Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39549 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39549 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1257/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CC Ð 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME COGNOME quale legale rapp.te di NOME COGNOME NOME quale legale rapp.te di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di NOME COGNOME n. a Ciezin (Polonia); avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Treviso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso; udito il difensore degli indagati AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
Il tribunale del riesame di Treviso, adito nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME COGNOME quali legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE rispettive RAGIONE_SOCIALE avverso i decreti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio relativi rispettivamente, il primo, ad un trattore e semirimorchio di proprietˆ della Beskind RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e a merce di proprietˆ della NOME COGNOME NOME, il secondo a documentazione, in relazione ai reati ex artt. 49 e 43 comma 1 lett. a) del Dlgs. 504/1995, rigettava le istanze di riesame.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso mediante il proprio difensore e attraverso due motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali legali rappresentanti rispettivamente della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, quest’ultima proprietaria della merce in sequestro e la prima quale proprietaria degli automezzi in sequestro.
Rappresentano la violazione degli artt. 49 comma 1 e 43 comma 1 lett. a) del Dlgs. 504/1995 oltre che della normativa UE sui biocidi, evidenziando che sarebbe stata rappresentata dagli investigatori, senza che i giudici abbiano rilevato l’errore, una realtˆ diversa rispetto a quella corrispondente alla vicenda processuale e in particolare si sarebbe ritenuto che era in via di trasporto alcol etilico denaturato invece di un biocida (come emergente dalla documentazione disponibile con cui era accompagnata la merce), per il quale, diversamente dal primo, non è previsto il pagamento di accise. Sarebbe stato più corretto chiedere alla agenzia RAGIONE_SOCIALE dogane di verificare se la merce poteva integrare un biocida, circostanza non avvenuta. Si aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE proprietaria della merce sarebbe in possesso di una autorizzazione per la commercializzazione di biocidi. E la tesi della sussistenza di alcol sarebbe stata quindi sposata acriticamente e le analisi sarebbero state indirizzate per attestare la sussistenza di alcol non completamente denaturato e come tale sottoposto ad accise. In assenza allora di una puntuale esclusione, in via analitica, della corrispondenza della merce ad un biocida, non sarebbe sostenibile l’ipotesi accusatoria e il tribunale avrebbe sussunto erroneamente il fatto nella ritenuta norma di riferimento.
Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 43 e 49 Dlgs. 504/1995, in ordine alla posizione della RAGIONE_SOCIALE trasportatrice. Quest’ultima, sarebbe terzo di buona fede in assenza di ogni difetto di vigilanza, a fronte di
una documentazione attestante la sussistenza di biocida, e in assenza di circostanze idonee ad allarmare la stessa.
1.I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riguardo alla tesi di cui al primo motivo, riguardante la identificazione della merce come biocida piuttosto che come alcol non completamente denaturato, si ribadisce preliminarmente che il ricorso per cassazione, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cos’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 Ð 01; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altres’ specific per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o merame nte apparente, perchŽ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Tanto precisato, si osserva che le deduzioni proposte integrano una censura inammissibile, atteso che attraverso di essa, a fronte di una motivazione tutt’altro che insussistente, avendo i giudici esposto in maniera articolata le ragioni, plurime, della individuazione di una merce (alcol non completamente denaturato) sottoposta ad accise non versate eppur doverose, si contrappone una mera diversa ricostruzione di fatto, tesa a riqualificare diversamente i dati disponibili, tanto da lamentare anche il mancato approfondimento di ulteriori analisi dei materiali, come tale non consentita in questa sede siccome involgente la ricostruzione del merito, sottratta al sindacato di questa Corte.
E invero la motivazione censurata, articolata nella valorizzazione di profili significativi ai fini del fumus, – quali il rapporto di analisi della RAGIONE_SOCIALE Dogane inerente alcol non completamente denaturato, soggetto ad accisa, l’incompletezza della documentazione di accompagnamento in ordine alla natura del bene e al luogo di consegna, la mancanza in capo alla RAGIONE_SOCIALE destinataria di licenze corrispondenti all’alcol da ricevere, peraltro priva di un rapporto reale con la sua sede formale e con oggetto sociale non coerente neppure rispetto a
ingenti quantitˆ di prospettato biocida, la scoperta solo durante il viaggio, da parte del conducente dell’articolato, del luogo finale di destinazione, a seguito di contatto telefonico con persona utilizzante una utenza intestata a soggetto inesistente – appare tutt’altro che inesistente o apparente, quale unico vizio motivazionale prospettabile in questa sede.
Quanto al secondo motivo, limitato alla rappresentazione della sola ditta trasportatrice quale terzo di buona fede, con conseguente carenza sul punto, pur necessario ed imprescindibile ai fini restitutori qui proposti, di ogni analoga argomentazione per la ditta proprietaria della merce, è sufficiente rilevare, alla luce di quanto giˆ evidenziato con il primo motivo, che nella ordinanza impugnata è illustrata la presenza di anomalie che escludono la buona fede, quali quelle riguardanti il destinatario nonchŽ il luogo di consegna, non predeterminato, secondo le affermazioni dello stesso autista.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Cos’ deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME