Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.
RITENUTO IN FATFO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice d riesame, con ordinanza del 17/4/2024, confermava il decreto di sequest preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nap Nord il 15/1/2024 nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME avente ad oggetto un allog facente parte del plesso edilizio denominato Parco Verde del comune di Caivano.
L’indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla omes motivazione circa la carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per indagini preliminari. Ritiene che il primo giudice non abbia svolto un id controllo giurisdizionale sull’operato dell’Inquirente e che non emerg provvedimento ablativo una esplicitazione del pensiero motivazionale che mett in correlazione la finalità del sequestro, la condotta criminosa ipotizzat
bene appreso; che, mai cOme nel caso di specie, per la complessità socia giuridica gestionale, amministrativa e politica, il decreto di sequestro pr l’ordinanza del Tribunale del riesame poi avrebbero dovuto contenere specific valutazioni caso per caso; che, dunque, non sono stati valutati i diritti dell’individuo, quali quello alla salute, alla casa ed quello della p incolumità.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge, evidenziando ch non è stato operato il necessario bilanciamento con gli interessi di n processuale; che, nonostante le sollecitazioni difensive, il Tribunale del r non si è pronunciato in ordine al cosiddetto test di proporzionalità, s sarebbe stato possibile salvaguardare le esigenze cautelari con misure me invasive ovvero modulando il sequestro disposto in maniera tale da no compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre effettive necessità cautelari.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento a sussistenza del fumus commissi delicti. Rileva che il provvedimento di sequestro si riduce alla conferma di una mera postulazione dell’esistenza del reato da del Pubblico Ministero e si fonda su una motivazione cumulativa con riferiment ad i molteplici soggetti indagati nel presente procedimento, senza analizza peculiarità dei singoli casi di occupazione.
CONSIDERATO IN DIRITrO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, il provvediment impugnato ha spiegato come nel provvedimento genetico, ad una motivazione di carattere AVV_NOTAIO, sia seguita la valutazione delle singole posizioni, riass schemi sinottici relativi ai singoli indagati e come di conseguenza il Giudice p indagini preliminari abbia preso in considerazione e valutato la sussistenza elementi necessari per l’emissione del provvedimento cautelare, b evidenziando che la valutazione autonoma del giudice non necessariamente comporta una valutazione difforme rispetto all’istanza del Pubblico Ministero. proposito, deve rilevarsi che l’autonomia della valutazione – e quindi decisione – non può ritenersi pregiudicata dalla riproduzione, più o meno fed della richiesta del Pubblico Ministero, perché ciò che rileva ai fini dell’i dell’autonomia del giudice è la conoscenza degli atti del procedimento volontà che sostiene il giudizio, di talchè valutazione autonoma non signi valutazione diversa o difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/9/2018, dep. 20 Pedato, Rv. 275339 – 01).
1.2. Il secondo ed il terzo motivo, che sviluppano rispettivamente il t
delle esigenze cautelari – con Particolare riferimento al cosiddetto t proporzionalità – e quello del fumus commissi delicti, non sono consentiti, perché aspecifici, atteso che si confrontano solo in apparenza con la stru argomentativa del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato il periculum in mora ed il fumus del reato contestato.
Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame, invero, ha specificato ch caso di specie nessuna altra misura cautelare reale sarebbe stata idone evitare che il reato di occupazione abusiva fosse portato ad ulte conseguenze, se non il sequestro impeditivo adottato; che l’unica alterna avrebbe potuto essere rappresentata dalla totale astensione dall’eser dell’azione cautelare, in tal modo rinunciando a scongiurare il pericolo prosecuzione del reato; che nemmeno la difesa aveva indicato quale misura sarebbe stata proporzionata rispetto allo scopo.
Sotto il secondo profilo, il provvedimento impugnato, dopo una estes motivazione sugli elementi costitutivi del reato contestato e una ricostru AVV_NOTAIO della vicenda che ha portato al sequestro di numerosissimi immobili, diffonde alla pagina 7 sulle peculiarità del sequestro operato nei confronti COGNOMECOGNOME evidenziando l’irrilevanza sia della diffida di pagamento da p dell’ente pubblico, che l’istanza di rateizzazione avanzata dal marito della o ricorrente, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME del rilascio del certificato di re escludendo la ricorrenza della scriminante dello stato di necessità.
Ebbene, tutte queste stringenti argomentazioni sono totalmente ignorate da due motivi di ricorso in esame, che si sono limitati a reiterare pedissequam le doglianze avanzate in sede di riesame e risolte con motivazione rispettosa canoni della logica dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esamina ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti d necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugn e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 d 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,
così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024.