Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19859 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a null (ALBANIA) il 26/03/1993 avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del TRIB. del riesame di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bologna finalizzato alla confisca diretta, per equivalente o per sproporzione per l’importo di 59 milioni di euro, quale profitto dei delitti di narcotraffico oggetto di contestazione.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per mancata determinazione del valore del prezzo o del profitto del reato da ripartire ad ogni singolo concorrente e senza indicazione dell’accrescimento patrimoniale dell’imputato per effetto della commissione dei reati contestati.
Con memoria aggiuntiva la difesa del ricorrente deduce nullità del provvedimento per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto generico e in fatto laddove assume che non vi sia prova che il patrimonio dell’imputato si sia accresciuto del profitto derivante da reato.
Va premesso che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (cfr. ex multis,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01)
Nel caso in esame, il ricorso Ł generico, laddove assume che non vi Ł prova dell’illecito arricchimento del ricorrente, senza addurre alcunchØ a supporto di tale affermazione e senza considerare che il fumuscommissi delicti Ł stato legittimamente desunto dalla piattaforma indiziaria posta a fondamento della misura cautelare personale a carico del prevenuto, in relazione a plurimi
R.G.N. 8622/2025
delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, e con particolare riferimento al reato di cui al capo 27), con cui si contesta al COGNOME di essere partecipe di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico che, dall’anno 2020 ad oggi, ha conseguito un profitto illecito pari a 59 milioni di euro.
Ne discende che, sebbene sia fondato il rilievo con cui si eccepisce che il provvedimento impugnato ha errato in punto di determinazione del quantum sequestrabile, non avendo tenuto conto del principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite COGNOME , si deve per contro rilevare come, sul punto dedotto, l’applicazione del medesimo principio non riverberi alcun concreto effetto in favore del Daja.
Infatti, pur non potendosi applicare il principio solidaristico, resta il fatto che nei confronti del Daja sarebbe quantomeno applicabile il residuo principio di ripartizione in parti uguali del profitto illecito, con la conseguenza che la quota parte a lui imputabile (59 milioni suddivisa per gli undici partecipi del sodalizio criminoso oggetto di contestazione), sarebbe comunque di gran lunga superiore ai beni sottoposti a sequestro (allo stato, per quanto consta dal provvedimento impugnato, la somma di euro 2.707,75 rinvenuta sul conto corrente bancario).
In definitiva, il ricorrente si Ł limitato ad invocare un errore di diritto effettivamente presente nelle argomentazioni offerte dal Tribunale del riesame, senza, tuttavia, specificare il concreto e attuale interesse derivante dalla invocata correzione del percorso logico-giuridico dell’ordinanza impugnata. Una simile correzione, infatti, pur disposta nella presente sede, non appare idonea a condurre alla revoca del sequestro, nØ tantomeno alla riduzione del quantum dei beni del Daja sottoponibili alla misura cautelare reale in disamina, visto che il valore di quelli già sequestrati Ł assolutamente esiguo rispetto a quanto potrebbe essere ulteriormente sequestrato al prevenuto (per un importo totale di oltre 5 milioni di euro).
Sono inammissibili anche le censure sollevate in relazione al ‘periculum’, in quanto riferite a profili motivazionali dell’ordinanza impugnata che non configurano alcuna violazione di legge.
Il Tribunale, infatti, ha motivatamente considerato che i partecipi dell’associazione criminosa oggetto di indagine sono soliti trasferire ad altri soggetti le quote sociali di beni patrimoniali al fine di impedirne la riconducibilità al sodalizio e, con specifico riferimento al Daja, ha considerato che il medesimo ha posto in vendita un box-autorimessa, atto indicativo di dispersione economicopatrimoniale.
Tali rilievi fattuali sono stati genericamente contestati dal ricorrente mediante deduzioni di merito non consentite nel presente giudizio e comunque non sorrette dal requisito dell’autosufficienza.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME