Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33183 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33183 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Marino il 23/12/1971
NOMECOGNOME nata a Tivoli il 26/04/1976 avverso l’ordinanza del 18/04/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo (a fini impeditivi, di un immobile sito in Nemi e, a fini di futura confisca, dei saldi attivi dei rapporti bancari e postali intestati agli indagati), emesso in data 13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 44 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 640bis cod. pen.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 380 del 2001. I giudice della cautela di merito avrebbero ritenuto illegittimo il permesso di costruire, richiesto dal tecnico in forza di una procura rilasciata dalla sola COGNOME, postulando la necessità di un mandato formale anche da parte di COGNOME, quale soggetto avente la totale piena disponibilità del bene. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità (fraintesa dal Tribunale), coerentemente con l’orientamento della giustizia amministrativa, riterrebbe sussistere la legittimazione del comproprietario unico richiedente, laddove possa supporsi l’esistenza di un pactum fiduciae con gli altri titolari.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura, in primo luogo, la mancata distinzione nell’ordinanza impugnata, alla base dell’affermazione di falsità delle attestazioni dei tecnici,
tra i lavori edilizi oggetto del permesso di costruire e quelli inerenti ai benefici cosiddetti Sismabonus ed Ecobonus. La mera comparazione dei due sopralluoghi evidenzierebbe, invece, la completa realizzazione delle opere descritte nella dichiarazione di fine lavori nell’ambito della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus – CILAS.
Sussisterebbe, inoltre, una carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive in tema di successivo rilascio dell’autorizzazione sismica, obliterate con una semplice (e inconferente) considerazione della irrilevanza del provvedimento.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce un’ulteriore carenza di motivazione in merito alle esigenza anticipatorie della futura confisca del vincolo apposto sul denaro, giustificato esclusivamente – e, quindi, insufficientemente – richiamando la natura fungibile e la conseguente possibilità di dispersione della liquidità sequestrata.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il Tribunale, all’esito di una compiuta ricostruzione della articolata vicenda amministrativa, ha confermato la gravità indiziaria in ordine ai profili di illegittimità del permesso di costruire, per una variegata serie di ragioni e non solo in relazione all’assenza di una rituale procura anche da parte di COGNOME (peraltro, neppure indicato come comproprietario dei due immobili nelle varie pratiche edilizie).
Oltre a tale difetto formale – e purtuttavia non irrilevante (attenendo l’originario assenso implicito alle richieste della coniuge, ipotizzato dalla difesa, alla complessiva logica dell’apparato motivazionale, impermeabile ex art. 325 cod. proc. pen.) – Ł stata, infatti, stigmatizzata, in primo luogo, la mancanza di un preventivo assenso condominiale per quei lavori che avevano interessato le parti comuni del fabbricato (alcuni condòmini, anzi, avevano presentato un esposto); risulta, invero, inesatta e fuorviante la dichiarazione che le opere da eseguire, coinvolgenti anche il tetto dello stabile, non avrebbero interessato le suddette parti comuni. Alcuni interventi – e, in particolare, l’apertura di una terrazza a tasca sarebbero, poi, esclusi dai vigenti strumenti urbanistici, vuoi per la tipologia di lavori, vuoi per la superficie complessiva astrattamente ricavabile (cfr. pp. 4-7).
I ricorrenti omettono completamente qualsiasi confronto con queste articolate argomentazioni. Il primo motivo, relativo agli illeciti edilizi contestati ex art. 44, lett. c) , d.P.R. 380 del 2001 al capo 1, risulta, pertanto, insuperabilmente aspecifico.
Il secondo motivo si basa su censure in parte non consentite e in parte affatto generiche.
3.1. Per quel che attiene alle doglianze inerenti la valutazione della piattaforma investigativa in ordine alla conclusione dei lavori, la difesa, sotto l’abito dell’omessa motivazione, in effetti introduce surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, spingendosi anzi a una certosina disamina delle singole emergenze investigative, sollecitandone un’alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale.
Le stesse serrate critiche ai singoli passaggi del percorso giustificativo ne evidenziano dunque la consistenza grafica e argomentativa.
Le censure non sono, quindi, consentite, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che, in materia di cautela reale, consente il ricorso per cassazione soltanto per
violazione di legge.
3.2. I rilievi difensivi che fanno leva sul rilascio dell’autorizzazione sismica, inoltre, omettono ogni considerazione in merito al decisivo argomento speso dal Tribunale, secondo cui tale autorizzazione, al pari degli altri titoli abilitativi, era stata rilasciata sulla base dell’approvazione di un progetto che non contemplava tutte le opere realizzate (p. 6, ove si chiarisce come nel progetto strutturale allegato alla richiesta della parte non fossero incluse le modifiche all’inclinazione della falda e alle scale, nØ gli interventi di rinforzo e consolidamento sul solaio, di inglobamento del comignolo nella muratura, di appoggio di una struttura in legno sul muro perimetrale e di incremento del muro divisorio con altra proprietà).
Parimenti avulso rispetto all’effettivo tenore del discorso giustificativo Ł l’ultimo motivo.
Il Tribunale, quanto alla sussistenza del periculum in mora per il sequestro funzionale alla futura confisca del denaro, premesso che sul punto gli indagati non avevano sollevato specifiche censure, condivide le considerazioni già svolte nel decreto genetico, non limitandosi a richiamare la fisiologica volatilità del denaro, bensì congruamente evidenziando la condotta fraudolenta dei ricorrenti, tenuta dalla «predisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso. tali elementi, unitamente all’ingente importo del credito illecitamente generato, alla successiva cessione (che Ł atto dispositivo) rende concreto il pericolo di perdita di garanzia del credito».
Innanzitutto, pur nella peculiarità del contesto decisorio del procedimento di riesame reale, in linea generale, il ricorrente ha comunque l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), così da provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere poi chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, Ł quindi del pari inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272982-01).
Ciò precisato, le riflessioni dei giudici romani appaiono tutt’altro che carenti e comunque rispettose appieno dell’insegnamento del massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo cui l’onere argomentativo in questione può ritenersi assolto allorchØ il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME