Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il 27/01/1983
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. di SANTA MARIA COGNOME VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dall’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME Angelo proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, i data 29/4/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere av rigettato la richiesta di riesame del decreto dì sequestro preventivo del G. Tribunale di Napoli Nord relativo all’autocarro tg. CODICE_FISCALE adottato n procedimento a carico di NOME e COGNOME NOME, per il reato di cui artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e, il solo Pícone, per que cui agli artt. 81 cod. pen. e 256 comma 1 d.lgs. 152/2006 e 452 bis cod. pe
Con un unico motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 606 l b) cod. proc. pen., in relazione agli art. 192 e 321 cod. proc. pen., sosten la motivazione del provvedimento impugnato era apparente in relazione a “pun determinanti del giudizio ed in ordine alle allegazioni difensive”.
Si osserva che la difesa aveva prodotto dinanzi al riesame:
la dichiarazione ex art. 21 del DPR 120/2017 inviata dalla ditta COGNOME COGNOME alla ARPAC e al Comune di Parete in relazione al terreno escavato c sarebbe stato trasportato nell’area nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE;
i certificati di analisi relativi al terreno da scavo destinato a essere uti il livellamento del terreno nell’area della predetta RAGIONE_SOCIALE;
i documenti di trasporto relativi ai viaggi in contestazione, avve 25/10/2022.
Lamenta, quindi, che il Tribunale aveva ritenuto che la documentazione n giustificasse l’accoglimento della richiesta di riesame valorizzando il fat documenti di trasporto non erano nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, come riv dal fatto che COGNOME, nel corso del controllo del 10/11/2022, aveva e documenti di trasporto relativi agli scarichi di terra e rocce effettuati d Micillo nei mesi di luglio e di agosto 2022. Assume, infatti, che ne inadempienza poteva essere configurata nei confronti della ditta COGNOME in qu il 25/10/2022, il camion successivamente sequestrato non era stato sottop a controllo per cui non vi era indizio alcuno che l’autista non avesse app documenti di trasporto del carico;
i documenti trasporti rifiuti esibiti erano stati predisposti utilizzando i messo a disposizione dall’Arpa Campania e non dovevano riportare alcun numerazione progressiva;
il Tribunale del riesame non aveva spiegato perché l’incompl documentazione esibita da COGNOME riverberasse i suoi effetti sulla posizi COGNOME.
Assume, ancora, che il Tribunale non aveva offerto alcuna motivazione c spiegasse perché l’amianto rinvenuto nell’area nella disponibilità di Agr
veniva messo in collegamento con i trasporti di materiale effettuati da NOME posto che alcuna verifica era stata effettuata sul terreno trasportato nel fon veicolo sequestrato il 25/10/2022.
Da tali premesse denuncia che la motivazione del Tribunale del Riesame era apparente:
in relazione al fumus, in quanto non spiegava perché la condotta di NOME potesse integrare il fumus dei reati in contestazione o un’ipotesi di concorso, a tenuto conto che non vi è alcuna imputazione specifica formula a carico di NOME in relazione al periculum, in quanto si esauriva nella riproposizione della fin prevista dalla norma.
Con memoria datata 31/10/2024, il difensore, nell’insistere pe raccoglimento del ricorso, ha rappresentato che dopo il deposito del ricorso Cassazione, era stato emesso l’avviso di conclusione indagini che non muoveva alcun addebito a COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va, in primo luogo, precisato che nessun rilievo può assumere l’avvis conclusione indagini allegato alla memoria difensiva.
Questa Corte ha chiarito che “l’ambito conoscitivo del giudice del riesame circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all’emissione dell’ordin delle sopravvenienze favorevoli all’indagato e degli ulteriori elementi addotti d parti nel corso dell’udienza”, anche se non presentati al giudice che emis misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento dell chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilie nell’ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte v soltanto con nuova richiesta (Sez. 6, n. 12085 dell’ 8/2/2023, Santangelo; Sez. n. 39871 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 256445 – 01; Sez. 3, n. 23151 de 24/01/2019, COGNOME, Rv. 275982 – 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 255308 – 01;Sez. 1, n. 34616 del 13/07/2007, Speciale, Rv. 237764 – 01).
