Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 novembre 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 6 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di quanto sequestrato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria il 28 settembre 2023 (ossia 10 pacchetti di sigarette di contrabbando del peso di 200 grammi, 58 pacchetti di sigarette di contrabbando del peso complessivo di 1.160 grammi, la somma in contanti di 67.000,00 euro, 7 fogli manoscritti e 3 ricevute di consegna riportanti una serie di nomi e cifre), in relazione al delitto di cui all’art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973.
Avverso tale ordinanza l’indagato, NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, attraverso l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 240 cod. pen., con riferimento all’onere di motivazione da soddisfare per poter disporre e confermare il sequestro preventivo di una somma di denaro, non essendo sufficiente, per poter ritenere assolto tale onere, il riferimento compiuto dal Tribunale al rinvenimento della somma sequestrata in denaro contante, non trattandosi di situazione fornita di forza dimostrativa decisiva, ma solo di un elemento indiziario; ha ribadito quanto esposto con la richiesta di riesame, a proposito del pagamento di risarcimenti da parte di compagnie di assicurazione, che pur corrisposti mediante assegni o bonifici erano stati successivamente riscossi, e dell’esistenza di ricavi non dichiarati provenienti dalla attività di pizzeri esercitata dalla moglie del ricorrente, che giustificavano la presenza della somma di 67.000,00 euro in contanti sottoposta a sequestro.
Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando il carattere non consentito delle doglianze mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, in quanto relative a vizi della motivazione, in particolare di valutazione probatoria, estranei al perimetro della violazione di legge deducibile nella materia delle misure cautelari reali, pur essendo la motivazione dell’ordinanza impugnata idonea, sia sugli indizi del reato di contrabbando, sia sul nesso di pertinenzialità della somma di denaro sequestrata (desunto dal rinvenimento di 68 pacchetti di sigarette unitamente alla somma di 67.000,00 euro in contanti occultati nel doppio fondo di un armadio della abitazione del ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente va ricordato che, come sottolineato anche dal AVV_NOTAIO Generale, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 e, tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle
valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Ora, nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza impugnata non è certamente apparente, in quanto con essa è stata giustificata, tra l’altro in modo non manifestamente illogico, l’affermazione della provenienza dalla attività di contrabbando della somma sequestrata, e le censure del ricorrente sono volte, oltre che a sindacare l’adeguatezza e la logicità di tale motivazione, anche a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, tra l’altro riproponendo le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale e motivatamente disattese, con la conseguenza che dette censure devono ritenersi non consentite.
In particolare, il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame, ha sottolineato la provenienza illecita, da contrabbando, dei pacchetti di sigarette sequestrati nella abitazione del ricorrente, in quanto riportanti il medesimo numero seriale, e la plausibilità della provenienza della somma di denaro sequestrata da tale attività, in considerazione del fatto che detta somma, rilevante e in denaro contante, era stata rinvenuta occultata, assieme alle sigarette di contrabbando, nel doppio fondo di un mobile, unitamente a fogli manoscritti con appunti di contabilità ritenuti riconducibili alla vendita di tabacchi di contrabbando. Il Tribunale ha anche considerato e motivatamente disatteso gli argomenti posti a fondamento della richiesta di riesame, sostanzialmente replicati con il ricorso per cassazione in termini di mero dissenso, evidenziando che le somme corrisposte al ricorrente a titolo risarcitorio erano inferiori a quella rinvenuta occultata e sequestrata e che comunque non erano state corrisposte in contanti, e che non erano in alcun modo stati dimostrati i ricavi conseguiti dalla consorte del ricorrente dalla attività di pizzeria dalla stessa svolta (anche nel ricorso vi è il generico riferimento a un accertamento tributario svolto nell’anno 2015 e relativo a ricavi dell’anno 2013).
Si tratta di motivazione non certamente apparente, essendo state indicate le ragioni ritenute dimostrative della provenienza dalla attività di contrabbando della somma sequestrata e anche della infondatezza degli argomenti posti a sostegno della richiesta di riesame, che il ricorrente ha censurato sul piano della idoneità della motivazione, oltre che della adeguatezza e della logicità della valutazione delle risultanze istruttorie, tra l’altro riproponendo i medesimi rilievi già considerati dal Tribunale, dunque formulando censure non consentite nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a censure non consentite.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 27/3/2024