Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza in data 5/7/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili e dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME che ne ha chiesto raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 5/7/2024 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, revocò l’ordinanza del medesimo Tribunale in data 7/6/2024 che aveva disposto “il dissequestro della cava di calcarenite di proprietà di RAGIONE_SOCIALE da intendersi come dissequestro temporaneo- segnatamente per giorni sessanta- con riguardo esclusivamente all’area su cui insistono i rifiuti indicati nei capi d’imputazione”.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, “titolari dell’impresa RAGIONE_SOCIALE” che, con il primo motivo, denunciano la violazione di legge in relazione all’art. 321 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione “per erronea o apparente assenza della motivazione”. In particolare si deduce che:
il provvedimento revocato aveva lo scopo di consentire alla RAGIONE_SOCIALE, avente la disponibilità della cava ubicata in INDIRIZZO nel Comune di Vittoria dell’estensione di mq. 9.830, di separare “il materiale oggetto dell’attivit illecita contestata dal resto della cava (…) mediante realizzazione di bordatura che consenta la separazione delle aree ed il conferimento di materiali nuovi all’interno dell’area dissequestrata”;
l’area interessata dal presunto reato ascritto ai fratelli NOME interessa una superficie estremamente limitata del fondo su cui operava la RAGIONE_SOCIALE, con una capacità di conferimento pari a circa 20.000 mc, a fronte della complessiva capacità del fondo corrispondente a 200.000 mc.;
l’autorizzazione n. 112/2017 A.U.A., in forza della quale la RAGIONE_SOCIALE operava, era stata sospesa con determina dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE n. 1327/2019 del 27/6/2019 solo in quanto era stata disposto il sequestro della cava, per cui, venuto meno il vincolo sull’area, il provvedimento sarebbe stato necessariamente revocato così permettendo la ripresa dell’attività all’interno della cava.
Tanto esposto, si sostiene che il provvedimento impugnato non esplicitava il “procedimento logico” che aveva indotto il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti per il mantenimento del sequestro.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e 111 Costituzione in relazione ” a quanto chiesto e dedotto e quanto riportato nella sentenza per l’assoluta assenza di motivazione in riferimento alle note depositate dalla difesa”.
Il motivo rappresenta che :
il 5/7/2024 la difesa aveva depositato delle note scritte che confutavano quanto asserto nell’atto di appello dal P.M. impugnante;
l’appello del PM lamentava che nel provvedimento impugnato non vi erano riferimenti al parere che aveva formulato ma tale atto non offriva al Tribunale alcun “dato tecnico inconfutabile” esaurendosi nella proposizione di un “parere formulato sul proprio convincimento” fondato “su analisi dei rifiuti non recenti”, eseguite “esclusivamente” all’area che si intendeva delimitare, e sul materiale fotografico allegato “all’annotazione di indagine del RAGIONE_SOCIALE energetica” che però, avuto riguardo per il tenore della contestazione, che addebitava ai germani non il versamento “di materiale
non autorizzato” ma l’ “eccedenza di materiale autorizzato”, e l’assenza di “analisi” del terreno risultava scarsamente significativo. Ad avviso della difesa, quindi, sarebbe stato necessario procedere alla nomina di un perito al fine di verificare se “quanto prospettato dal tecnico minerario COGNOME nel suo progetto corrispondeva a vero ed era fattibile”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per i motivi di seguito precisati.
L’istanza di dissequestro risulta presentata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, quale persone fisiche. Nel corpo dell’istanza, ancora, si dà atto che i predetti erano “titolari dell’impresa RAGIONE_SOCIALE” cui “appartiene” la cav di Piano Guastella, circostanza quest’ultima riportata anche nell’ordinanza impugnata, sul punto non contestata. I fratelli NOME, però, agiscono quali persone fisiche imputate nel procedimento che ha portato al sequestro della cava. Ciò integra la prima ragione di inammissibilità del ricorso, posto che l’imputato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a impugnare il titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Giova anche ricordare che, per la medesima ragione, la legittimazione all’impugnazione non spetta neanche al singolo socio. Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli imputati in proprio e non quali legali rappresentanti della società titolare della cava oggetto di sequestro (ex multis Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 1 – n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01).
Per completezza, deve darsi atto che i ricorso risultano inammissibili anche sotto altri profili, risultando, in parte, privi di specificità e, in parte, re censure non consentite.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per Cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argornentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non mass. sul punto).
Tanto precisato, va osservato che, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge e presenta una motivazione completa, per di più anche esente da vizi manifesti sul piano logico.
Il Tribunale rileva, in primo luogo, che l’autorizzazione n. 112/2017 risultava sospesa, per cui la società dei ricorrenti non avrebbe potuto proseguire “nell’attività di recupero e conferimento di materiali esterni”, per, poi, sottolinea che le immagini fotografiche e i rilievi dell’ARPA di RAGIONE_SOCIALE in data 18/6/2018 dimostravano la presenza di rifiuti pericolosi nell’area che era stata dissequestrata, “camuffati con un sottile strato di calcarenite”, per concludere che l’accoglimento dell’istanza avanzata dagli imputati “ha di fatto comportato il pericolo di una ripresa dell’attività illecita, attività interrotta, invece, dall’apposizione del vin
Trattasi di argomentazione logica e non contraddittoria, ancorata ad atti d’indagine di cui i ricorrenti non contestano la sussistenza o la pertinenza ma la valenza significativa rappresentando che: il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione sarebbe stato immediatamente revocato in caso di dissequestro; le analisi dell’ARPA non sarebbero state eseguite su tutta l’area sottoposta a sequestro ma solo sulla porzione che sarebbe stata oggetto dei lavori di delimitazione; “l’annotazione d’indagine del Comado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE energetica di Caltanissetta in Gela” non davano la certezza “necessaria a dichiarare che l’intera cava è compromessa”. Si tratta di doglianze che, inevitabilmente, refluiscono nell’alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l’unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali.
Priva del necessario requisito di specificità risulta la censura che lamenta l’omessa valutazione della memoria depositata dalla difesa all’udienza del 5/7/2024.
L’ordinanza impugnata fa menzione della memoria e la disattende con motivazione che i ricorsi sostanzialmente ignorano. I ricorsi, ancora, non precisano quali siano i temi e le questioni, in grado di inficiare la tenuta dell’ argomentativo seguito nell’ ordinanza impugnata, che il complessivo impianto motivazionale sviluppato dal Tribunale non affronta. Si è, quindi, in presenza di doglianze che, non confrontandosi con la motivazione contestata, risultano prive del necessario requisito della specificità e, conseguentemente, inammissibili.
Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024