Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERBANIA
nei confronti di:
COGNOME NOME nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VERBANIA
uC’ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del NOME RAGIONE_SOCIALE PRATOLA: Annullamento con rinvio.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 7 marzo 2023 ha accolto l’istanza di riesame e revocato il sequestro disposto dal Giudice delle indagini preliminari di Verbania, con provvedimento dell’Il febbraio 2023 (convalida di sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal P.M. e contestuale decreto di sequestro preventivo) e c–on successivo provvedimento del 15 febbraio 2023 (convalida di sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal P.M. e contestuale decreto di sequestro preventivo, nei confronti di altro indagato – COGNOME NOME – in concorso con l’originario indagato COGNOME NOME) di due orologi rolex in relazione al reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen., 282, 301, d.P.R. 43 del 1973 in relazione agli art. 1, 67 e 70 d.P.R. 633 del 1972 (evasione dell’IVA all’importazione per euro 21.363,60).
Ricorre in cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 292, d.P.R. n. 43 del 1973 e 325, primo comma, cod. proc. pen.), sulla ritenuta insussistenza del fumus del reato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto non configurabile il fumus del reato in oggetto in quanto ha escluso che fosse configurabile nei fatti accertati il reato ipotizzato dall’accusa, in quanto un rolex (il Daytona n TARGA_VEICOLO) era di proprietà di COGNOME e lo aveva solo consegnato a COGNOME per un servizio fotografico (in considerazione della rarità del modello). Per l’altro orologio di pertinenza di COGNOME, comunque, l’imposta non pagata sarebbe sotto i 10.000,00 euro (soglia di rilevanza penale). Il Tribunale in violazione di legge ha ritenuto necessario il dolo specifico per la configurazione del reato, invece la sottrazione delle merci ai diritti d confine si configura con il solo dolo generico (e anche per il dolo eventuale). COGNOME dopo aver acquistato in Svizzera (dove risiede) l’orologio di valore lo ha introdotto in Italia (UE) senza alcuna dichiarazione, neanche
di importazione temporanea, consegnandolo a COGNOME. Il fatto oggettivo del reato conseguentemente si è verificato e il dolo specifico non è richiesto. Solo se l’indagato avesse effettuato la prevista dichiarazione di “temporanea importazione” potrebbe sostenersi l’assenza di fumus del reato, rilevante per il sequestro preventivo.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi di motivazione e, comunque, con motivo manifestamente infondato e generico.
Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione (art. 325 cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).
Nel caso in giudizio il provvedimento impugnato non ha una motivazione del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi per la comprensione logica del provvedimento; infatti, l’ordinanza analizza tutto il materiale delle indagini e ne desume l’insussistenza del fumus del reato
configurato dall’accusa in relazione alla valutazione della documentazione analizzata che comprova l’utilizzazione dell’orologio solo per alcune foto, in un social di appassionati (pubblicazione effettivamente avvenuta il 29 novembre 2022 antecedentemente alla perquisizione della Guardia di Finanza), e della tessera Platinum di membro del club Bucherer 1888 rilasciata ad COGNOME (collezionista di orologi Rolex, con notevole capacità economica).
La motivazione, quindi, non può ritenersi apparente, e il relativo motivo di ricorso per cassazione del P.M. deve ritenersi inammissibile, perché relativo al vizio di motivazione, sia letteralmente e sia sostanzialmente.
1. Del resto, la prospettata violazione di legge (art. 292, d.P.R. n. 43 del 1973) risulta generica, solo affermata, ma non specificata nei suoi contenuti, risolvendosi di fatto nella critica del ragionamento motivazionale del Tribunale del riesame, in relazione alla valutazione delle prove (e delle stesse dichiarazioni dell’indagato). Il ricorrente ritiene che tribunale del riesame abbia ritenuto l’insussistenza del dolo specifico; invece, il Tribunale opina solo sulla sussistenza degli elementi oggettivi del reato e non ritiene necessario un dolo specifico.
Come sopra visto, comunque, non risulta possibile un ricorso in questa materia per vizio della motivazione.
Inoltre, il Tribunale del riesame evidenzia anche l’assenza assoluta di un periculum in mora, quantomeno per COGNOME (“assolutamente carente”); su questo aspetto il ricorso del P.M. non si confronta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 3/11/2023