Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE: CODICE_FISCALE) nato a MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’avvocato COGNOME del foro di GROS ETO in difesa di:
NOME COGNOME (CUI: 04F55G5), il quale si è riportato al icorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale del riesam di Livorno ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal iudice per le indagini preliminari in data 22 aprile 2004, nei confronti di NOME, relativamente alla somma di euro 1.278,00.
1.1. I giudici della cautela hanno ritenuto NOME gravemente indiziato del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. (capi C), per aver impiegato presso la propria azienda 18 lavoratori di nazionalit pakistana e bengalese, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfit ando del loro stato di bisogno.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’inda ato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, c mma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge proce suale penale, lamentando l’incompetenza del Tribunale di Livorno, in quanto le condotte poste in essere, riguardanti l’assunzione, l’utilizzazione e l’impiego dei là oratori, sono state commesse in provincia di Grosseto.
I contratti, infatti, indicano come sede di assunzione I comune di Campagnatico (GR), così come i lavoratori furono effettivamente i piegati nella stessa provincia.
Deve invece escludersi che egli, quale datore di lavoro, pos a rispondere anche della condotta di reclutamento, che erroneamente i giudic della cautela hanno valorizzato per radicare la competenza.
Né la competenza può essere determinata in relazione agli addebiti provvisoriamente elevati agli altri indagati, in assenza di qualsivo connessione tra le diverse incolpazioni. lia ipotesi di
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione al pericul difetto di motivazione, o quantomeno il suo carattere apparente, percorso giustificativo in una mera clausola di stile, comune a tut che ignora la (dimostrata) solvibilità del ricorrente. m in mora, il isolvendosi il i gli indagati,
le parti hanno 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
e ha chiesto Più in particolare, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale in se dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va subito osservato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di segue o probatorio è ammesso solo’ per violazione di legge, in tale nozi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo pos proc. pen., il ro preventivo n dovendosi uei vizi della o a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensi ile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Man’nolo i Rv. 285608 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e auton ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 d Ferrazzi). mo motivo di I 28/01/2004,
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola viola va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità ment denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione ione di legge, e è possibile dell’art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, ellegrino, Rv. 224611).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punt inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei reqUisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 COGNOME, Rv. 239692). mpletamente da risultare erito, oppure
1.1. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile poiché aspecifi o.
Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non possa ris ondere della condotta di reclutamento, l’unica in grado di radicare la competenz
Nel sostenere ciò, il ricorso non si confronta con le motiv zioni dei due provvedimenti, che tra di loro si integrano, dalle quali si evince che anche la fase del reclutamento era a lui riferibile oggettivamente e soggettiva ente (p. 53 ordinanza del 22 aprile 2024; p. 2 provvedimento impugnato); sicc é la condotta
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rilevante ha avuto inizio presso il centro di accoglienza di Piombino, la competenza del Tribunale di Livorno. osì radicando
D’altra parte, già prima della entrata in vigore delle modifi legge 29 ottobre 2016, n. 199, si era ritenuto possibile configurare persone nel reato commesso dal c.d. caporale. he di cui alla il concorso di
1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché aspecific non consentito, non confrontandosi con le argomentazioni spese d cautela in punto di periculum in mora, limitandosi a reiterare in sed le doglianze già compiutamente esaminate dal giudice del riesame. e comunque i giudici della di legittimità
Non si è in presenza di una motivazione mancante o apparen unici vizi rilevabili ex art. 325 cod. proc. pen. s posto che il Tribunale le ragioni della propria decisione (pp. 2 e 3), confrontandosi con le a e – ovvero gli ha esplicitato gomentazioni difensive, ed indicando gli elementi da cui ha desunto il pericolo di dispersione dei beni e, quindi, la necessità di procedere all’anticipazione degli effetti iella confisca
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la libera disponibili à del denaro possa aggravare le conseguenze del reato, in relazione al mancato v rsamento dei contributi previdenziali.
Così facendo, e a dispetto di quanto immotivatamente ostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. p n., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concis motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendo o necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla d finizione d giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituis a reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al no ero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 81848).
Inoltre, osserva il collegio che le censure relative alla solvibilità del ricorrent si traducono nella (non consentita) prospettazione di vizi riguard nti la tenuta logica della motivazione, a fronte di un percorso argomentativo in cui si è dato conto, pur sinteticamente, degli indicatori fattuali da cui inferir il rischio dispersione del patrimonio.
Stante l’inammissibilità del ricorso, ,e non ravvisandosi as ‘enza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c st. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spee processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che s stima equo quantificare in euro tremila.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024.