Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30671 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cento il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 20/12/2023 dal Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha conclu riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/12/2023, il Tribunale di Ferrara ha dichiarat inammissibile, ritenendolo comunque infondato, l’appello proposto da COGNOME NOMENOME NOME NOME dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emess cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 09/11/2023, aveva respinto l’ista revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo G.i.p., con decreto de 09/09/2023, in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, con
al COGNOME COGNOME qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con COGNOME NOME NOMEamministratore unico fino alla liquidazione giudiziale della società) e COGNOME NOME (ammininistratore della RAGIONE_SOCIALE, società che – nella prospettazione accusatoria – era stata cr per svuotare la RAGIONE_SOCIALE, come espressamente indicato nel piano di ristrutturazione).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Nullità dell’ordinanza per difetto totale di motivazione.
Dopo aver ampiamente richiamato le precedenti scansioni procedimentali, la difesa lamenta il carattere elusivo della motivazione rispetto ‘alle dedu difensive, concernenti: l’entità pari a soli Euro 3.500 del debito della EUR RAGIONE_SOCIALE verso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come da quest’ultima atteCOGNOME in rispost ad una specifica richiesta della società; le dichiarazioni dei redditi sottoscrit liquidatrice COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME evidenziato un credito verso l’erario gran lunga maggiore del debito conteCOGNOME dal P.M. al 2021; l’insussistenza prove in ordine alla falsità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e utilizza RAGIONE_SOCIALE; l’assenza di atti notificati al COGNOME relativi alla situazione debitoria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; l’insussistenza di prove che il COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avesse informato l’odierno ricorrente dell’esistenza di un procedimento tributario instaurato a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, la difesa censura quanto osservato dal Tribunale, anche considerazione del fatto che le indagini preliminari relative alla falsità RAGIONE_SOCIALE non erano mai confluite nell’odierno procedimento, e che alla data del 03/03/20 (data della certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME il debito di Euro ancora non si era conclusa la COGNOME che aveva determinato la quantificazione maggior importo, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati solo nei di agosto e settembre successivi; si lamenta altresì la valorizzazione, in accusatorio, del fatto che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE era contestualm anche dipendente della RAGIONE_SOCIALE (circostanza comprovante, per il Tribunale, la conoscenza in capo a tale società della COGNOME in corso sulla RAGIONE_SOCIALE
A tale ultimo proposito, la difesa censura la totale assenza di elem indicativi della consapevolezza del COGNOME COGNOME la COGNOME fiscale, l partecipazione alle attività del COGNOME, l’emissione di fatture per operaz inesistenti da parte del COGNOME (legale rappresentante della FM) e la conoscenza, da parte di quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALE verifiche in corso. Si evidenzia q il -carattere congetturale della motivazione, dal momento che le fattur contestazione non potevano considerarsi emesse per operazioni inesistent essendo il relativo procedimento ancora nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari: si
NOME COGNOME non poteva essere a conoscenza dell’esistenza e consistenza del debito fiscale successivamente conteCOGNOME.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta inammissibil dell’appello. Si deduce che era COGNOME il COGNOMECOGNOME e non il COGNOMECOGNOME a presentare impugnazione, alla quale aveva rinunciato per il sopravvenuto dissequestro d conti correnti. Tale vicenda, evidentemente, non poteva riguardare la posizio dell’odierno ricorrente, nei cui confronti non si era perciò formato alcun giud cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente evidenziarsi l’insussistenza del profilo d inammissibilità dell’appello ritenuto dal Tribunale, non essendosi formato al giudicato cautelare nei confronti del COGNOME (a proporre richiesta di. riesame successivamente rinunciata, era COGNOME il COGNOME, legale rappresentante de società).
Il ricorso è peraltro inammissibile per altre ragioni.
2.1. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo espresso da ques Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in t nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo po a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a render comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (così da ultimo Sez. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadi ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi – pur formalme volto a dedurre violazioni di legge – nella censura del merito RAGIONE_SOCIALE valut espresse dal Tribunale, e nella reiterata prospettazione di una diversa lettur elementi acquisiti, che non può essere presa in alcuna considerazione in que sede, nella quale deve unicamente rilevarsi che il compendio motivazional contenuto nell’ordinanza impugnata non può in alcun modo essere considerato mancante o meramente apparente.
2.2. Il Tribunale ha invero preso in considerazione tutti gli aspetti rip in questa sede dalla difesa, a sostegno dell’insussistenza del reato, sofferma in particolare: sulla non veridicità dell’importo del credito verso l’Erario comu dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non aveva tenuto conto della COGNOME fiscale con cui
era stata accertata la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE; sulla conoscenza già dal 2018, in capo all’amministratore COGNOME, della COGNOME fiscale in corso sulla veridicità RAGIONE_SOCIALE predette fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, rivelatasi una “cartiera” amministrata – tra l’altro – da un dipendente della RAGIONE_SOCIALE; sul fatto che anche nel quantificare il modesto importo del debito verso l’erario, risultante dalla certificazione richiesta dal COGNOME, non si era tenuto conto degli esiti della COGNOME fiscale; sulla certa rilevanza ai NOME dell’art. 11 de operazioni di . “svuotamento” della RAGIONE_SOCIALE (prelievi ingiustificati; erogazione di compensi altrettanto ingiustificati al COGNOME, all’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e allo stesso COGNOME, in quest’ultimo caso superiori a Euro 400.000 nell’arco di un anno; concessione di un finanziamento al ricorrente perché questi, tramite altra società, acquistasse l’immobile venduto all’asta dove aveva la propria sede l’RAGIONE_SOCIALE, e lo riconcedesse poi in locazione a quest’ultima, tenuta a pagare un canone annuo di Euro 70.000).
In tale contesto, e tenuto conto sia della qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE attribuita al COGNOME – qualifica non contestata in questa sede ed invero difficilmente contestabile, avuto riguardo alle operazioni qui sommariamente riassunte – sia della certa conoscenza in capo al COGNOME RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali in corso, sia anche della posizione di amministratore della cartiera RAGIONE_SOCIALE e di dipendente della RAGIONE_SOCIALE, contemporaneamente rivestita da COGNOME NOME, le valutazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato ascritto al ricorrente, ritenuto pienamente consapevole della situazione e RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere, risultano del tutto incensurabili in questa sede.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 6 giugno 2024
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Il Pr sidente