarebbe fondata su dati economici reali e mai contestati.
2.2. Il secondo attiene alla condotta di cessione dei macchinari e lamenta che il Tribunale avrebbe attribuito la proprietà di tali beni alla società fallita luce dei soli documenti di trasporto (che ne attestavano la provenienza dalla RAGIONE_SOCIALE) e dalle dichiarazioni rese da un dipendente; senza considerare, invece, da un canto, la dicitura “in conto vendita” e, dall’altro, le fatture d’acquisto della RAGIONE_SOCIALE prodotte in giudizio, i contratti di locazione stipulati tra quest’ultima la RAGIONE_SOCIALE e l’oggettiva impossibilità di produrre traccia documentale delle movimentazioni finanziarie alla luce del sequestro dell’intera contabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, nel ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti, ha dato atto:
– con riferimento ai beni materiali, che: a) tali beni (acquistati dalla società leasing a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte della fallita e successivamente locati alla stessa RAGIONE_SOCIALE) sono stati rinvenuti, dai militari dell Guardia di Finanza, nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE, corredati dei DDT che ne attestavano la provenienza dalla RAGIONE_SOCIALE; b) le azioni civili poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di rivendicare la disponibilità dei p detti beni erano rimaste tutte infruttuose; c) l’asserita consegna in “conto vendita” è rimasta allo stato di mera allegazione e l’esibizione di fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE difetta della prova della relati movimentazione finanziaria; d) l’esistenza di dolose operazioni distrattive è stata esplicitamente riferita da NOME COGNOME, ex dipendente della RAGIONE_SOCIALE;
– con riferimento ai beni immateriali, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricevuto i predetti beni a fronte della compensazione con un credito vantato dalla cessionaria; ma tale operazione veniva contabilizzata mediante un semplice giroconto operato a chiusura del relativo conto mastro, senza alcuna indicazione della fonte del credito compensato (peraltro non indicata neanche in questa sede).
Ebbene, a fronte di tale approfondita valutazione e considerato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, le argomentazioni difensive si risolvono o in un’inammissibile censura afferente ad una (affermata) erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale (che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto: Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916) o in considerazioni di diritto manifestamente infondate, rilevando la trascrizione degli atti di trasferimento (nel RAGIONE_SOCIALE italiano dei brevetti europe ai soli fini dell’opponibilità del trasferimento stesso (art. 139 d. Igs. N. 30 del febbraio 2005).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024