Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4435 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4435 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata a Piove di Sacco il 15/07/1993; nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 04/09/2024 del tribunale del riesame di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori della ricorrente avv.ti COGNOME Riccardo e COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Sassari, adito nell’interesse di NOMECOGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale disposto il 5.8.2024, in ordine a reati edilizi e paesaggistici ed avverso, altresì, la decisione di rigetto del medesimo Gip in ordine alla richiesta di revoca del sequestro, confermava, con unica ordinanza, le decisioni impugnate.
Avverso la predetta ordinanza NOME propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.
Si rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge, non avendo il tribunale valutato il prospettato tema della non assoggettabilità delle opere
realizzate alla autorizzazione paesaggistica, in ragione di quanto previsto dal DPR n. 31 del 2017. Il tribunale avrebbe anche omesso di valutare il quadro normativo in materia “vegetazionale” – così definito dalla ricorrente – delineato da un agronomo.
Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge per assenza di motivazione. Si rappresenta l’omessa valutazione del contrasto esistente tra atti degli investigatori, da una parte, e contrapposti atti della pubblica autorità comunale nonché relazioni tecniche prodotte dalla difesa, dall’altra. E si contesta, inoltre, l’omessa illustrazione delle ragioni per cui il tribunale ha preferito da prevalenza ai primi atti sopra citati. Si aggiunge che le risultanze di indagine valorizzate dai giudici sarebbero smentite dalle fotografie ad esse allegate e superate dalle allegazioni di parte e dallo stesso UTP comunale. Con conseguente apparenza di motivazione.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al periculum in mora. Circostanze di fatto pacifiche smentirebbero la tesi elaborata a sostegno del periculum in mora. Si cita un excursus procedimentale e provvedimentale amministrativo, per dimostrare l’assenza di una pervicace volontà di realizzare una illecita trasformazione del territorio, come sostenuto dai giudici. Si contesta, inoltre, la tesi del tribunale per cui i provvedimenti p sospesi dal giudice amministrativo e relativi alla inibizione della prosecuzione delle attività poste in essere dalla ricorrente, dovrebbero reputarsi legittimi sino al totale esperimento delle cause intentate dalla ricorrente avverso di essi, poiché la sospensione giudiziaria degli atti, disposta dai giudici amministrativi dimostrerebbe, in uno con la esclusione della ipotesi di intervenuta modifica dello stato dei luoghi, che la ricorrente avrebbe agito nel rispetto della legalità. S riportano, altresì, altri elementi in grado, si ritiene, di escludere il periculum in mora, per sostenere che il sequestro avrebbe in realtà danneggiato la collettività per la mancata utilizzazione di un servizio pubblico assicurato dalla ricorrente. Si richiama inoltre la necessaria applicazione del principio di proporzionalità. Sarebbe stato dunque erroneamente considerato il periculum in mora anche alla luce della giurisprudenza di legittimità elaborata in rapporto a reati paesaggistici. Si aggiunge l’assenza di protrazione del reato, a fronte di una concessione di portata solo balneare e la incensuratezza della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, per l’assoluta genericità della censura, che indulge nella lamentata mancanza di valutazione sia della tesi di non illiceità
e
delle opere, in base al DPR n. 312 del 2017, sia del tema introdotto attraverso illustrazioni di apposito agronomo, senza tuttavia procedere alla necessaria specificazione delle doglianze proposte, in rapporto alle argomentazioni sviluppate dai giudici. In altri termini, la deduzione, sub specie di vizio violazione di legge (come accaduto con il motivo in esame), di profili in grado di escludere il fumus di un reato, deve tradursi nella specifica illustrazione, e allegazione, di quelle obiettive ed inequivoche circostanze in grado di condurre i fatti al di fuori del penalmente rilevante; al contrario, la difesa si limi paventare una mancata adeguata valutazione dei fatti in rapporto a generici profili, quali il rispetto del DPR sopra indicato e le considerazioni del citat agronomo, evitando ogni concreta illustrazione delle proprie ragioni e ogni puntuale confronto con gli argomenti sviluppati dai giudici. Argomenti che, lo si ripete, senza che siano stati contrastati specificamente e puntualmente, sono costituiti dalla rilevazione della intervenuta realizzazione, nel contesto finale d un’alterazione dello stato originario dei luoghi, di opere