Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA /R. GLYPH ../.3 113 Le r sfq-4. MAreeer k i0C:ert.. ‘ . J.ft i 4 3 f -2.
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La sig.ra NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società «RAGIONE_SOCIALE», ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 5 maggio 2023 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19 marzo 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato, tra gli altri, di cui agli artt. 110, 81, cp 483 cod. pen., in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10quater, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordiNOME il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto del reato (quantificato nella misura di euro 301.565,43), decreto in esecuzione del quale sono stati sequestrati i saldi attivi del rapporto di conto corrente intestato alla COGNOME per l’imposto di euro 18.595,87.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen., essendo stata l’ordinanza depositata undici giorni dopo l’arrivo degli atti.
1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla eccepita incompetenza del Tribunale di Vallo della Lucania. Osserva, al riguardo, che il reato di cui all’art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma, alternativamente, nel momento in cui viene versato il modello F24 ovvero in quello in cui il credito viene posto in compensazione. Il luogo di consumazione del delitto deve perciò essere individuato o in quello della presentazione fisica del modello o in quello della sua trasmissione per via telematica. Nel caso di specie, tale luogo deve essere identificato in Roma posto che il credito di imposta è stato caricato sul cassetto fiscale della società che vi ha la sede legale. Aggiunge che l’operazione è stata fisicamente posta in essere dalla ricorrente stessa attraverso il computer presente negli uffici romani della società, come documentato all’udienza del 5 giugno 2023. Conclude affermando che, in ogni caso, la società cooperativa non aveva alcun rapporto con la «Tax RAGIONE_SOCIALE» o le persone ad essa riconducibili.
1.3.Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico della società ricorrente e della sua legale rappresentante non essendo mai stato accertato se la RAGIONE_SOCIALE abbia mai tenuto o meno i corsi di formazione 4.0 per i suoi dipendenti, non essendo legittimo onerare la ricorrente della prova contraria.
1.4.Con il quarto motivo (terzo nel testo del ricorso) deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen., osservando che la documentazione prodotta per dimostrare l’effettivo
svolgimento dei corsi di formazione professionale non è destinata a provare la verità dei fatti attestati dal privato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono inammissibili.
3.11 ricorso proposto a nome della società è inammissibile per carenza di interesse non essendole stato sequestrato alcunché. Inoltre, il difensore non è munito di procura speciale rilasciata dalla società per proporre ricorso per cassazione e non era munito di procura speciale nemmeno per chiedere il riesame del decreto di sequestro.
3.1.Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni d conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692).
3.2.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell’odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.; mentre l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, COGNOME; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, COGNOME; Id., 18 giugno 2008, COGNOME; Id., 17 febbraio 2009, COGNOME); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l’odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il
processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore».
3.3.Nel caso in esame la ricorrente agisce, come detto, anche quale legale rappresentante della società che è terza estranea e non ha mai rilasciato procura speciale al difensore che ha proposto riesame ed ha sottoscritto l’odierno ricorso per cassazione.
4.11 primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME in proprio è manifestamente infondato.
4.1.La decisione del Tribunale è stata adottata nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, pervenuti alla cancelleria del tribunale il 30 magg 2023. La decisione, infatti, è stata assunta il 5 giugno 2023 (come da dispositivo depositato in cancelleria) e la motivazione è stata deposìtata il 16 giugno 2023, ben prima del termine di 45 giorni che il tribunale si era assegNOME per la stesura dei motivi ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
4.2.Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per i deposito della successiva ordinanza del tribunale – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell’ordina applicativa della misura coercitiva – devono essere intesi nel senso che il dispositivo contenente la decisione sulla richiesta di riesame deve essere depositato entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre l’ordinanza de tribunale recante la motivazione deve essere depositata entro trenta giorni dal deposito del dispositivo (Sez. 5, n. 7653 del 21/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269472 – 01; Sez. 5, n. 7652 del 19/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269471 – 01; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267849 – 01; Sez. 6, n. 22818 del 15/04/2016, COGNOME, Rv. 267128 – 01).
5.E’ generico e manifestamente infondato il secondo motivo avendo il Tribunale disatteso l’analoga doglianza qui proposta osservando che nel procedimento iscritto a carico della ricorrente si procede (anche) per il più grave reato di cui all’art. 416 cod. pen. che radica la competenza territoriale in Vall della Lucania di tutti gli altri reati (compreso quello contestato alla COGNOMECOGNOME pe ragioni dì connessione oggettiva e soggettiva, senza che su questa specifica osservazione la ricorrenttabbia dedotto alcunché.
6.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
6.1.Aí fini della cautelare reale non sono necessari i “gravi indizi di colpevolezza”, bensì gli indizi del reato per il quale si procede (Sez. U, n. 4 de 25/03/1993, COGNOME, Rv. 193117 – 01, secondo cui le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell’art. 273 cod. pro pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordiNOME il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi; nel senso che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, Sez. 5, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 – 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279 – 01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260047 – 01).
6.2.11 tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni della sussistenza del reato ascritto alla legale rappresentante della società ricorrente affermando che la società «RAGIONE_SOCIALE» non poteva erogare (e non aveva erogato) il servizio di formazione dei dipendenti (anche) della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente insussistenza del fatto generatore del credito di imposta portato in compensazione.
7.L’ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
7.1.11 profitto è esclusivamente quello derivante dalla consumazione del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, la concorrente ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 co pen.
8.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa delle ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.