Va, anche, precisato che in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a seque preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anc l’insussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, posto ch se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità o disponibi bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautela escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato no
interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024 Cc. (dep. 12/03/2024 ) Rv. 286039 – 01). Vi è, comunque, l’esigenza di evitare che l’intervento del terzo si spieghi in un intervento ad adiuvandum, per cui deve ritenersi che non possano dedursi profili afferenti alla colpevolezza dell’autore del reato come anche ad aspetti del periculum strettamente inerenti a tale ultima figura.
Non è superfluo, ancora, ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 236255).
Venendo al ricorso in esame, la mancanza o la mera apparenza della motivazione è stata individuata sotto tre profili, in relazione alla mancata risposta a motivi aventi rilevanza decisiva proposti con la richiesta di riesame e con riferimento al fumus e al periculum.
Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta che la motivazione non fornisce una spiegazione in ordine alle ragioni per cui non era stata considerata decisiva, al fine di escludere il coinvolgimento di COGNOME nelle ipotesi criminose in contestazione, della documentazione prodotta che dimostrava il rispetto, da parte del predetto, degli obblighi imposti dal DPR 120 del 2017 per l’applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’ordinanza ricostruisce il ragionamento probatorio che sorregge la conclusione secondo cui i documenti di trasporto relativi al terreno che il veicolo in sequestro aveva scaricato nell’appezzamento di RAGIONE_SOCIALE il 25/10/2022 erano stati redatti successivamente alle operazioni di trasporto e ai fini difensivi. Va, anche, aggiunto, per quanto la manifesta illogicità si ponga al di fuori del perimetro del sindacato riservato alla Corte, che il processo inferenziale non presenta neppure eclatanti illogicità, non comprendendosi, nella ricostruzione difensiva, perché COGNOME detenesse e avesse esibito ai militari i documenti di trasporto relativi ai mesi di luglio e agosto e non anche quelli di ottobre. Non è privo di rilievo, ancora, che
neppure COGNOME al momento del controllo originante il procedimento, fosse in possesso del documento di trasporto rifiuti, elemento che rende concreta l’ipotesi che COGNOME consentisse lo sversamento del terreno sen pretendere dalle ditte che lo effettuavano il rispetto dei requisiti imposti da innanzi richiamato.
Non maggior fondamento hanno le ulteriori censure difensive.
In relazione al fumus comrnissi delicti, il Tribunale ha rilevato che gli elem acquisiti, e segnatamente l’amianto rinvenuto nel terreno scaricato e l’ome rispetto dei requisiti formali imposti dal DPR 120/2017, rendevano configurabili ipotesi criminose delineate nella preliminare rubrica.
Il Tribunale, nell’effettuare tale valutazione, ha anche tenuto conto dell’am di operatività della propria competenza in sede di riesame, delimitato, da giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità misura cautelare che non può tradursi in anticipata decisione della questione merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordi al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibi tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazi riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stes U. n. 7 del 4 maggio 2000; Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, COGNOME, Rv. 276015 01), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli element offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sussistenza del “fumus” del reato contestato (Sez. III n. 18532 del 17 magg 2010, COGNOME, Rv. 247103 – 01;Sez. 3, n. 27715 del 16 luglio 2010, COGNOME; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693 – 01).
L’evidenza del rapporto che collega il veicolo in sequestro con l’illec smaltimento dei rifiuti sul terreno dell’RAGIONE_SOCIALE e i discendenti pericoli p salute pubblica sono poi valorizzati nell’ordinanza per ritenere integrato il requ del periculum in mora così da costituire una motivazione che, dando conto del ragionamento che sorregge la decisione anche in relazione al presupposto del periculum, si sottrae al vizio denunciato dal ricorso.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cass delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in e tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 14/11/2024