Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Saint Chamont (Francia) il 16/09/1973
avverso l’ordinanza emessa il 16/05/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità d ricorso;
letta la memoria di replica della difesa ricorrente, che ha insist l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/05/2024, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta riesame da NOME NOME ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 30/04/2024, avente ad ogget le. opere insistenti nell’area in cui si trova l’RAGIONE_SOCIALE, in località INDIRIZZO-Forio d’Ischia, nell’ambito del procedimento relativo alle violazioni normativa edilizio-urbanistica ed ambientale meglio specificate in rubrica.
Ricorre per cassazione la COGNOME, a mezzo dei propri difensori, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma d sequestro della struttura turistico-ricettiva, gestita dalla RAGIONE_SOCIALE di IA Anna. Si lamenta il travisamento in cui il Tribunale era incorso ritenendo ch opere fossero allocate nella particella 65 in cui si trova la struttura, m uniche contestazioni di opere nell’ambito della struttura (quelle di cui alla riguardavano interventi effettuati in epoca risalente, con provvedimenti già def (sul punto, si invoca il principio del ne bis in idem). Si assume poi che, quanto alle altre opere oggetto di sequestro (lettere da A a M), la struttura non aveva s modifiche né era stata da queste interessata sul piano funzionale (tale circos era stata già evidenziata in altro procedimento); altrettanto era a dirsi quan opere relative ad un tracciato stradale che “non attengono alla struttura sono oggetto della procedura di riesame”. Si osserva inoltre che la consule valorizzata nel provvedimento non aveva spiegato le ragioni della riten illegittimità e della impossibilità di ottenere concessione in sanatoria. La inoltre lamenta l’errore correlato all’incolpazione sub H, essendo lo smaltimento inattivo dato che non era ancora iniziata la stagione turistica.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a contestazione concorsuale dei reati, essendo tra l’altro quello di violazione di ascrivibile al solo coindagato COGNOME NOMECOGNOME
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiter comunque manifestamente infondato delle doglianze formulate.
Con memoria tramessa in data 04/11/2024 unitamente a documentazione allegata, la difesa della ricorrente sviluppa i motivi di ricorso, insistendo pe accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente essere evidenziata la tardività della memoria d replica, trasmessa dalla difesa senza il rispetto del termine di tre giorn all’art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. n. 89 del 2024) conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini del giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato nell giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione cont ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancant o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quin inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (co ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadi ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, dovendosi escludere ch provvedimento impugnato presenti le criticità suscettibili di essere denunciate il ricorso per cassazione.
Il Tribunale ha invero diffusamente ed esaustivamente motivato le ragion della conferma del decreto di sequestro preventivo, disattendendo le cens difensive ed evidenziando tra l’altro (pag. 4 ss. dell’ordinanza impugnat diffusione capillare degli abusi all’interno della struttura riferibile alla IA nelle immediate vicinanze con finalità serventi, e la conseguente impossibili accedere ad ipotesi di revoca parziale del sequestro; l’irrilevanza della prosp appartenenza a terzi delle particelle interessate dagli abusi, attese le spe finalità dell’incidente cautelare reale; l’infondatezza della tesi difensiva cui si tratterebbe di opere già esistenti e oggetto di altri procedimenti, a delle considerazioni svolte dal consulente del P.M. e della dettag individuazione delle opere di nuova realizzazione (cfr. pag. 6-8 dell’ordinan l’illegittimità di tutte le opere in questione perché realizzate in violazio disciplina urbanistica ed ambientale, oltre che in totale assenza di titoli abi la certa esclusione della possibilità di ricondurre gli interventi nell’al “minima entità” di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004; l’infondatezza dell’ secondo cui le opere sarebbero state già ultimate, alla luce di quanto diretta rilevato dagli operanti (presenza di escavatori, bobcat, aree di cantiere anc essere: cfr. pagg. 2 e 8 dell’ordinanza impugnata).
Dinanzi a tale compendio motivazionale, strettamente correlato alle risultan acquisite (rilievi aerofotogrammetrici, consulenza, ecc.) ed ampiamente idoneo supportare le valutazioni di sussistenza del fumus e del periculum in relazione a tutti i reati contestati, le censure difensive appaiono – oltre che reite prospettazioni esaminate e disattese dal Tribunale – tendenti ad un non consen sindacato della logicità e coerenza della motivazione, oppure non sorrette necessario interesse (è il caso del secondo motivo di ricorso, concernent violazione di sigilli che gli stessi giudici del merito cautelare hanno attri altro soggetto, individuato nel proprietario e custode COGNOME NOME: cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo quantificare in Euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 6 novembre 2024
Il Consigli
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Il Presidente