Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a ROMA
avverso l’ordinanza in data 14/06/2023 del TRIBUNALE DI ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME impugna l’ordinanza in data 14/06/2023 del Tribunale di Roma che, in sede di appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo delle somme liquide presenti sui conti correnti dello stesso COGNOME, fino alla concorrenza di euro 279.200, in relazione al reato di truffa. Sequestro in precedenza negato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con decreto in data 15/03/2023.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 cod. pen., per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., dell’art. 111 Cost e dell’art. 6 della CEDU.
Con un unico motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei requisiti richiesti per disporre il sequestro a fini di confisca con motivazione inadeguata e senza considerare le argomentazioni esposte con la memoria difensiva tempestivamente depositata in occasione dell’udienza
fissata per la trattazione dell’appello, i cui contenuti vengono illustrati e compendiati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen..
Il Tribunale ha ampiamente motivato circa la sussistenza del fumus commissi delicti evidenziando elementi che -per l’accuratezza dei rilievi- è utile finanche a dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, così spingendosi ben oltre i contenuti della motivazione richiesta ai fini dell’adozione di un vincolo reale sotto il profilo della sussistenza del reato.
Va ricordato, infatti, che il fumus commissi delicti richiesto per l’ablazione «pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato», (in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019 Cc., dep. il 2020, Gheri, Rv. 278152 – 01).
Ebbene, il Tribunale, ha valorizzato i contenuti della querela e dunque le dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME, ricostruttiva della vicenda relativa alla compravendita delle sedici autovetture, così come riscontrata dallo scambio di messaggi intercorsi tra il coindagato COGNOME, COGNOME e COGNOME, puntualmente ed analiticamente esaminati e interpretati.
Il tribunale ha, quindi, quantificato il profitto della confisca e ha disposto il sequestro della somma corrispondente presso i conti correnti di COGNOME, specificando che il vincolo doveva intendersi apposto ai fini della confisca diretta, ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., attesa la fungibilità del denaro.
A tale ultimo proposito vale rimarcare come quanto ritenuto dal tribunale sia conforme all’insegnamento delle sezioni unite, «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione», (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01; già in precedenza, Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437 – 01).
La presenza di un così complesso e articolato apparato argomentativo risalta la manifesta infondatezza della denuncia di omessa o apparente motivazione.
A ciò va ulteriormente aggiunto che le lamentele contenute nel ricorso -a dispetto della loro intitolazione- si mostrano esclusivamente dirette al contenuto della motivazione, ma non deducono alcuna violazione di legge, in quanto il
ricorrente non fa altro che riproporre argomentazioni di fatto opposte a quelle del giudice del gravame, che viene avversata soltanto con la proposta di una rilettura antagonista delle risultanze processuali.
Va perciò ribadito che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Temi che esulano dai contenuti del ricorso in esame che, invece, si riferisce esclusivamente alla motivazione.
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Il provvedimento impugnato, con la presente decisione, è divenuto esecutivo. Va dunque disposto che la Cancelleria provveda agli incombenti previsti dall’art. 28, del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. Esec. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore
La Presidente