Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 aprile 2024, avente ad oggetto denaro contante, assegni bancari, diversi orologi di marche pregiate ed un bracciale con diamanti.
Il sequestro era stato disposto ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in relazione a reati di natura fiscale, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, compiu attraverso operazioni illecite in forma organizzata GLYPH nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, tramite cosiddette frodi carosello con l’utilizzo di diverse società “cartiere”.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con tre motivi, violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, essendosi il Tribunale appiattito sulla ricostruzione operata dal primo giudice, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata, attraverso le quali si era messa in luce l’estraneità del ricorrente alle vicende illecite.
Egli, quale commercialista, avrebbe prestato soltanto consulenza finanziaria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, individuata come società inserita nel sistema RAGIONE_SOCIALE frodi carosello delineato dal provvedimento impugnato, per conto della quale aveva rivestito il ruolo di intermediario nell’invio dei modelli telematici pagamento e nella trasmissione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
Non sarebbe significativa, in quanto corrispondente ad una prassi, la circostanza che presso il suo studio professionale avessero sede legale numerose società, due RAGIONE_SOCIALE quali coinvolte nel procedimento penale.
Non vi sarebbero elementi dimostrativi della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori né del reato di riciclaggio.
Non sarebbe stata provato il dolo, vale a dire la conoscenza da parte del ricorrente dei meccanismi fraudolenti di gestione RAGIONE_SOCIALE società da altri amministrate.
Infine, non sarebbero state valutate le provate capacità reddituali del ricorrente, idonee a giustificare il possesso del danaro, né la sussistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio e la eventuale partecipazione ad esso del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano riconnpresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
1.Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato – che il ricorso solo genericamente richiama – è tutt’altro che apparente sul punto della astratta configurabilità dei reati, avendo messo in luce alcuni decisivi elementi investigativi circa il fatto che, oltre a curare i profili contabili di alcune società ritenute in nel sistema RAGIONE_SOCIALE frodi carosello ampiamente illustrato dall’ordinanza impugnata (fg. 21 di essa), egli aveva intessuto rapporti di relazione personale con alcuni coindagati, rivelativi della sua conoscenza RAGIONE_SOCIALE vicende illecite sottese alla creazione RAGIONE_SOCIALE società ed alla loro gestione, circostanze provate da alcune intercettazioni citate nel provvedimento impugnato e che il Tribunale ha interpretato in senso accusatorio (fgg. 23 e 24 dell’ordinanza).
Nel che, si evidenzia il fatto che le censure difensive finiscono per essere una critica della motivazione e non evidenziano alcuna violazione di legge, neanche sotto il profilo della individuazione dei vari reati, ben tracciata ai fgg. 14 e segg. de provvedimento impugnato e confermata dalle dichiarazioni confessorie di uno dei principali protagonisti della vicenda e correi del ricorrente, COGNOME NOME, soggetto con il quale l’indagato era direttamente in contatto (fg. 13 dell’ordinanza).
Anche in relazione al periculum in mora, il Tribunale ha offerto adeguata motivazione, sottolineando, in uno al ruolo del ricorrente discendente dai profili indiziari prima evidenziati, l’enorme entità del profitto confiscabile per decine d milioni di euro, a fronte di un sequestro di denaro contante in possesso dell’indagato per circa 450 mila euro complessivi, anche occultati in modo sospetto secondo la ricostruzione del Tribunale e, per la natura del bene, di facile dispersione tanto quanto i numerosi orologi di pregio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024.