non consentite di livellamento della roccia, con apporto esogeno di terra quale substrato di un manto erboso, e di lavori di terrazzamento, con compromissione dell’ecosistema. Ad essi si aggiunge altresì, per i giudici, sia la valorizzazione di un necessario quadro d’insieme degli interventi, che come tale non può essere scalfito dalla valutazione di autorizzazioni parziali, sia la più che ragionevole evidenziazione dell’impossibilità di ricavare dalla serie di atti amministrativi intervenuti pacifico quadro di rispetto delle regole, a fronte, tra l’altro, della intervenu adozione di atti autorizzatori o concessori privi di ogni disposizione diretta a consentire la modifica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento all’intervenuto livellamento e alla modifica dell’habitat locale, e di diver provvedimenti che, facendo seguito a taluni atti autorizzativi e ricognitivi, avrebbero successivamente impedito il prosieguio delle attività. Con finale, coerente rilievo della limitata portata, ai fini difensivi, della interven sospensiva del Tar, come anche di una perizia di parte, redatta prima dell’intervenuto rilascio della originaria concessione e quindi dei lavori in contestazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rispetto a tale quadro, appare altresì doveroso non solo ribadire la violazione, da parte della ricorrente, del noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), ma anche il mancato rispetto di quello per
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cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01), oltre che la mancata considerazione, in ricorso, dell’orientamento di legittimità secondo il quale, l’epilogo decisorio – tanto più a fronte di misura reale contestata in sede di legittimità, per cui non possono sollevarsi vizi di contraddittorietà e illogic della motivazione – non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice d merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Per concludere, non può questo collegio esimersi dal trascurare come, in sostanza, con il motivo in esame, in cui si sostiene, in pratica, una diversa realtà effettuale, seppure priva delle necessarie allegazioni, si miri a proporre una critica alla motivazione, che non è ammissibile in questa sede, atteso che come noto e come già sopra accennato, rispetto a misure cautelari reali è solo ammesso sollevare il vizio di violazione di legge o di mancanza di motivazione.
Quanto al secondo motivo, proposto per mancanza di motivazione, sul rilievo per cui non vi sarebbe stata valutazione del contrasto esistente tra atti degli investigatori e contrapposti atti della pubblica autorità comunale nonché relazioni tecniche prodotte dalla difesa, con l’aggiunta per cui le risultanze di indagine valorizzate dai giudici sarebbero smentite dalle fotografie ad esse allegate e superate dalle allegazioni di parte e dallo stesso UTP comunale, non possono che ribadirsi le considerazioni già formulate nel valutare il primo motivo, a fronte della reiterata mera asserzione di superiori e diverse ragioni difensive, con assenza, peraltro, di ogni necessaria allegazione di supporto.
. Quanto al terzo motivo, inerente il periculum in mora, è sufficiente rilevare che non solo si degrada, ancora una volta, in una mera rivalutazione del merito, ma, ancor prima, a fronte di una motivazione duplice, che valorizza non solo il prosieguio delle attività nonostante riserve esplicitate al riguardo dall Autorità ma anche la sussistenza di circostanze di fatto, quali la permanenza in loco delle strutture contestate, nonostante ordini di ripristino, e da tali da ricava, ragionevolmente, il pericolo di un aggravio delle conseguenze del reato,
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quanto alla maggiore presenza antropica oltre che al conseguente pregiudizio anche ambientale, emerge una decisione coerente non solo con l’ipotesi, già di per sé assorbente ai fini del sequestro, del reato edilizio – rispetto al quale, come noto, il pericolo di pregiudizio di carico urbanistico può giustificare la misur cautelare reale -, ma anche con quella di cui al reato paesaggistico, posto che, comunque, a fini cautelari, pur non essendo sufficiente la mera realizzazione della sola opera in sé, ben può rilevare, come in questo caso, la incidenza della opera medesima e di altre correlate circostanze sul piano dell’ecosistema, come ritenuto in ordinanza dai giudici. Infatti, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del “periculum in mora” non può essere desunto esclusivamente dall’esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l’impatto degli abusi sulle zone oggetto di particolare tutela (Sez. 3 – , n. 2627 del 02/12/2022 Cc. (dep. 23/01/2023 ) Rv. 284059 – 02).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025
Il C sigliere estens re
Il Presidente