Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
Oggi,
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Marigliano il 20/03/1952
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2 3 GEN. 2025
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17/06/2024;
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FUNZION
Luci
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. COGNOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 27/05/2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha convalidato il provvedimento con il quale il G.i.p. di Napoli ha disposto il sequestro preventivo delle opere realizzate nell’area, sita nel fondo di natura agricola in Forio d’Ischia, identificato al foglio 27, pl.11e 426 e 27 per reati di cui agli artt. 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 d 2004.
In particolare, all’indagato veniva contestato di aver realizzato, in difformità alle C.I.L.A presentate in data 28/12/2017 ed in data 27/02/2023 e in assenza
di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadenti in zona a tutela paesaggistica nonché di protezione integrale del P.T.P. per l’isola di Ischia, le opere descritte nel capo d’imputazione, trattandosi di opere necessitanti il preventivo vaglio degli uffici del comune e della Sovrintendenza, avendo alterato il paesaggio con aggravio del carico urbanistico e non sanabili perché in contrasto con la strumentazione urbanistica.
2.Avverso tale provvedimento, COGNOME NOME, in proprio e quale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME Eduardo”, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo si censura il vizio di violazione di legge e il vizio d motivazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata, con percorso argomentativo incongruo, abbia definito il fondo oggetto di vincolo come fondo “agricolo” sulla base della sola descrizione dell’agente di polizia giudiziaria, trascurando di considerare le argomentazioni di segno opposto prodotte dalla difesa anche tramite l’apporto del proprio consulente tecnico.
4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta continuazione tra le opere realizzate in tempi pregressi e le opere più recenti in contestazione; le opere di recente realizzazione, non avrebbero potuto costituire il titolo giustificativo della misura ablatoria, perché non continuazione con le precedenti e perché non integranti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata; si deduce che la sostituzione del cancello d’ingresso, l’apposizione di tubolari in ferro e rete metallica, il campo di bocce ricavato con semplici travi di fondazione, costituiscono opere rientranti in quelle di manutenzione ordinaria, o, al più, in quelle autorizzabili con la C.I.L.A. ritualmente presentata al Comune di Forio in data 28/12/2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è inammissibile.
Va ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
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l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda.
Tanto premesso, nel caso concreto ricorre un’ampia considerazione degli elementi allegati dalla difesa, una compiuta valutazione delle fattispecie contestate in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro richiesto.
Il Tribunale del riesame ha descritto la natura degli interventi realizzati ne tempo (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata) sottolineando come gli stessi abbiano determinato un mutamento della destinazione d’uso non assentita, e ha illustrato compiutamente le ragioni per le quali le opere oggetto di sequestro sarebbero dipendenti da quelle più risalenti, evidenziando il rapporto di connessione funzionale intercorrente tra le opere passate e quelle sottoposte a vincolo (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato).
Le argomentazioni dettagliate fornite dal Tribunale del riesame consentono, dunque, di ritenere inesistente il dedotto vizio di violazione di legge, sotto profilo dell’omessa motivazione, e di constatare che, ad onta del vizio formalmente denunciato, le censure difensive si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della condotta non ammissibile in sede di legittimità.
2.Per queste ragioni il ricorso deve considerarsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 05/12/2024 Il Consigliere estensore
Il Presídente