Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 30/6/2023 ha confermato l’ordinanza i data 11/5/2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribuna ritenuto il fumus del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., aveva convalidato il sequ preventivo d’urgenza, emettendo il contestuale decreto di sequestro preventivo, finalizzato confisca di cui all’art. 240 bis cod. pen., dell’intero capitale sociale della “RAGIONE_SOCIALE detenuto da COGNOME NOME, di una quota pari al 40% della società RAGIONE_SOCIALE , detenu dalla moglie di questo e di un’autovettura intestata alla stessa moglie.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., per avere il Tr del riesame ricostruito la condotta contestata al COGNOME in termini difformi da riconosciuta nel provvedimento del GIP in quella sede impugnato, atteso che questo (come già il decreto di sequestro preventivo di urgenza in data 11/5/2023 con richiesta di convalida emissione del decreto di sequestro ed anche l’ordinanza cautelare del 13/3/2023 nei confron del coindagato NOME COGNOME) si fondava su un’ipotesi di accusa secondo cui il ricorre sarebbe da considerarsi soggetto interposto da parte dell’interponente NOME NOME intendeva co eludere misure di prevenzione patrimoniale. L’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, invece, ricostruisce la condotta contestata al COGNOME indicandolo come soggetto interponen (e non già interposto) ed enucleando elementi ritenuti sintomatici del dolo diretto finalizz eludere l’applicazione di eventuali misure di prevenzione patrimoniali. AVV_NOTAIOme a tal riguar ricorrente che, pur avendo il giudice il potere di confermare il provvedimento applicati misure per ragioni diverse da quelle ivi indicate, occorre rispettare il limite della correl fatti posti a fondamento del provvedimento di sequestro, che non possono essere sostituiti integrati con ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto dive spettando al solo pubblico ministero procedere a modificazioni fattuali dell’imputazione, an nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione per avere il tribunale scruti maniere illogica la deduzione difensiva fondata sulla revoca, nel lontano 2014, della mis cautelare applicata al ricorrente per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. nel m procedimento per il quale oggi è imputato, peraltro senza considerare il distacco temporale l’applicazione tra la vicenda cautelare del 2014 e l’assunzione della partecipazione occulta società portoghese, nell’anno 2020.
1.3. Violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione per av affermato il Tribunale che la difesa non avrebbe proposto alcuna ricostruzione alternativa prospetto reddituale elaborato dalla P.G., pur avendo la difesa esibito una consulenza tecnic parte.
Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
Va infatti preliminarmente ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il r per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’app argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisit minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239 Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608).
Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che l’art. cod. pen., norma che disciplina il dibattimento imponendo la correlazione tra l’accusa contest e la sentenza, a garanzia dell’effettività del contraddittorio dibattimentale, non può appli provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari, durante le quali l’incolpazio invece, per sua natura fluida e mutevole.
Il motivo di impugnazione, però, è manifestamente infondato soprattutto perché, lungi d considerare il ricorrente come mero soggetto interponente, anche nel capo di incolpazion provvisoria esaminato dal giudice per le indagini preliminari, così come nella motivazi dell’ordinanza di convalida del sequestro e di sequestro preventivo, COGNOME NOME NOME indicato come socio occulto delle diverse società al pari del fratello, ed in concorso con COGNOME NOME ed altri, sicché nessun mutamento del fatto è stato operato dal Tribunale del riesame rispetto a quanto valutato dal giudice per le indagini preliminari.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi ravvisare alcun violazione di legge o, comunque, vizio di carenza assoluta di motivazione nell’omessa valutazion del tempo trascorso tra la revoca, nel 2014, della misura cautelare applicata al ricorrente reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e l’assunzione della partecipazione occulta alla portoghese, nell’anno 2020, avendo il Tribunale valorizzato, come elemento sintomatico dell’interesse del COGNOME ad evitare misure di prevenzione, la stessa pendenza d procedimento che vede il ricorrente imputato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen..
Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile, per il carattere meramente assertiv generico della censura, con la quale il ricorrente si è limitato a dolersi del mancato esame consulenza tecnica di parte allegata al ricorso, senza in alcun modo indicare quali argomentazi di tale consulenza possano contrastare la ricostruzione dei giudici di merito che, richiama anche atti noti alle parti, quali, da un lato le conversazioni intercettate “per la cui lettu
alle pagg. 87 e seguenti” della richiesta di applicazione di misura cautelare e, dall’alt accertamenti svolti dai Carabinieri del ROS e riportati nella richiesta di sequestro preventi 21 aprile 2023″, hanno evidenziato che i fratelli COGNOME a decorrere dal settembre 2 avevano versato a favore dei preesistenti soci della società “RAGIONE_SOCIALE” la somma di euro 50.000,00 finalizzata all’ingresso occulto nella stessa, pur a fronte di una sproporzione tra i redditi leciti del nucleo familiare del ricorrente e del tenore di vita del Si tratta di argomentazioni che le generiche indicazioni del ricorso non appaiono idone scardinare, atteso anche che la stessa consulenza tecnica di parte riconosce comunque (alle pagg. 17 e 18) una sproporzione tra i redditi percepiti e le spese sostenute quantomeno neg anni 2019 e 2020.
Le generiche doglianze difensive sul punto debbono ritenersi, pertanto, smentite d complessivo impianto motivazionale che non può ritenersi privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza in relazione alla riconosciuta sproporzione reddituale, anche al luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’omesso esame di u memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando co la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220), condizi che la generica doglianza difensiva non consente in alcun modo di riconoscere.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergent dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2024