Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/08/1993
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato il sequestro ex art 321, comma 2, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME indagato con riguardo ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, (sequestro eseguito, tra l’altro, su somme di denaro (circa 55.000 euro) rinvenute su un conto corrente intestato al ricorrente;
rilevato che avverso detto provvedimento propone ricorso la difesa dell’indagato, contestando più ipotesi di violazione di legge, riferite agli artt. 73 74 TUS, 110, 322 e 324 cod. proc. pen. e in particolare contestando l’argomentare speso dal Tribunale nel riscontrare la presenza di una adeguata base indiziaria quanto ai delitti contestati ex art 73 citato / contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5) della rubrica, ma anche nel ritenere comprovato il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i fatti illeciti ascritti al ricorrente oltre che nel valuta proporzionalità della misura adottata, per aver ascritto unicamente al COGNOME il profitto conseguente alle ipotesi di reato contestate ai punti 1.1.4), 1.1.5) e
rubrica,
1.1.10) della rubrica pur in presenza di condotte di reato contestate in via pur
le;
rilevato che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni atteso che, sul versante inerente al fumus dei reati contestati ai capi 1.1.4.) e 1.1.5), in linea
con quanto evidenziato nella decisione gravata, la relativa valutazione risulta puntualmente assorbita da quella resa dal medesimo Tribunale nel verificare la
gravità indiziaria riferita ai delitti in questione con decisione, resa in sede riesame sulla misura personale applicata al ricorrente per i medesimi fatti, che non
risulta impugnata e che dunque vale coerentemente a supportare, senza incertezze, anche il relativo accertamento cognitivo diretto a sostenere la misura
reale;
ritenuto, inoltre, che
/
sugli altri temi messi in discussione dal ricorso, l’impugnazione appare evidentemente affetta da aspecificità estrinseca, avendo il
Tribunale dato adeguato conto sia del i quantum i’ percepito dal ricorrente, quale
cedente, in conseguenza delle citate tre condotte illecite, sia della proporzionalità
del vincolo apposto, rimasto estraneo alle derive civilistiche correlate al principio solidaristico collegata alla natura concorsuale del relativo agire illecito proprio in considerazione del ruolo assunto dal ricorrente nelle dette vicende illecite, così da fare emergere l’accrescimento patrimoniale espressamente riferibile alla sfera personale del COGNOME in funzione del quale, altrettanto coerentemente, appare declinato il provvedimento anticipatorio in discussione, il tutto chiarito con argomentare apoditticamente contrastato dalla difesa;
rilevato infine che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui al primo comma dell’art 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
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